Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 dicembre 2017, n. 29004

Tributi - Imposta di registro - Sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro - Sentenza non ancora divenuta definitiva - Imposta proporzionale - Applicazione - Esclusione

 

Fatti e ragioni della decisione

 

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, impugnando la sentenza resa dalla CTR Puglia indicata in epigrafe. Quest'ultima ha confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto illegittimo l'avviso di liquidazione emesso a carico del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Taranto per la ripresa a tassazione di imposta di registro determinata in misura proporzionale sul pagamento delle somme di denaro dovute a titolo di compensi revisionali alla società R.O.I. indicata dalla sentenza di condanna, non passata in giudicato, resa dal Tribunale di Taranto a carico del detto Consorzio.

La parte intimata ha depositato controricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Con l'unica censura proposta l'Agenzia ricorrente prospetta la violazione dell'art. 37 dPR n. 131/1986, richiamando la giurisprudenza di questa Corte che aveva riconosciuto la legittimità della pretesa fiscale in tema di imposta di registro correlata a sentenza non ancora divenuta definitiva.

Il ricorso è infondato.

Orbene, questa Corte ha di recente chiarito che il D.P.R. 26 aprile 1986. n. 131, art. 37 cit., va interpretato nel senso che, qualora l'esito definitivo delle impugnazioni esperite nel corso del giudizio determini l'annullamento o la revoca degli atti giudiziari sottoposti a tassazione (...), confermati, invece, dalla sentenza di primo grado, l'Amministrazione finanziaria che abbia emesso legittimamente l'avviso di liquidazione dell'imposta principale e la relativa cartella esattoriale, ma che non abbia riscosso coattivamente l'imposta, è, pure se soccombente, priva di interesse a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello del giudice tributario in quanto il pagamento dell'imposta, sebbene dovuto sulla base della originaria attribuzione patrimoniale, è successivamente divenuto privo di presupposto impositivo, essendo venuti meno i previsti effetti traslativi, e comporterebbe l'obbligo di immediato rimborso da parte della medesima amministrazione. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19953 del 14/10/2005). Infatti non avendo l'Amministrazione, a fronte del rifiuto dei contribuenti di ottemperare alla richiesta contenuta nell'avviso di liquidazione, proceduto alla riscossione coattiva del tributo, vengono a mancare i requisiti del diritto fatto valere che devono permanere fino al momento della decisione, essendo la concreta ed attuale sussistenza del diritto fatto valere condizione per l'accoglimento della domanda. cfr. Cass. n. 24097/2014.

Orbene, nel caso di specie, la CTR ha annullato l'avviso di liquidazione emesso per la ripresa di imposta di registro in relazione al fatto che la sentenza in base alla quale era stata legittimamente liquidata l'imposta era definitivamente venuta meno per effetto dell'annullamento, con sentenza passata in giudicato, della sentenza resa dal tribunale di Taranto che aveva condannato il Consorzio al pagamento di somme in favore della società R.O.I. e che per tale motivo aveva indotto l'Ufficio del registro ad applicare l'imposta proporzionale sugli importi indicati in sentenza dal giudice di primo grado.

Ciò posto e tenuto conto del principio sopra ricordato, al quale occorre dare continuità, deve rilevarsi che l'intervenuta pronunzia di questa Corte - sent. n. 24161/2014 - avvenuta nel corso del giudizio tributario di secondo grado, che ha escluso la fondatezza dell'azione di condanna nei confronti del Consorzio, originariamente accolta dal tribunale di Taranto, ha eliso l'interesse al ricorso per cassazione da parte dell'Agenzia della entrate.

Ne consegue il rigetto del ricorso dell'Agenzia.

Le spese seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore del controricorrente in euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi.