Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 luglio 2017, n. 18102

Tributi - TOSAP - Presupposto impositivo - Occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree del demanio o del patrimonio indisponibile di comuni e province - Atti di concessione - Rilevanza - Limiti - Parcheggi per autoveicoli in concessione - Soggezione alla tassa - Indici rilevanti

Esposizione dei fatti di causa

1. La società S. s.r.I., aggiudicataria del servizio di gestione di parcheggio pubblico senza custodia nel comune di Fiuggi, impugnava l'avviso di accertamento emesso dalla società T.E.I. S.r.l., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione del suolo pubblico nel comune di Fiuggi, derivante dall'omessa dichiarazione e dall'omesso versamento della Tosap per l'anno 2007 sul presupposto che la contribuente gestiva in regime di concessione le aree pubbliche destinate a sosta con pagamento di tariffa.

La commissione tributaria provinciale di Frosinone accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società T.E.I. S.r.l. svolgendo un motivo. Resiste con controricorso la società S. s.r.I..

3. Con l'unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione agli articoli 38, 39 e 49 del decreto legislativo 507/93. Sostiene che la contribuente è tenuta al pagamento della Tosap poiché utilizza nel proprio interesse, in regime di convenzione con il Comune, un'area pubblica.

 

Esposizione delle ragioni della decisione

 

1. Osserva la Corte che il ricorso è infondato. Invero questo collegio intende dare continuità al principio già affermato dalla Corte di legittimità secondo cui il presupposto impositivo della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico. Nel caso di area del demanio comunale, appartenente alla rete viaria della città, adibita a parcheggio di autoveicoli, in concessione a società privata, rileva in concreto se quest'ultima occupi l'area, sottraendola all'uso pubblico, integrando così il presupposto della TOSAP, ovvero se ad essa società sia soltanto attribuito il mero servizio di gestione del parcheggio, con il potere di esazione delle somme dovute dai singoli per l'uso, quale parcheggio dei loro veicoli, dell'area pubblica a ciò destinata dal comune, dovendosi ravvisare in tal caso un'occupazione temporanea ad opera del singolo e non della concessionaria, che non sottrae al pubblico uso l'area in quanto essa non è oggetto della concessione ma rimane nella disponibilità del comune. Pertanto, qualora risulti (sulla base di un'indagine rimessa al giudice di merito) che il concessionario agisce quale mero sostituto dell'ente nello sfruttamento dei beni, viene a mancare il presupposto della tassazione, avuto riguardo all'esenzione soggettiva prevista per gli enti territoriali dall'art. 49, comma primo, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993, salvo che dall'atto di concessione non emerga una diversa volontà pattizia (Cass. n. 19841 del 15/09/2009; Cass. n. 11553 del 21/06/2004 ). Nel caso che occupa la CTR ha accertato, con valutazione in fatto non censurabile se non sotto il profilo del vizio di motivazione, che dalle clausole descrittive dell'oggetto del contratto emergeva che la concessione di suolo pubblico al privato per l'esercizio dell'attività di impresa era volta unicamente a consentire la gestione del servizio di gestione del pubblico parcheggio e del correlativo potere di esazione delle somme dovute dagli utenti.

2. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l'art. 13, comma 1 quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese processuali che liquida in euro 1.400,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.