Legislazione - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 03 aprile 2017

Individuazione, a seguito delle indagini dirette, di terreni agricoli della Regione Campania, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6

 

Art. 1

Individuazione, a seguito delle indagini dirette, di terreni agricoli della Regione Campania ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 136 del 2013

 

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 136 del 2013:

a) i terreni indicati nell'allegato D al decreto dell'11 marzo 2014, relativi alla classe di rischio 2.a, assumono la classificazione ai fini dell'uso agricolo riportata negli allegati n. 1 e n. 2 del presente decreto;

b) i terreni limitrofi a quelli inseriti nell'allegato D al decreto del 12 febbraio 2015, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo decreto, ove si prevede che il Gruppo di lavoro è autorizzato a svolgere indagini anche sui terreni agricoli, ubicati nei Comuni di cui alle direttive del 23 dicembre 2013 e del 16 aprile 2014, limitrofi a quelli nei quali è stata evidenziata la presenza di uno o più inquinanti in concentrazioni superiori alle CSC di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, assumono la classificazione ai fini dell'uso agricolo riportata nell'allegato n. 3 del presente decreto;

c) la particella catastale n. 68, foglio 8, ID 47 del Comune di Caivano, inserita nell'allegato B al decreto dell'11 marzo 2014, precedentemente non indagata in quanto sotto sequestro giudiziario, assume la classificazione ai fini dell'uso agricolo riportata negli allegati n. 4 e n. 5 del presente decreto;

d) i terreni indicati negli allegati F e H al decreto del 12 febbraio 2015, relativi alla classe di rischio 4 ed alla classe di rischio 2.a, assumono la classificazione ai fini dell'uso agricolo riportata negli allegati n. 6 e n. 7 del presente decreto.

2. Al fine di rispettare il protocollo di campionamento adottato dal gruppo di lavoro alcuni terreni, in dipendenza della estensione delle particelle catastali sono state suddivisi in sub-aree, con la conseguenza che le stesse, benché afferenti ad un'unica particella, in dipendenza dei risultati, hanno ottenuto una diversa classificazione a seconda dell'area esaminata, come specificato in dettaglio nell'allegato n. 8, appendici da 1 a 6, di cui alle cartografie da 1 a 6 della "relazione del 2 settembre 2016, e allegato n. 9, appendici 7 e 8, di cui alle cartografie 7 e 8 della "relazione del 2 settembre 2016.

3. Il divieto di cui all'art. 1, comma 6, del decreto dell'11 marzo 2014, cessa a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto per i soli terreni che, in base alla classificazione ottenuta ai fini dell'uso agricolo, sono risultati idonei alle produzioni agro-alimentari.

 

Art. 2

Pubblicazione

 

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato 1

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 2

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 3

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 4

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 5

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 6

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 7

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 8

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 9

 

(Testo dell’allegato)

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 14 aprile 2017, n. 88.