Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE LECCE - Sentenza 28 marzo 2017, n. 1138

Contributo consortile - Bonifica terreni - Presupposto impositivo

 

In fatto

 

Con ricorso depositato tempestivamente il ricorrente, rappresentato e difeso come in atti, impugnava l’atto in epigrafe indicato, con cui la (...) richiedeva il pagamento del contributo consortile relativo all’anno 2014 (bonifica terreni cod. 630) per conto del consorzio di bonifica A.; ne chiedeva l'annullamento, eccependo l’illegittimità ed infondatezza della pretesa per inesistenza del presupposto impositivo.

Lamentava, tra l’altro, la mancata approvazione del piano generale di bonifica, la mancanza di opere di manutenzione ordinaria necessarie all'utilizzo delle strutture e conseguente assenza di un concreto vantaggio conseguito sull’immobile in questione; con vittoria di spese e competenze, il Consorzio di Bonifica A., costituitosi in giudizio rilevava che, rientrando gli immobili di parte ricorrente nel perimetro consortile ed essendo stato ritualmente prodotto in atti il piano di classifica approvato e di riparti della contribuenza, era esonerato dall’onere della prova in ordine al beneficio fondiario derivante dalle opere e dalle attività di bonifica svolte in favore degli immobili in parola, gravando sul contribuente l’assenza di detto beneficio come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità. Concludeva per il rigetto del ricorso con conferma del proprio operato.

 

Motivi della decisione

 

Nel merito, il ricorso appare fondato e, quindi, deve essere accolto, anche alla luce della più recente Ordinanza di Cassazione Civile che qui di seguito si riporta a stralcio: (Cass. civ. Sez. V, sent., 21/09/2016, n. 18458: "il consorzio di bonifica è esonerato dalla prova del beneficio fondiario tutte le volte in cui sussista un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi sia nel perimetro consortile, sia nel comprensorio di bonifica (cfr., tra le altre, sez. 5, n. 21176 del 2014; n. 4671 e 9099 del 2012; tutte nel solco delle pronunce n. 26009, 26010 e 26012 del 2008, nonché n. 11722 del 2010 rese dalle SS.UU. di questa Corte). Non è perciò(...) onere del consorzio fornire la prova di avere adempiuto a quanto indicato nel piano di classifica, approvato dall'autorità regionale, dovendo intendersi presunto il vantaggio diretto ed immediato per i fondi del consorziato in ragione della pacifica comprensione degli immobili nel perimetro di intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria del contribuente, da fornirsi mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo dell'assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà del contribuente (si vedano le già citate sez. 5 n. 21176 del 2014 e n. 9099 del 2012). Preliminarmente rispetto all'espletamento dell'onere probatorio, il consorziato è tenuto ad assolvere compiutamente all'onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico; quanto all'onere probatorio stesso, il consorziato deve indicare specificamente e sollecitare l'esperimento dei necessari mezzi di prova (sez. n. 5, n. 9100 del 2012).

L'indicata interpretazione della regola di riparto ha ricevuto poi una ulteriore precisazione nelle decisioni prese a sezioni unite, dinanzi richiamate, che hanno circoscritto la presunzione di persistenza del diritto del consorzio, avente titolo nel provvedimento di perimetrazione, alla ipotesi in cui il consorziato non contesti specificamente la legittimità del piano di classificazione e riparto o la inesattezza del suo contenuto: in tal caso, infatti, venendo meno il presupposto che determina la presunzione di legittimità della pretesa contributiva, viene conseguentemente meno anche la giustificazione "dell’inversione dell’onere probatorio che fa gravare sul consorziato la prova della difformità della pretesa rispetto " all’an od quantum" dovuto in base ai criteri stabiliti dagli atti amministrativi presupposti: ne consegue che in detta ipotesi, non applicandosi la presunzione derivante dall’inclusione nella perimetrazione, va applicata la generale disciplina ex art. 2697 c.c., secondo cui colui che intende far valere un diritto (il consorzio) è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa.

Ciò posto, in via preliminare, può rilevarsi che a tali statuizioni giurisprudenziali, formatesi nel solco delle disposizioni del Rd n. 215 del 1993, recante il testo unico delle nonne sulla bonifica integrale, e degli artt. 857 e segg. c.c. , non risulta apporti innovazioni la LR Puglia n. 4 del 2012 emanata nell’esercizio della potestà legislativa alle regioni concessa in materia.

Invero, l’invocato art. 17 di detta legge, sotto la rubrica " Contributi di bonifica", è cosi formulato al comma 1: "i proprietari di beni immobili, agricoli ed extra agricoli di cui al comma I dell'art. 13, situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico, di cui all'art. 18, dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi dì bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica, e delle spese di funzionamento del consorzio, detratte le somme erogate dalla Regione e/o da altri enti pubblici ai sensi dell’art. 20, co. 4.

L’art. 18, sotto la rubrica " Beneficio di Bonifica", recita invece al comma 1: "Per beneficio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio (ratto dall’immobile a seguito dell'opera di bonifica".

Ad avviso di questo collegio si tratta di disposizioni che non appaiono idonee a sostenere che, almeno per la Regione Puglia, la semplice inclusione nel perimetro di contribuenza non sarebbe sufficiente a determinare l’assoggettamento al contributo, essendo ulteriormente necessario il sussistere di uno specifico beneficio derivante dalle opere apprestate e tenute in buono stato manutentivo.

Alla vicenda oggetto del presente giudizio, la commissione osserva che parte ricorrente non si è limitata ad una generica contestazione circa la mancanza di benefici derivanti dalle opere consortili, ma ha specificamente addotto una serie di elementi dai quali può ritenersi dimostrato, quantomeno mediante presunzioni, il fatto negativo dell’assenza di qualsivoglia benefici diretto e specifico per i fondi di proprietà del contribuente, situati nel territorio dei comuni di Campi salentina, Guagnano e Salice Salentino, per effetto della mancata esecuzione da parte del Consorzio delle opere di bonifica e manutenzione necessarie (certificazione del Comune di ubicazione dell’immobile, certificazione del consorzio in merito alla datazione dei lavori eseguiti o programmati, perizia tecnica, planimetrie, ecc.).

Peraltro dalla lettura del piano di classifica per il riparto delle spese consortili, per i Comuni suddetti vengono indicati gli interventi eseguiti in amministrazione diretta (ad esempio di sfalcio vegetazione, riparazioni murature in corrispondenza delle chiuse, spurgo canali, diserbo banchine stradali, sblocco ponti e attraversamenti dei canali, sistemazioni argini e chiuse), i progetti finanziati, da finanziare ed in corso di progettazione, le richieste di intervento inoltrate da enti pubblici e privati, ma tali indicazioni si fermano al 2011, senza che vi sia traccia di opere analoghe eseguite negli anni successivi; pertanto, il Consorzio nulla ha detto sulle opere ( di manutenzione e di bonifica ) concretamente realizzate nell’anno 2014.

Alla stregua di quanto precede questo Collegio accoglie il ricorso;

le altre eccezioni vengono assorbite dall’accoglimento del gravame e per le motivazioni in esso esposte.

La complessità delle questioni trattate, giustifica la compensazione delle spese di lite, in deroga del principio della soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato; spese compensate.