Prassi - MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Delibera 11 novembre 2016, n. 11

Determinazione delle quote che le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 2016 devono corrispondere, entro la stessa data, per l'anno 2017, al Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi

 

Delibera:

 

Art. 1

 

1. Entro il 31 dicembre 2016, le imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori, alla data del 31 dicembre 2016, debbono corrispondere, per l'annualità 2017, la quota prevista dall'art. 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

2. Il versamento della quota deve essere effettuato unicamente attraverso il sistema di pagamento telematico operativo nella apposita funzione presente sul sito www.alboautotrasporto.it del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o PostePay Impresa, conto corrente BancoPosta on line, per l'importo visualizzabile sul sito stesso e seguendo le istruzioni in esso reperibili.

3. Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine di cui al primo comma, l'iscrizione all'Albo sarà sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

 

Art. 2

 

1. La quota da versare per l'anno 2017 è stabilita nelle seguenti misure:

1.1 Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all'Albo: € 30,00.

1.2 Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto:

 

A Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 2 a 5 5,16
B Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 6 a 10 10,33
C Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 11 a 50 25,82
D Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 51 a 100 103,29
E Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli da 101 a 200 258,23
F Imprese iscritte all'Albo con un numero di veicoli superiore a 200 516,46

 

1.3 Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2) dovuta dall'Impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa è titolare:

 

A Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi 5,16
B Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.500 a 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.500 a 26.000 chilogrammi 7,75
C Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre 26.000 chilogrammi, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi 10,33

 

Art. 3

 

1. La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2017 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.

 

Art. 4

 

1. Nei confronti delle imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori con sede principale nei comuni di cui all'allegato 1 e negli ulteriori comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, il termine indicato all'art. 1, comma 1 è prorogato al 30 giugno 2017. Conseguentemente, la sospensione prevista dal comma 3 dell'art. 1, si applica a decorrere dalla medesima data.

 

Allegato 1

 

Regione Abruzzo.

Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:

1. Campotosto (AQ);

2. Capitignano (AQ);

3. Montereale (AQ);

4. Rocca Santa Maria (TE);

5. Valle Castellana (TE);

6. Cortino (TE);

7. Crognaleto (TE);

8. Montorio al Vomano (TE).

 

Regione Lazio.

Sub ambito territoriale Monti Reatini:

9. Accumoli (RI);

10. Amatrice (RI);

11. Antrodoco (RI);

12. Borbona (RI);

13. Borgo Velino (RI);

14. Castel Sant'Angelo (RI);

15. Cittareale (RI);

16. Leonessa (RI);

17. Micigliano (RI);

18. Posta (RI).

 

Regione Marche.

Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:

19. Amandola (FM);

20. Acquasanta Terme (AP);

21. Arquata del Tronto (AP);

22. Comunanza (AP);

23. Cossignano (AP);

24. Force (AP);

25. Montalto delle Marche (AP);

26. Montedinove (AP);

27. Montefortino (FM);

28. Montegallo (AP);

29. Montemonaco (AP);

30. Palmiano (AP);

31. Roccafluvione (AP);

32. Rotella (AP);

33. Venarotta (AP).

Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:

34. Acquacanina (MC);

35. Bolognola (MC);

36. Castelsantangelo sul Nera (MC);

37. Cessapalombo (MC);

38. Fiastra (MC);

39. Fiordimonte (MC);

40. Gualdo (MC);

41. Penna San Giovanni (MC);

42. Pievebovigliana (MC);

43. Pieve Torina (MC);

44. San Ginesio (MC);

45. Sant'Angelo in Pontano (MC);

46. Sarnano (MC);

47. Ussita (MC);

48. Visso (MC).

 

Regione Umbria.

Area Val Nerina:

49. Arrone (TR);

50. Cascia (PG);

51. Cerreto di Spoleto (PG);

52. Ferentillo (TR);

53. Montefranco (TR);

54. Monteleone di Spoleto (PG);

55. Norcia (PG);

56. Poggiodomo (PG);

57. Polino (TR);

58. Preci (PG);

59. Sant'Anatolia di Narco (PG);

60. Scheggino (PG);

61. Sellano (PG);

62. Vallo di Nera (PG).

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 22 novembre 2016, n. 273.