Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 10 ottobre 2017

Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria

 

Art. 1

 

1. Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indicate nelle Tabelle A, B, C, D e E allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, sono autorizzate, ai sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, a valere sulle risorse per le assunzioni relative all'anno 2017, derivanti dai risparmi da cessazioni dell'anno 2016, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. Per ciascuna amministrazione è indicato il limite massimo delle unità di personale e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all'anno 2017.

2. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato a bandire le procedure concorsuali indicate nella Tabella F che è parte integrante del presente decreto.

3. Le predette amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 aprile 2018, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione, dovranno, altresì, fornire dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

4. All'onere derivante dalle assunzioni di cui ai comma 1 e 2 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Arma dei carabinieri), del Ministero dell'interno (Polizia di Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco), del Ministero della giustizia (Corpo di Polizia penitenziaria) e del Ministero dell'economia e delle finanze (Guardia di finanza).

 

Art. 2

 

1. Le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando i limiti previsti nelle tabelle allegate, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per  l'organizzazione ed il lavoro pubblico, ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP.

 

Art. 3

 

1. Le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento possono essere effettuate nel rispetto delle decorrenze previste dalle disposizioni di legge richiamate in premessa.

 

Allegato

 

(Testo dell’allegato)

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 1° dicembre 2017, n. 281.