Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 novembre 2016, n. 22130

Licenziamenti collettivi - Riduzione di personale - Impugnazione - Rinuncia

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza n. 497/12 il Tribunale di Livorno dichiarava illegittimi i licenziamenti collettivi per riduzione di personale intimati il 4.10.10 da T.S.S.I. S.p.A. ad A.P., S.B., I.C., G.M., M.B., M.B., G.C. e C.F., con condanna della società a reintegrarli nel posto di lavoro con le conseguenze economiche di cui all'art. 18 legge n. 300/70.

Con sentenza del 7.11.13 la Corte d'appello di Firenze, in totale riforma della pronuncia di prime cure, rigettava la domanda dei lavoratori, che hanno impugnato detta sentenza mediante ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi.

T.S.S.I. S.p.A. ha resistito con controricorso.

Nelle more tutti i ricorrenti hanno depositato rinuncia al ricorso, accettata dalla società controricorrente.

 

Motivi della decisione

 

L'intervenuta rinuncia all'impugnazione da parte di tutti i ricorrenti comporta, ex art. 391 c.p.c., l'estinzione del presente giudizio di legittimità.

Ex art. 391 ult. co. c.p.c.non è dovuta pronuncia sulle spese, avendo la società controricorrente aderito alla rinuncia.

 

P.Q.M.

 

Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Nulla sulle spese.