Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 novembre 2017, n. 26940

Tributi - Accertamento - Riscossione - Cartella di pagamento - Notifica tramite posta raccomandata - Contenzioso tributario

 

Fatti di causa

 

Nella controversia concernente l'impugnazione da parte della S.E. s.r.l. di cartella di pagamento portante iRES, iVA ed IRAP dell'anno di imposta 2005, la Commissione tributaria regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado, parzialmente favorevole alla contribuente, perché non era stata depositata, unitamente all'atto di impugnazione notificato per posta raccomandata, la ricevuta di spedizione postale.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate su due motivi.

Riscossione Sicilia s.p.a ha depositato controricorso adesivo, mentre la Società non ha svolto attività difensiva.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. laddove la C.T.R., nel dichiarare inammissibile l'appello per non essere stata depositata la copia della ricevuta di spedizione, non aveva tenuto, in alcun conto, che l'Ufficio aveva provveduto a depositare l'atto di appello notificato e la copia dell'avviso di ricevimento.

La censura è inammissibile alla luce dei principi fissati dalle Sezioni Unite della Corte con la sentenza n. 8053/2014 ed a fronte della sentenza impugnata la quale motiva con argomentazioni sufficienti ad integrare una valida motivazione.

2. Il secondo motivo prospettante violazione di legge è, invece, fondato.

2.1 Sulla questione controversa sono di recente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte le quali con la sentenza n. 13453 del 29 maggio 2017 hanno affermato i seguenti principi di diritto:

a) nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell'appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione);

b) nel processo tributarlo, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso o dell'appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, al fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza.

3. La Commissione tributaria regionale, nel dichiarare inammissibile l'appello senza compiere alcun esame del contenuto dell'avviso di ricevimento, pacificamente in atti, si è discostata dai superiori principi.

4. Ne consegue, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, affinché provveda al riesame, uniformandosi ai superiori principi, e regoli le spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.