Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 dicembre 2017, n. 28858

Tributi - Accertamento - Studi di settore - Obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale - Tributi armonizzati e non armonizzati

 

Fatti di causa e ragioni della decisione

 

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti il D. non ha svolto attività difensiva, l'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della CTR della Campania n. 5052/44/16 con la quale è stato rigettato l'appello proposto dall'Ufficio avverso la sentenza della CTP di Caserta n. 7984/14 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento n. TF7010401239/2013 per irpef, irap ed Iva 2009.

Con un primo motivo la ricorrente assume la violazione dell'art. 39 comma 1 lett. d) del DPR n. 600/73, e 54 del DPR n. 633/72, in combinato disposto con l'art. 24 e 97 Cost. e con l'art. 12 comma 7 della legge n. 212/00, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.. Erroneamente i giudici d'appello avrebbero ritenuto illegittimo l'accertamento per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo con il contribuente.

Con un secondo motivo, l'ufficio ricorrente assume la violazione dell'art. 39 comma 1 lett. d) del DPR n. 600/73, e 54 del DPR n. 633/72, in combinato disposto con gli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., lamentando che erroneamente, i giudici d'appello avrebbero ritenuto l'accertamento basato sugli studi di settore.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente ordinanza con motivazione semplificata.

E’ fondato, nei limiti sotto enunciati il primo motivo di ricorso.

Secondo l'insegnamento di questa Corte, "In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito" (Cass. sez. un. n. 24823/15).

Nel caso di specie, per quanto riguarda i tributi "non armonizzati" (Irap e Irpef), l'obbligo del preventivo contraddittorio non sussisteva, in quanto, dall'avviso d'accertamento, riportato in ricorso ai fini dell'autosufficienza, risulta che la verifica fiscale è stata eseguita "a tavolino" e non mediante accessi, ispezioni e verifiche effettuate nei locali dove si esercita l'attività professionale o imprenditoriale, come previsto dall'art. 12 comma 7 della legge n. 212/2000, mentre, per quanto riguarda l'iva, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo è sanzionata solo qualora la parte contribuente assolva l'onere di specifica enunciazione delle ragioni che il medesimo avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato attivato in sede di procedimento amministrativo.

Fondato è il secondo motivo, in quanto dall'esame dell'avviso d'accertamento impugnato, riportato dall'ufficio in ricorso ai fini dell'autosufficienza, emerge come tale accertamento non sia stato emesso sulla base delle norme che disciplinano gli studi di settore, ma al fine di evidenziare l'anti-economicità della gestione aziendale del contribuente (basato su un ricarico diverso da quello contabilmente dichiarato) sono state evidenziate le circostanze che hanno fondato la ripresa a tassazione, sulla base dell'accertamento analitico induttivo, ex art. 39 comma 1 lett d) del DPR n. 600/73.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Campania, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo di ricorso, nei termini di cui in parte motiva, ed accoglie il secondo motivo di ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.