Legislazione - MINISTERO SALUTE - Decreto ministeriale 08 marzo 2017

Revisione parziale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti

 

Art. 1

Revisione parziale

 

1. E' indetta la revisione parziale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013;

2. Possono partecipare alla revisione i medici di bordo autorizzati ed i medici di bordo supplenti che non avessero effettuato le revisioni precedenti, considerando quanto ricordato in premessa circa il rinnovo periodico della originaria autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti.

 

Art. 2

Requisiti per l'ammissione alla revisione

 

Per l'ammissione alla revisione di cui al precedente art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o comunitaria;

b) godimento dei diritti politici;

c) idoneità fisica di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive modifiche ed integrazioni;

d) iscrizione nell'albo professionale dell'ordine dei medici chirurghi;

e) assenza di condanne penali che abbiano per effetto la sospensione dall'esercizio della professione.

 

Art. 3

Presentazione delle domande

 

1. La domanda per la revisione parziale delle autorizzazioni all'imbarco e degli attestati di iscrizione di cui all'art. 1, redatta su carta da bollo e debitamente sottoscritta, deve essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, oppure mediante invio da casella di posta elettronica certificata all'indirizzo PEC dgprev@postacert.sanita.it, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 3 - Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma, nel termine perentorio di giorni centottanta, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il termine per la presentazione della domanda, se coincidente con un giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

3. Per le domande prodotte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

4. La data di arrivo delle domande che saranno presentate a mano è stabilita dal timbro a data apposto su di esse dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 3 che rilascerà ricevuta. L'orario di ricevimento dell'ufficio è dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

5. Non si terrà conto delle domande di revisione spedite o presentate oltre il suddetto termine ovvero con modalità diverse da quelle indicate nel primo comma del presente articolo.

6. Nella domanda di revisione, dattiloscritta o redatta in carattere stampatello. l'interessato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome. luogo e data di nascita, residenza, domicilio o recapito presso il quale l'aspirante desidera vengano trasmesse le comunicazioni relative alla revisione, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, nonché dei recapiti telefonici e dell'indirizzo di posta elettronica. Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza, dell'indirizzo e dei recapiti telefonici. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte dell'interessato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né da disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata;

b) di possedere la cittadinanza italiana o cittadinanza comunitaria;

c) di godere dei diritti politici;

d) di avere/non avere riportato condanne penali e di avere/non avere procedimenti penali in corso (dovranno essere indicate le eventuali condanne penali riportate, anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato generale del casellario giudiziale);

e) di essere iscritto nell'albo professionale dell'ordine dei medici chirurghi;

f) di essere in possesso dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo o dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

g) gli imbarchi effettuati nell'ultimo quinquennio.

7. I candidati le cui domande non contengano tutte le dichiarazioni sopra indicate, potranno essere esclusi dalla revisione con provvedimento motivato.

 

Art. 4

Documentazione e accertamento del possesso dei requisiti

 

1. Alla domanda dovrà essere allegato il certificato medico rilasciato da un medico di porto di ruolo o, in caso di mancanza o impedimento di questo, da un medico militare di grado non inferiore a capitano o dai competenti servizi delle aziende sanitarie locali, attestante l'idoneità fisica della gente di mare di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e successive modifiche ed integrazioni; tale certificato deve essere di data non anteriore ad un mese dalla data di presentazione della domanda stessa al Ministero della salute.

2. Per comprovare il possesso dei restanti requisiti di cui ai commi a), b), d), e) dell'art. 2 i candidati potranno produrre, unitamente alla domanda, apposite certificazioni ovvero rendere dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In entrambi i casi dovranno essere osservate le disposizioni in materia di bollo. L'Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dai predetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, i dichiaranti decadono dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

 

Art. 5

Esito della revisione

 

1. I candidati che, in seguito all'esame della domanda e della documentazione prodotta, risulteranno in possesso dei requisiti richiesti, saranno invitati a trasmettere al Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 3 - Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma:

a) il decreto di autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo o l'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti, in originale, che verranno restituiti agli interessati dopo l'apposizione del visto attestante l'avvenuta revisione;

b) ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di € 129,11 da effettuarsi sul c/c n. 8003 (pre-intestato) intestato all'Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse concessioni governative.

 

Art. 6

Aggiornamento dell'elenco dei medici di bordo autorizzati e supplenti

 

1. Al termine delle procedure di revisione e non oltre centottanta giorni a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto dirigenziale verrà approvato l'elenco dei medici le cui autorizzazioni o attestati sono stati revisionati con esito favorevole. Tale decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché nel bollettino ufficiale del Ministero della salute, nonché sul Portale del Ministero della salute.

 

Art. 7

Trattamento dei dati personali

 

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 3, per le finalità di gestione della revisione in questione e saranno trattati successivamente per gli adempimenti di cui al precedente art. 6.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione alla revisione.

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge, che potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria - Ufficio 03, titolare del trattamento limitatamente agli atti relativi alla revisione in questione.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 14 aprile 2017, n. 88.