Prassi - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Circolare 17 ottobre 2016, n. 76689

Circolare recante modifiche ed integrazioni alle modalità di presentazione delle domande per l’attribuzione del credito d’imposta per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 2015, n. 273 - COMMERCIO ELETTRONICO

 

1. Premessa e campo di applicazione

 

1.1. Il presente provvedimento modifica e sostituisce integralmente la Circolare n. 67351 del 08/10/2015 illustrativa delle modalità di presentazione delle domande per l’attribuzione del credito d’imposta per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche, esclusivamente finalizzate all’avvio e allo sviluppo del commercio elettronico, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze 13 gennaio 2015, n. 273 (di seguito, per brevità, "Decreto").

 

1.2. Il Decreto stabilisce gli investimenti agevolabili, le soglie massime di spesa eleggibile e la relativa misura dell’agevolazione, nonché i criteri di verifica e accertamento dell’effettività delle spese sostenute. Definisce, inoltre, le procedure per l’ammissione delle spese al credito d’imposta e per il suo riconoscimento e utilizzo, le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d’imposta medesimo, le modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa, in coerenza con l’articolo 3, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

 

1.3. Possono presentare domanda per l’attribuzione del credito d’imposta per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche le imprese, compresi i consorzi e le cooperative, come identificate dall’articolo 2 del Decreto:

a) piccole e medie imprese (di seguito, "PMI") come definite nell’Allegato I, articolo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 e imprese diverse dalle PMI (di seguito, "GI"), attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito, per brevità, "TFEU");

b) PMI, come definite nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non compresi nel predetto Allegato I del TFEU.

 

1.4. Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese di cui al punto 1.3 che ne fanno domanda secondo le modalità stabilite a pena di nullità dalla presente circolare, previa verifica, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dell’ammissibilità in base a requisiti soggettivi, oggettivi e formali e nei limiti delle risorse disponibili per l’anno di riferimento.

 

2. Investimenti agevolabili

 

2.1. Le spese ammissibili, come indicato all’articolo 3 del Decreto, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche esclusivamente finalizzate all’avvio o allo sviluppo del commercio elettronico, sono relative a:

a) dotazioni tecnologiche;

b) software;

c) progettazione e implementazione;

d) sviluppo database e sistemi di sicurezza.

 

2.2. Sono ammissibili all’agevolazione esclusivamente le spese sostenute per nuovi investimenti, regolarmente fatturate e quietanzate, al massimo fino al loro valore di mercato, realizzate per il periodo di imposta dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

 

2.3. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull’IVA.

 

2.4. Le forniture di beni devono essere pagate esclusivamente attraverso il sistema di pagamento SEPA ed i titoli di spesa devono riportare nella dicitura un riferimento esplicito al credito d’imposta previsto a valere sul D.M. 13 gennaio 2015, n. 273.

 

2.5. Le imprese tenute per legge alla redazione e pubblicazione del bilancio devono iscrivere i beni strumentali acquistati nell’attivo dello stato patrimoniale, nel rispetto dei principi contabili applicati, ad eccezione di quelli acquistati in leasing. Le imprese in regime di contabilità semplificata esonerate dalla redazione del bilancio, ai fini dell’identificazione dei beni acquistati, devono dare evidenza della corretta applicazione dei principi contabili in materia di immobilizzazioni materiali ed immateriali, mediante una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da tenere agli atti dell’impresa stessa.

 

2.6. Le imprese sono tenute a conservare tutti i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate per i 5 anni successivi alla chiusura dell’ultimo periodo d’imposta a cui si riferiscono le spese oggetto di agevolazione.

 

3. Modalità e termini di presentazione delle istanze di concessione del credito d’imposta

 

3.1. A seguito della realizzazione degli investimenti, nei periodi di imposta indicati al punto 2.2., le imprese possono presentare alla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica - Ufficio Politiche di filiera (PQAI III), dal 20 febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti, specifica istanza di concessione delle agevolazioni, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del Decreto. In particolare, l’istanza, debitamente compilata, deve essere redatta utilizzando, a pena di inammissibilità, la modulistica di seguito indicata:

a) Modulo di domanda di attribuzione del credito di imposta (Allegato 1B);

b) Attestazione delle spese sostenute per l’attribuzione del credito di imposta (Allegato 2B);

 

3.2. Nel Modulo di domanda di attribuzione del credito di imposta (Allegato 1B), l’impresa dichiara, tra l’altro:

1. il codice dell’attività prevalente dichiarata ai fini IVA, come risulta iscritto nel Registro delle Imprese;

2. la dimensione dell’impresa (PMI o GI);

3. il credito d’imposta spettante nel rispetto delle pertinenti condizioni previste dai seguenti regimi di aiuto:

a) PMI operante nella produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFEU, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 702/2014: 40% di intensità di aiuto, nel limite di 50.000 euro, dell’importo degli investimenti ammissibili realizzati in ciascun periodo di imposta;

b) PMI e GI operante nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli compresi nell’Allegato I del TFEU o PMI operante nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non compresi nell’Allegato I del TFEU, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFEU agli aiuti «de minimis»: 40% di intensità di aiuto, nel limite di 50.000 euro, dell’importo degli investimenti ammissibili realizzati in ciascun periodo di imposta e nel limite di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, quale risultante dalla Dichiarazione relativa alla fruizione di agevolazioni in regime «de minimis»;

c) PMI e GI operante nella produzione di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFEU, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFEU agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo: 40% di intensità di aiuto, nel limite di 15.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, quale risultante dalla Dichiarazione relativa alla fruizione di agevolazioni in regime «de minimis» dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi di imposta;

d) PMI e GI operante nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui all’articolo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1379/2013, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 717/2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFEU agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura: 40% di intensità di aiuto, nel limite di 30.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari, quale risultante dalla Dichiarazione relativa alla fruizione di agevolazioni in regime «de minimis» dell’importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi di imposta;

e) PMI operante nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non compresi nell’Allegato I del TFEU, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014: 20% di intensità di aiuto per le piccole imprese e 10% di intensità di aiuto per le medie imprese, nel limite di 50.000 euro, dell’importo degli investimenti ammissibili realizzati in ciascun periodo di imposta;

