Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 ottobre 2016, n. 21859

Tributi - Cartella di pagamento - Irregolarità della notifica - Contenzioso tributario - Ricorso in cassazione - Vizio di motivazione - Contenuto minimo del ricorso - Mancato riporto dell’atto di appello - Inammissibilità del ricorso

 

Svolgimento del processo

 

La controversia concerne l'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a Iva, Irpef, Irap e addizionali regionali e comunali relative al 2004.

Il ricorrente ha lamentato l'irregolarità della notifica della cartella effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., per mancata produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale si doveva dare notizia al contribuente dell'avvenuto deposito presso la Casa comunale del piego contenente la predetta cartella; inoltre, il ricorrente ha lamentato che la medesima cartella non contenesse gli elementi idonei a far conoscere al contribuente la pretesa tributaria, con conseguente lesione del diritto di difesa.

La CTP ha rigettato il ricorso, e la CTR ne ha confermato gli assunti.

Avverso quest'ultima pronuncia, la parte contribuente propone ricorso davanti a questa Corte di Cassazione sulla base di un unico motivo, mentre l'ufficio non ha spiegato difese scritte.

 

Motivi della decisione

 

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., per errata ricostruzione fattuale del procedimento notificatorio, sulla base di fotocopie di relate, cartoline postali e buste difficilmente riferibili all'atto impositivo presupposto, per mancata produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale si doveva dare notizia al contribuente dell'avvenuto deposito presso la Casa comunale del piego contenente la predetta cartella e, infine, per mancata puntuale considerazione dei motivi di gravame.

Il motivo è, in via preliminare, inammissibile, per difetto di autosufficienza, in quanto deducendo il vizio di motivazione, il ricorrente avrebbe dovuto riportare in ricorso l'atto di appello, indicare la relativa collocazione topografica nell'ambito della documentazione afferente al precedente grado di giudizio ed allegarlo agli atti del presente fascicolo, ex artt. 366 primo comma n. 6 c.p.c. e 369 secondo comma n. 4 c.p.c., per mettere in condizione questa Corte, di verificare la eventuale omissione di fatti rilevanti da parte dei giudici d'appello, rispetto ai temi di valutazione richiestigli, in riferimento alla sentenza di primo grado. E, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui "Il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell'omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell'atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all'esame dei fascicoli d'ufficio o di parte" (Cass. n. 26174/2014, Cass. sez. un. n. 28547/2008, Cass. sez. un. 23019/07, Cass. sez. un. ord. n. 7161/2010, Cass. ord. n. 20535/09).

Il motivo è, inoltre, inammissibile, in quanto non individua i fatti decisivi e oggetto di discussione la cui valutazione sarebbe stata completamente omessa, e la cui considerazione avrebbe avuto un'efficacia determinante sull'esito del giudizio; nel caso di specie, manca l'individuazione di un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico (specie, all'esito della novella, di cui all'art. 54, comma 1 lett. b) del D.L. n. 83/12) non assimilabile a "questioni" o "argomentazioni" (Cass. n. 21152/14); di conseguenza è fondato il convincimento che la parte ricorrente miri a una nuova valutazione del merito della causa, finalità non consentita nel presente giudizio di legittimità. È, infatti, insegnamento di questa Corte, quello secondo cui "L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciatile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie" (Cass. sez. un. n. 8053/14, 7983/14). In conclusione, essendo stato dedotto un vizio di motivazione assoggettato alla nuova normativa del 2012, non è stato individuato quel fatto principale o secondario, completamente obliterato, nel ragionamento decisorio dei giudici d'appello, la cui considerazione avrebbe sovvertito l'esito della decisione impugnata.

Il mancato svolgimento di difese scritte da parte del contribuente esonera il Collegio dal provvedere sulla regolamentazione delle spese.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.