Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 novembre 2016, n. 22158

Tributi - IRAP - Avvocato - Utilizzo di un ufficio in locazione, attrezzato con strumenti necessari all’attività - Assenza di autonoma organizzazione - Esclusione dell’Irap

 

Fatto e diritto

 

Costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

il contribuente S.A., esercente l’attività di avvocato, ricorre nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria di II grado di Bolzano n. 1/213, depositata il 3 gennaio 2013, con la quale, confermando la pronuncia di primo grado, è stato respinto il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento per Irap relativa all’anno 2006.

La CTR, in particolare, rilevato che il contribuente:

- aveva preso in affitto ed arredato locali adatti all’espletamento della propria attività professionale, facendosi installare tutti i macchinari utili per l’esercizio della professione;

- faceva uso di un’autovettura, rivolgendosi a terzi per la tenuta della contabilità ed incombenti tributari;

- sosteneva spese di gestione elevate (in misura di 21.252,00 euro);

tanto premesso, affermava la sussistenza di autonoma organizzazione. Con il primo motivo di ricorso il contribuente denunzia la violazione dell’art. 2 D.lgs. 446/1997, in relazione all’art. 360 n.3) cpc, censurando la sentenza impugnata per aver fatto discendere la sussistenza dell’autonoma organizzazione dal fatto che il contribuente aveva la disponibilità di un ufficio, attrezzato con gli strumenti necessari all’esercizio della propria attività professionale.

Il motivo appare fondato e va accolto, con assorbimento dell’ulteriore motivo.

Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte (recentemente ribadito dalla sentenza n. 9451/2016 delle Ss.Uu.), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’Irap solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.

Il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre, quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, oppure si avvalga in modo non occasionale del lavoro altrui.

In particolare, come questa Corte ha recentemente affermato, deve escludersi che, ai fini della ricorrenza del presupposto dell’autonoma organizzazione, assumano rilevanza i compensi corrisposti ad altro professionista per la tenuta della contabilità, in quanto le prestazioni remunerate dal professionista per attività diversa da quella nella quale opera, non può incidere sul requisito dell’autonoma organizzazione, dovendo qualificarsi come strumentale alla gestione minimale di qualunque attività professionale (Cass. 27000/2014), come del resto in tale ambito di "indispensabilità" rientra la disponibilità di uno studio attrezzato e di un’autovettura, non potendo ritenersi che i fattori considerati dalla CTR, per importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale, supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al suo know-how (Cass. 547/16).

Considerato che non è necessario effettuare ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cpc, con accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.

Ritenuto altresì che il ricorso è stato proposto prima del recente arresto delle Ss.Uu. richiamato in motivazione sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.

Spese compensate.