Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 dicembre 2017, n. 28845

Agevolazioni tributarie - Benefici per la piccola proprietà contadina - Requisiti - Termine di decadenza

 

Fatti e ragioni della decisione

 

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, impugnando la sentenza resa dalla CTR della Puglia indicata in epigrafe che ha confermato l'illegittimità del provvedimento di revoca delle agevolazioni tributarie previste in tema di piccola proprietà contadina a suo tempo godute da V.G. già ritenuta dal giudice di primo grado, ritenendo sufficiente l'esistenza dei requisiti ancorché attestati da un certificato depositato oltre il termine triennale di legge.

Il contribuente si è costituito con controricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il primo motivo, con il quale di prospetta la violazione degli artt. 3 e 4 l.n.604/1954 e 2697 c.c., è manifestamente fondato.

Ed invero, in tema di agevolazioni tributarie, il contribuente che intenda fruire dei benefici per la piccola proprietà contadina e che all'atto della registrazione si sia limitato a produrre l'attestazione di cui all'art. 4, comma 1, della L. n. 604 del 1954, in luogo del certificato previsto dall'art. 3, è tenuto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, a presentare il certificato dell'ispettorato agrario attestante il possesso dei requisiti prescritti entro il termine, stabilito a pena di decadenza, di tre anni dalla registrazione dell'atto-cfr.Cass. n. 15489 del 26/07/2016, Cass. n. 25438 del 17/12/2015; Cass. n. 21050 del 08/10/2007- Cass.n.25438/2015 ha aggiunto che l'acquirente, i permutanti e l'enfiteuta devono produrre, a pena di decadenza dal beneficio, al momento della registrazione dell'atto lo stato di famiglia ed un certificato dell'ispettorato provinciale agrario che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai n. 1, 2, 3 dell’art. 2 della I. n. 604 del 1954, ovvero una attestazione provvisoria della pendenza degli accertamenti per il rilascio; in questo caso, l'interessato è tenuto a presentare entro il termine perentorio di tre anni il certificato definitivo rilasciato dall'IPA, senza il quale sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie.

Si è poi precisato che in tema di agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina stabilite dalla I. n. 604 del 1954, il contribuente che non adempia l’obbligo di produrre all'Ufficio il certificato definitivo attestante la sua qualifica di imprenditore agricolo professionale entro il termine decadenziale di tre anni dalla registrazione dell'atto, non perde il diritto ai benefici ove provi di aver diligentemente agito per conseguire la certificazione in tempo utile senza riuscire nello scopo per colpa degli uffici competenti, e detta diligenza, che deve essere adeguata alle circostanze concrete, richiede al contribuente non solo di formulare tempestivamente l'istanza ma anche di seguirne l'"iter", fornendo la documentazione mancante eventualmente richiesta dall'ufficio- Cass.n. 9842/2017-.

Orbene, la CTR ha riconosciuto la legittimità dell'agevolazione applicata al contribuente in relazione al rogito stipulato il 21.9.2007 sull'unico rilievo che la certificazione anzidetta, rilasciata il 2.10.2010 - e, dunque, in epoca anteriore alla scadenza del termine triennale previsto dal quadro normativo sopra indicato - fosse idonea ad accertare il possesso dei requisiti anche se presentata all'Agenzia delle entrate il 22.12.2011 e, quindi, in epoca successiva alla scadenza del termine triennale.

Ora, si è visto che tale prospettiva è disattesa dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui detta agevolazione presuppone il deposito entro tre anni della certificazione definitiva pena l'esclusione del beneficio, nemmeno qui facendosi questione dell'eventuale inerzia dell'ufficio preposto al rilascio della stessa.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Puglia affinché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Puglia affinché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.