Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 novembre 2017, n. 27303

Tributi - Imposte sui redditi - Permuta immobiliare - Cosa esistente (terreno) con cosa futura (fabbricato da realizzare) - Realizzazione di plusvalenza - Nel momento in cui la cosa futura viene ad esistenza entrando nel patrimonio del cedente - Ultimazione del processo edificatorio

 

Atteso che

 

- Circa l'avviso di accertamento notificatole per la tassazione separata di una plusvalenza da permuta immobiliare, A. M. ricorre per cassazione con due motivi avverso la sentenza che ne ha respinto l'appello contro il parziale rigetto dell'impugnazione di primo grado.

- Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 17, 21, 67 e 68 d.P.R. 917/1986, artt. 1472, 1555 e 2697 cod. civ., il secondo denuncia carente esame di fatto ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.: si duole la ricorrente che il giudice d'appello abbia ritenuto legittimo e congruo il riferimento della plusvalenza all'anno 2004 sol perché il 30 giugno 2004 le parti avevano stipulato un atto ricognitivo delle unità edificate trasferite alla M. in permuta del terreno da Ici ceduto il 1° agosto 2002; assume la ricorrente che la plusvalenza avrebbe dovuto essere riferita invece all'anno 2003, quando dette unità erano già venute ad esistenza nelle opere murarie, l'atto del 30 giugno 2004 avendo avuto mera funzione dichiarativa.

- In tema di imposte sui redditi, nella permuta di cosa esistente (terreno) con cosa futura (fabbricato), la plusvalenza si intende conseguita nel momento in cui la proprietà del fabbricato quale corrispettivo della cessione del terreno entra nel patrimonio del cedente, momento che, ai sensi dell'art. 1472 cod. civ., coincide con quello in cui la cosa futura viene ad esistenza, giacché alla stipula della permuta il cedente fondiario acquista soltanto uno ius ad habendam rem (Cass. 25 gennaio 2006, n. 1427, Rv. 590228); la plusvalenza si realizza quando la costruzione viene ad esistenza, entrando allora nel patrimonio del cedente (Cass. 23 febbraio 2017, n. 4711, Rv. 643325), evento che si verifica con l'ultimazione del processo edificatorio nelle sue componenti essenziali (Cass. 10 marzo 2017, n. 6171, Rv. 643459).

- Il giudice d'appello non si è discostato da questi principi: dichiarando che l'incremento patrimoniale si è realizzato nel 2004, egli non ha valorizzato solo l'atto di individuazione catastale del 30 giugno 2004, ma anche la relazione tecnica dell'ing. S.P., ove «attesta che in data 29 dicembre 2003 i fabbricati sono in corso di costruzione» (pag. 3 sentenza d'appello); a tale apprezzamento probatorio la ricorrente oppone una valutazione alternativa basata su prove che assume di segno diverso (fotografia aerea e denuncia catastale), ma l'omesso esame di elementi istruttori non integra l'omesso esame di fatto ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (testo vigente ratione temporis, riformulato dalla I. 134/2012), qualora il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629831; Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8054, Rv. 629834; Cass. 27 novembre 2014, n. 25216, Rv. 633425; Cass. 11 aprile 2017, n. 9253, Rv. 643845).

- Il ricorso deve essere respinto; il controricorso è stato notificato tardivamente (richiesta del 2 gennaio 2014, termine del 30 dicembre 2013), sicché l'Agenzia non ha diritto alla rifusione delle spese (Cass. 2 novembre 2010, n. 22269, Rv. 615554).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Dichiara che la ricorrente ha l'obbligo di versare l'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.