Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 aprile 2017, n. 9506

Tributi - IVA - Accertamento - Rimborso - Acquisto immbile - Detrazioni

 

Ritenuto in fatto

 

La Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno respingeva l'impugnazione proposta da F.T. avverso l'avviso di accertamento, con il quale, oltre ad annullare la perdita dichiarata ai fini Irpeg, veniva recuperata a fini IVA la somma di euro 512.000,00 per l'anno 2002, per l'indebita detrazione dell'imposta dalla fattura d'acquisto di un immobile e dalle fatture relative alle successive spese per lavori sullo stesso.

La Commissione tributaria regionale delle Marche rigettava l'appello.

F.T. ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi, cui resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso. È rimasta intimata la G.S.I. Srl.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo la contribuente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, I. n. 212 del 2000.

1.1. Il motivo è infondato.

Il mancato rispetto del termine di 60 giorni è infatti possibile in presenza di casi di "particolare e motivata urgenza", individuati dalla CTR non solo nell'approssimarsi della polizza prodotta a garanzia del rimborso IVA ma anche in un articolato complesso di circostanze (scritture scomparse nel nulla e dichiarazioni omesse, acquisto di quote senza esborso, mancata presentazione di mod 101 ed altro), sì da ritenere integrati "abbondantemente" i casi che "giustificano l'emissione anticipata dell'avviso di accertamento", motivazione che, per contro, non è stata oggetto di alcuna censura.

2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 39, secondo comma, lett. d, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 55, secondo comma, n. 2, d.P.R. n. 633 del 1972, non sussistendone i presupposti ed essendo inconferente il richiamo alle suddette disposizioni.

2.1. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile. L'accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 è stato legittimamente operato dall'Amministrazione finanziaria - valutazione che va operata ex ante con riguardo al momento dell'adozione dell'atto, senza che rilevi la successiva produzione documentale in giudizio (Cass. n. 13735 del 2016, Rv. 640543) - attesa la mancanza dell'intera contabilità, tanto più che, come risulta dalla decisione impugnata, nessuna documentazione è stata fornita neppure su esplicita richiesta ed, anzi, il nuovo rappresentante della società, pur avendo dichiarato "per iscritto di ricevere tutta la documentazione dalla precedente" titolare, in sede di verifica ispettiva "smentiva tale affermazione sostenendo di non aver mai ricevuto alcun documento".

In tale ambito, poi, l'Amministrazione finanziaria - come risulta dalla motivazione della CTR - ha esaminato il complesso delle attività poste in essere, rilevando che la società, dopo l'erogazione del rimborso IVA, non aveva compiuto alcuna operazione attiva salvo la vendita di un unico immobile, ad un prezzo superiore a quello di acquisto, senza versare l'IVA dovuta né dichiarare la plusvalenza, per poi "dissolversi assumendo la veste di una nuova società fittizia", sicché concludeva, con esito argomentatamente condiviso dal giudice d'appello, che la stessa società fosse costituita al solo scopo di ottenere un indebito rimborso IVA, con conseguente disconoscimento del relativo diritto per mancata

integrazione del presupposto e rideterminazione del reddito con disconoscimento della perdita denunciata.

Orbene, il ricorrente, nel ritenere superfluo l'accertamento induttivo in relazione alla pretesa fiscale e alla valutazione dei fatti operata dalla CTR, finisce con il contrapporre una diversa interpretazione dei fatti, inammissibile sia perché eventualmente idonea ad integrare il diverso vizio di motivazione, in sé non oggetto di specifica censura, sia perché la doglianza si traduce, in realtà, in una ricostruzione alternativa a quella logicamente e congruamente motivata dal giudice di merito, in vista di una nuova e non consentita disamina da parte della Suprema Corte.

3. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 32, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 51, ultimo comma, d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell'art. 115, secondo comma, c.p.c. per aver la CTR ritenuto precluso l'esame dei documenti prodotti in giudizio perché volutamente sottratti all'esame dei verificatori; sottolinea, sul punto, che l'inutilizzabilità riguarderebbe in ipotesi le sole scritture contabili ma non anche tutta la diversa documentazione volta a comprovare l'effettivo esercizio di una attività d'impresa.

3.1. Il motivo è inammissibile.

In disparte che, secondo la CTR, la richiesta in sede di verifica ha avuto ad oggetto tutta "la documentazione a supporto del diritto al rimborso dell'IVA pagata" e "in particolare le fatture emesse e ricevute ed i registri IVA", va rilevato che la decisione si fonda su una duplice ratio, avendo il giudice d'appello affermato; "deve osservarsi che la documentazione allegata la ricorso non soltanto è priva di qualunque riscontro di autenticità, ma non può comunque trovare legittimo ingresso nel giudizio tributario ai sensi dell'art. 32, comma 3, del d.P.R. 600/1973 3 dell'articolo 51, ultimo comma, del d.P.R. 633/1973 (ndr articolo 51, ultimo comma, del d.P.R. 633/1972)".

La CTR, dunque, prima ancora di ritenere la documentazione prodotta sanzionata con l'inutilizzabilità, ne ha valutato la rilevanza probatoria, escludendola per essere i documenti privi di requisiti di idoneità ed attendibilità.

Tale fondamento, logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, non è stato in alcun modo autonomamente censurato, sicché la sua omessa impugnazione rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa all'altra, che, in quanto definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (v. da ultimo Cass. n. 3633 del 2017; Cass. n. 4293 del 2016).

4. Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 30 e 55, d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell'art. 168 della Sesta direttiva comunitaria in punto di deducibilità dell'IVA, venendo in rilievo, tra l'altro, un acquisto immobiliare.

Contesta, in particolare, la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, dovendosi giustificare la cessione dell'immobile alla F. Srl nella necessità di far partecipare all'impresa nuovi soci con particolari competenze; rileva di aver svolto una varietà di compiti nella realizzazione delle opere sull'immobile, con spese tali da far ritenere giustificata l'assenza di ricavi e non condivisibile l'asserita l'interposizione fittizia della CT Immobiliare; contesta sul punto la qualificazione della cessione delle quote, il contenuto delle dichiarazioni del nuovo rappresentante della società, nonché la mancata verifica dell'attività d'impresa da parte della CTR.

4.1. Il motivo è inammissibile, avendo il ricorso censurato la sentenza ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. e non ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Il ricorrente, infatti, denuncia un asserito vizio di violazione di legge, ma, in realtà, si duole della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle risultanze probatorie operata dalla CTR, proponendo tutta una serie di ipotesi alternative ovvero dirette a negare, in fatto, la rilevanza probatoria od argomentativa della motivazione stessa, ovvero, ancora, per l'asserita mancata verifica da parte della CTR dell'esercizio dell'attività d'impresa da parte della CT Immobiliare.

Non ha poi maggior rilievo la doglianza secondo cui venendo in questione un acquisto immobiliare non potrebbero configurarsi frodi od interposizioni fittizie, tali da rendere indebita la detrazione IVA: il profilo, infatti, attiene a un accertamento in fatto e non ad una violazione in diritto.

Né appare prospettabile una diversa qualificazione del motivo, venendo in rilievo una doglianza comunque non conforme ai criteri di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella I. n. 134 del 2012, applicabile nella specie trattandosi di sentenza depositata in data 5 agosto 2013.

5. Il ricorso va respinto e le spese di questo giudizio regolate per soccombenza, ponendosi a carico del ricorrente anche l'obbligo di versare l'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all'Agenzia delle entrate le spese di questo giudizio, che liquida in euro 13.000,00, oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.