Legislazione - MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 16 novembre 2016, n. 367

Misura "Incentivo occupazione SUD" - Assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017

 

Articolo 1

Principi generali

 

1. L’INPS è competente della completa gestione della Misura "Incentivo occupazione SUD" del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO), da effettuarsi nel limite delle risorse ad essa attribuite, di cui al successivo articolo 11.

2. Con cadenza mensile I'INPS comunica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i dati relativi agli importi prenotati ed erogati per il bonus e il saldo disponibile.

 

Articolo 2

Destinatari dell'incentivo

 

1. Ai datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumono persone con le caratteristiche di cui al successivo comma 2, spetta un incentivo il cui importo è definito ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto.

2. L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumano persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. n. 150/2015, in possesso delle seguenti caratteristiche:

a) giovani di età compresa tra i 16 anni e 24 anni; (1)

b) lavoratori con almeno 25 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro dei Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 4, comma 5, i soggetti di cui al comma 2 non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.

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(1) Lettera sostituita dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.M. 15 dicembre 2016, n. 18719.

Articolo 3

Ambito territoriale di ammissibilità

 

1. Le risorse stanziate nonché la tipologia contrattuale incentivata di cui al successivo articolo 4 sono riferite alle Regioni "meno sviluppate" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e alle Regioni "in transizione" (Abruzzo, Molise e Sardegna) ove è ubicata la sede di lavoro per la quale viene effettuata l'assunzione, indipendentemente dalla residenza della persona da assumere. In caso di modifica del luogo di lavoro fuori dalle Regioni indicate l'incentivo non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento.

 

Articolo 4

Tipologie contrattuali incentivate

 

1. L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 con sedi di lavoro ubicate in una delle Regioni "meno sviluppate" o "in transizione", nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate.

2. L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono persone di cui all'articolo 2 con un contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione.

3. L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumono persone di cui all'articolo 2 con un contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.

4. L'incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale.

5. Nel rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 2, l’incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato; per tale fattispecie non è richiesto il requisito di disoccupazione di cui all'art. 2 comma 2 del presente decreto. (1)

6. Rientra nell'ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.

7. L'incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio e intermittente. (2)

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(1) Comma modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), D.M. 15 dicembre 2016, n. 18719.

(2) Comma sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. c), D.M. 15 dicembre 2016, n. 18719.

Articolo 5

Importo dell’incentivo

 

1. L'importo dell'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’lNAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto.

2. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

 

Articolo 6

Modalità di fruizione dell’incentivo

 

1. L'incentivo può essere fruito esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive mensilmente trasmesse dalle aziende all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

2. L'incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2019.

 

Articolo 7

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato

 

1. Gli incentivi di cui al presente decreto sono fruiti nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".

2. Gli incentivi di cui al presente decreto possono essere fruiti oltre i limiti del regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto e nei limiti dell'intensità dell'aiuto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

3. La condizione dell'incremento occupazionale netto, di cui al comma precedente, non si applica nel caso in cui la riduzione del personale di un datore di lavoro, nei dodici mesi antecedenti l'assunzione del lavoratore, sia dovuta ad una delle seguenti motivazioni; dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro e licenziamento per giusta causa.

4. Il controllo del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato è rimesso all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). L’lNPS provvede all'inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge n. 234/2012, dell'aiuto individuale concesso esclusivamente in caso di accertata disponibilità dell'intero importo richiesto nel limite "de minimis".

 

Articolo 8

Non cumulabilità con altri incentivi

 

1, L'incentivo di cui al presente decreto non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.

 

Articolo 9

Procedimento di ammissione all'incentivo

 

1. Al fine di fruire del beneficio di cui al presente decreto, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un'istanza preliminare di ammissione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

2. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sodale (INPS) verifica la disponibilità residua delle risorse e, in caso di disponibilità, comunica, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo.

3. Entro sette giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), il datore di lavoro - per accedere all'incentivo - deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l'assunzione.

4. A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'Istituto, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

 

Articolo 10

Autorizzazione dell'incentivo e limiti di spesa

 

1. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sodale (INPS) autorizza il beneficio di cui al presente decreto nei limiti delle risorse residue disponibili, sulla base della valutazione ex ante del costo legato ad ogni assunzione agevolata.

2. Il beneficio è autorizzato secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza preliminare.

3. Per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo telematico dell'istanza preliminare, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) autorizza il beneficio secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.

 

Articolo 11

Dotazione finanziaria

 

1. La gestione della misura da parte delI'INPS avviene nel limite complessivo di spesa pari a euro 530.000.000,00, così ripartite, come Indicato nella tabella allegata al decreto (allegato n. 1), ai sensi dell'articolo 90 del regolamento UE n. 1303/2013:

- 500 milioni di euro destinati alle Regioni "meno sviluppate" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);

- 30 milioni destinati alle Regioni "in transizione" (Abruzzo, Molise e Sardegna).

 

Articolo 12

Disposizioni finali

 

1. La disciplina dei rapporti tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) nonché dei reciproci obblighi è definita con apposito Decreto Direttoriale.

2. Le procedure operative di attuazione della misura saranno illustrate in apposita circolare emanata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

3. Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo e, successivamente, pubblicato nella sezione "pubblicità legale" del sito internet istituzionale www.lavoro.gov.it.

 

Allegato 1

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione"

 

Misura "Incentivo Occupazione SUD"

Limiti di spesa e contratti incentivati per regione

 

Regione

Limite di spesa (euro)

Tipologia di contratto incentivato

Regioni "meno sviluppate" 500.000.000,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
Regioni "in transizione" 30.000.000,00 Tutte le tipologie di contratto di cui all'art. 4 del presente Decreto
TOTALE 530.000.000,00