Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 dicembre 2017, n. 29143

Tributi - Verifiche fiscali - Garanzie del contribuente - Inosservanza del termine dilatorio - Motivi d’urgenza - Imminente scadenza del termine di decadenza dell'azione accertativa - Esclusione - Nullità dell’atto di accertamento

 

Fatti di causa

 

Nella controversia concernente l'impugnazione da parte della T. di La R. S. & C. s.a.s. di avvisi di accertamento relativi ad IRAP ed IVA degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in riforma della prima decisione, rigettava il ricorso avverso l'atto impositivo relativo all'annualità 2006, mentre annullava gli atti impositivi delle altre annualità ritendendo che, diversamente dal primo avviso di accertamento, non sussistessero ragioni di urgenza valide per il mancato rispetto del termine dilatorio previsto dall'art.12, comma 7 dello Statuto del contribuente.

Avverso la sentenza hanno proposto autonomi ricorsi, su unico motivo, entrambe le parti le quali resistono ai ricorsi avversi con controricorsi.

A seguito di proposte ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente comunicate, T. di La R. S. & C. s.a.s. ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

 

Ragioni della decisione

 

1. Preliminarmente, va disposta la riunione dei ricorsi siccome proposti avverso la medesima sentenza con la precisazione che, in virtù della disposta riunione, il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, proposto per primo, assume la veste di ricorso principale e quello proposto dalla contribuente di ricorso incidentale.

2. Con l'unico motivo del ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate si deduce violazione di legge laddove la C.T.R. aveva annullato gli atti impositivi relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009 per mancato rispetto del termine di cui all'art. 12, co 7 legge n.212/2000, senza verificare se il contribuente avesse assolto, in concreto, l'onere di enunciare le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato.

3. Con il ricorso incidentale, dal canto suo, la Società deduce, con unico motivo, un'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nonché violazione di legge per avere la Commissione regionale ritenuto, per l'annualità 2006, l'imminente decadenza dal potere impositivo ragione d'urgenza idonea al mancato rispetto del termine dilatorio di cui al citato art. 12.

4. In materia, questa Corte (sentenza n.15624 del 9/07/ 2014) ha affermato il principio secondo cui le garanzie fissate nell'art. 12, comma 7, legge n.212/2000 trovano applicazione a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivi compresi gli atti di accesso finalizzati all'acquisizione della documentazione. Principio questo confermato, direttamente e indirettamente, dalla più recente Sezioni Unite civili di questa Corte n.24823 del 2015 e ribadito, da ultima, da Cass. n. 1007 del 17/01/2017) con la specificazione che "in tema di garanzie per il contribuente, l'obbligatorietà generalizzata del contraddittorio preventivo di cui all'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000, applicabile a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivi compresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all'acquisizione di documentazione, esclude l'ammissibilità della cd. "prova di non resistenza" ".

6. Alla luce di detti principi il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate va rigettato e trova accoglimento il motivo del ricorso incidentale proposto dalla Società (con riferimento all'avviso di accertamento annualità 2006), laddove dal p..v.c. allegato in atti (in ossequio al principio di autosufficienza) risulta che la verifica, conclusasi con la redazione del p.v.c. nei locali della Guardia di Finanza aveva, però, avuto inizio con accesso nei locali dell'impresa ove era stata acquisita la documentazione, posta a base dell'accertamento.

7. Per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, infatti, "in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall'Amministrazione finanziaria, consentono l'inosservanza del termine dilatorio di cui alla legge n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell'ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non possono in alcun modo essere individuate nell'imminente scadenza del termine decadenziale dell'azione accertativi" (cfr. Cass.n.22786 del 09/11/2015; id n.5149 del 16/03/2016).

8. La sentenza impugnata, nel ritenere sussistere le ragioni d'urgenza nel mero approssimarsi del termine di decadenza, si è discostata da detti principi e merita, pertanto, su tale capo, la cassazione.

9. Conclusivamente, rigettato il ricorso principale proposto dall'Agenzia delle Entrate e, in accoglimento di quello proposto dalla Società, la sentenza impugnata va cassata su tale punto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito, con la declaratoria di nullità anche dell'avviso di accertamento relativo all'annualità 2006.

10. Atteso il recente consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale, le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Riuniti i ricorsi, rigetta quello proposto dall'Agenzia delle Entrate e, in accoglimento del ricorso proposto dalla T. di La R. S. e C. s.a.s., cassa la sentenza impugnata, nei termini di cui in motivazione, e, decidendo nel merito, dichiara la nullità anche dell'avviso di accertamento relativo all'annualità 2006. Compensa integralmente tra le parti le spese dei giudizi di merito e quelle del giudizio di legittimità.