Prassi - PREVINDAPI - Circolare 01 dicembre 2017, n. 38

Contributo contrattuale a carico del datore di lavoro (0,50%) per i non iscritti al Previndapi

 

Nel fare seguito alla Circolare - Imprese n. 2017/36 di marzo 2017, ricordiamo che con il rinnovo del CCNL-2017-2019 la Confapi e la Federmanager hanno istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2017, un contributo annuo a carico del datore di lavoro da versare al Previndapi, pari allo 0,50% della retribuzione globale lorda, effettivamente percepita dal Dirigente in servizio, da applicarsi fino la limite di € 150.000,00 annui.

 

Rammentiamo che in applicazione di tale previsione:

- PER I DIRIGENTI ISCRITTI - classi A, B e C - il nuovo contributo contrattuale integra il contributo attuale posto a carico del datore di lavoro e determinerà l’applicazione di un’aliquota contributiva pari al 4,5% del reddito globale lordo, fino al limite di 150.000,00 euro annui, fermo restando il contributo minimo annuo di € 4.800,00 a carico del datore di lavoro; per le classi X e Z è dovuto il contributo contrattuale dello 0,50% del reddito globale lordo fino al limite di 150.000,00 euro annui. Per tutte le classi sopra indicate, il versamento dei contributi dovuti continuerà con le attuali scadenze trimestrali.

- PER I DIRIGENTI NON ISCRITTI il contributo contrattuale dello 0,50% del reddito globale lordo fino al limite di 150.000,00 euro annui dovrà essere versato con le modalità di seguito specificate.

Si dovrà provvedere annualmente al pagamento del contributo, in occasione del versamento del quarto trimestre (20 gennaio), indicando nella causale di pagamento: 0,5 Cognome Nome CF dirigente CF datore lavoro. Dopo l’avvenuto versamento, l’azienda dovrà inviare, via mail, comunicazione su carta intestata contenente i dati anagrafici e indirizzo di residenza del beneficiario di tale contributo.

Le NUOVE coordinate IBAN Previndapi sono: IT09M0306905183100000000451 presso INTESA SANPAOLO SPA - Filiale di Roma - L.go Pietro Vassalletto 4 - Roma

Il livello minimo contributivo dovrà essere riproporzionato per dodicesimi, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore; in caso di adesione o cessazione al Previndapi in corso d’anno, il livello minimo va riproporzionato ai mesi di obbligo contributivo; in caso di periodo di aspettativa non retribuita il livello minimo va riproporzionato ai soli mesi retribuiti.

Agli effetti delle predette contribuzioni, fanno parte della retribuzione tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione dei compensi e/o indennizzi che siano percepiti per effetto della dislocazione in località estere e, solo per i nuovi iscritti (classi «B» e «C»), anche delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva di preavviso.

Per i dirigenti che non hanno aderito al PREVINDAPI alla data del 31 dicembre 2017, il contributo contrattuale rimane l’unica fonte contributiva al fondo fino a quando non decideranno, liberamente, di integrare l’adesione al Fondo Pensione, sottoscrivendo l’apposito modulo di adesione. L’iscrizione a PREVINDAPI conseguente al versamento del solo contributo contrattuale viene definita "iscrizione contrattuale" e non comporta alcun ulteriore impegno contributivo né per l’azienda né per il dirigente, il quale ha le stesse facoltà e gli stessi diritti di tutti gli altri iscritti al Fondo Pensione.

Per contattare telefonicamente il Fondo dalle ore 9,00 alle 17,00 (sabato escluso) i numeri sono: 06 4871448 e 06 4871449 - Fax 06 4871445