Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 aprile 2017, n. 9440

Tributi - Contenzioso tributario - Sentenza - Mancata sottoscrizione del presidente del collegio - Sentenza nulla

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con sentenza del 20/07/2009 (dep. il 22/09/2009) la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, pronunciando sugli appelli (riuniti) proposti avverso la sentenza del 09/07/2007 (dep. il 17/09/2007) della CTP di Pavia, ha accolto quello dell'Ufficio e ha respinto quello dei contribuenti.

1.1. Nello specifico, la CTP, in parziale accoglimento del ricorso proposto dai sigg.ri C. A., M. P. e C., nonché G. G. e L. A. M., avverso gli avvisi di accertamento IRPEF per l'anno di imposta 2001, aveva rideterminato il valore delle aree cedute al corrispettivo dichiarato di £. 250.000.000 attribuendo al terreno edificabile quello di € 25,00/ mq. e a quello a verde il valore di € 12,50/mq, confermando, nel resto, l'atto impugnato.

1.2. Nell'accogliere l'appello dell'Ufficio, la CTR ha invece ritenuto congruo il valore attribuito ai terreni dall'Agenzia delle Entrate (£. 1.166.681.000), respingendo la tesi dei contribuenti che avevano eccepito l'eccessivo valore attribuito dalla CTP alla porzione di terreno edificabile.

2. Per la cassazione della sentenza ricorrono A. C., G. G., M. P. C., A. M. L. e C. C. articolando sei motivi.

3. L'Avvocatura Generale, per conto dell'Agenzia delle Entrate, si è costituita al solo fine di partecipare alla discussione.

 

Considerato in diritto

 

1. Con il primo motivo i ricorrenti eccepiscono, ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per mancata sottoscrizione del presidente del collegio.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. Modificando l'orientamento di questa Corte, secondo il quale la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale sottoscritta solo dal presidente (non in qualità di estensore) o dall'estensore, rende la predetta sentenza viziata da nullità insanabile ex art. 161, secondo comma, cod. proc. civ. che può essere fatta valere anche in sede di giudizio di cassazione e, ove non allegata dalla parte, rilevata anche d’ufficio dalla Corte, con annullamento del provvedimento impugnato e remissione della causa al medesimo organo giudicante che ha adottato la decisione priva di sottoscrizione (così, da ultimo, Sez. 6-L, Ord. n. 22705 del 08/11/2010, Rv. 615100), Sez. U, n. 11021 del 20/05/2014, Rv. 630706, ha affermato il principio secondo il quale la sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale priva di una delle due sottoscrizioni (del presidente del collegio ovvero del relatore) è affetta da nullità sanabile ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, la cui sola ricorrenza comporta la non riconducibilità dell'atto al giudice, mentre una diversa interpretazione, che accomuni le due ipotesi con applicazione dell'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., deve ritenersi lesiva dei principi del giusto processo e della ragionevole durata (nello stesso senso, cfr Sez. L, n 523 del 22/01/1981, Rv. 411008).

1.3. Nel caso in esame la sentenza impugnata è stata sottoscritta esclusivamente dal giudice estensore, ma non dal presidente del collegio, con conseguente nullità della sentenza stessa che deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della CTR di Milano.

1.4. E' superfluo l'esame degli altri motivi.

1.5. Le spese della presente fase di giudizio saranno liquidate in sede di rinvio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo di ricorso, in esso assorbiti gli altri. Cassa in relazione al primo motivo e rinvia anche per le spese alla CTR della Lombardia, in diversa composizione.