4. di non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

5. per il regime di aiuto di cui regolamento (UE) n. 702/2014 ( punto 3, lettera a):

a) di non essere in difficoltà, secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 14 e di rispettare tutte le condizioni, se pertinenti, stabilite dall’ articolo 14 paragrafi 3, 5, 11 e dall’art. 17 paragrafi 4, 7, 8;

6. per il regime di aiuto di cui del regolamento (UE) n. 651/2014 ( punto 3, lettera e):

a) di non essere in difficoltà, secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 18.

 

3.3. Nella attestazione delle spese sostenute per l’attribuzione del credito di imposta (Allegato 2B), l’impresa documenta le spese associate agli investimenti ammissibili realizzati. L’attestazione è rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell’albo dei periti commerciali, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. All’attestazione deve essere allegata copia delle fatture e dei titoli di spesa.

L’attestazione è firmata contestualmente anche dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell’impresa. In particolare, l’attestazione reca, tra l’altro:

a) la dichiarazione di conformità dei dati dichiarati a quelli rilevabili dalle scritture contabili dell’impresa riferiti al periodo di imposta per il quale vengono richieste le agevolazioni;

b) la dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 5 del Decreto relativa all’effettività del sostenimento delle spese e della destinazione per l’avvio o lo sviluppo del commercio elettronico.

 

3.4. La dichiarazione relativa alla fruizione di agevolazioni in regime «de minimis» deve essere indicata solo se pertinente (regimi di aiuto indicati di cui al punto 3.2.3 b), c), d). Con tale dichiarazione l’impresa dichiara di avere fruito negli ultimi tre esercizi finanziari di agevolazioni in regime «de minimis» e il relativo importo per ciascun esercizio (Allegato 1B ex Allegato 3B).

Con la dichiarazione relativa al cumulo con altri aiuti di Stato, l’impresa dichiara, in caso di cumulo con altri aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFEU o con altre misure di sostegno dell’Unione europea in relazione agli stessi costi ammissibili che danno diritto alla fruizione dell'agevolazione, che tale cumulo non dà luogo ad un’intensità di aiuto superiore al livello consentito previsto dal regolamento di riferimento del regime di aiuto indicato (Allegato 1B ex Allegato 4B).

Non sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, gli aiuti «de minimis» con altri aiuti di Stato o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura nel caso in cui tale cumulo comporti il superamento del massimale ammissibile previsto dal regolamento di riferimento del regime di aiuto indicato.

Il mancato utilizzo degli schemi di cui agli Allegati 1B, 2B, la sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l’assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono motivo di non ricevibilità della domanda e pertanto di inammissibilità all’agevolazione prevista.

L’istanza di concessione del credito di imposta (Allegato 1A), firmata digitalmente a pena di inammissibilità, è presentata, all’indirizzo PEC saq3@pec.politicheagricole.gov.it, in formato "p7m" a seguito di firma del titolare, del legale rappresentante o del procuratore speciale dell’impresa beneficiaria, nel rispetto di quanto disposto dal "Codice dell’amministrazione digitale" di cui al decreto legislativo n. 82/2005 e deve riportare il seguente oggetto:

DM273CE-PARTITAIVANOMEIMPRESA. Nel caso di firma da parte del procuratore speciale deve essere trasmessa copia della procura e del documento d’identità in corso di validità del soggetto che la rilascia.

 

4. Istruttoria delle istanze di concessione del credito di imposta

 

4.1. Le istanze per l’attribuzione del credito di imposta sono istruite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, verificate la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa, l’ammissibilità delle spese in base a quanto previsto dall’articolo 3 del Decreto, determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili per l’anno di riferimento, l’ammontare del credito d’imposta concedibile a ciascuna impresa.

 

4.2. Nel caso in cui l’ammontare dei crediti d’imposta complessivamente spettanti alle imprese per un determinato anno risulti superiore alle somme stanziate, il credito d’imposta da riconoscere a ciascuna impresa è ridotto proporzionalmente, in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e l’importo complessivo del credito spettante.

 

4.3. In caso di esito positivo dell’istruttoria, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica all’impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo effettivamente spettante, dandone preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Il decreto di concessione è pubblicato sul sito web istituzionale (www.politicheagricole.it), nella sezione "Politiche nazionali", "Impresa", "Credito di imposta" e nella sezione "Amministrazione trasparente".

 

4.4. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione delle agevolazioni, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a comunicare i motivi ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

 

5. Fruizione delle agevolazioni

 

5.1. A seguito della pubblicazione del decreto di concessione delle agevolazioni di cui al punto 4.3., il credito d’imposta può essere fruito dalle imprese mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Le agevolazioni sono fruite dai soggetti beneficiari fino al raggiungimento dell’importo dell'agevolazione concessa.

 

6. Disposizioni finali

 

6.1. La presente Circolare è pubblicata sul sito web istituzionale (www.politicheagricole.it), nella sezione "Politiche nazionali", "Impresa", "Credito di imposta" e nella sezione "Amministrazione trasparente".