Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 13 novembre 2017, n. 26715

Riscossione - Cartella di pagamento - Controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973 - Ricorso - Ammissibilità

Fatto e diritto

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

La CTR della Puglia, con sentenza n. 1636/1/2014, depositata il 15 luglio 2014, non notificata, accolse l'appello proposto dalla M.A. S.r.l. (di seguito società) nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTP di Bari, che aveva solo parzialmente accolto, nei limiti dello sgravio parziale di somme disposto dall'Ufficio, il ricorso proposto dalla contribuente avverso cartella di pagamento, con la quale, a seguito di procedura di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973, era notificata l'iscrizione a ruolo da parte dell'Ufficio, con riferimento all'anno d'imposta 2004, del complessivo importo di Euro 106.733,12 per recupero di credito d'imposta indebitamente compensato con riferimento ad investimenti ex art. 8 della l. n. 388/2000 e ad agevolazione su gasolio.

Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

La società resiste con controricorso.

Con l'unico motivo, l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 36 bis e 42 del d.P.R. n. 600/1973, e dell'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., assumendo che erroneamente la pronuncia impugnata ha ritenuto illegittima per carenza di motivazione la cartella impugnata, che conteneva le indicazioni necessarie per porre la contribuente in condizione di poter svolgere adeguatamente le proprie difese.

A prescindere dall'esame dei profili d'inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso sui quali la difesa della contribuente si è pure soffermata nel proprio controricorso, il motivo è manifestamente infondato.

Esso è basato su una circostanza fattuale che non trova conferma nelle vicende processuali come desumibili dallo stesso ricorso di parte ricorrente.

L'Amministrazione finanziaria assume, infatti, che nella fattispecie in esame la CTR non avrebbe potuto dichiarare illegittima la cartella di pagamento impugnata dalla contribuente per difetto di motivazione, non essendovi stata rettifica dei risultati esposti dalla dichiarazione ed essendo stata la cartella preceduta da comunicazione d'irregolarità, che ha consentito alla parte di avere contezza dei rilievi effettuati in sede di controllo dei dati esposti nella dichiarazione.

Ciò, peraltro, non corrisponde, almeno in parte, al vero, atteso che, come chiarito anche alla luce delle ulteriori risultanze seguite all'impugnazione della cartella da parte della contribuente, con specifico riferimento allo sgravio parziale dell'importo iscritto a ruolo operato dalla stessa Amministrazione, l'importo complessivo oggetto dell'originaria iscrizione a ruolo era fondata su duplice ordine di rilievi, il primo effettivamente di natura formale, che ha quindi portato allo sgravio parziale per la parte relativa al credito d'imposta ex art. 8 della l. n. 388/2000, l'altro, riferito all'agevolazione per il rimborso sulle accise relative al gasolio per autotrasportatori, implicante vero e proprio disconoscimento della legittimità dell'utilizzazione in compensazione per l'anno 2004 del relativo credito d'imposta, in ragione del fatto che esso, maturato nel 2002, doveva essere utilizzato entro l'anno successivo, cioè nel 2003.

A ciò conseguiva la necessità che, essendo almeno in parte (e, specificamente per quella poi effettivamente confermata dall'Ufficio) il recupero dipendente non dall'erronea contabilizzazione di crediti effettivamente spettanti, ma dall'esclusione dei presupposti per il riconoscimento della stessa spettanza, la cartella, non preceduta da avviso in rettifica, doveva osservare uno standard motivazionale ad esso adeguato in relazione all'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 (cfr. Cass. sez. 5, 16 dicembre 2009, n. 26330, cui fa riferimento la stessa Cass. sez. 6- 5, ord. 17 aprile 2014, n. 8934, in modo non pertinente richiamata dall'Amministrazione a sostegno del proprio ricorso; si vedano, con riferimento alla necessità in tal caso della previa emissione di avviso di recupero di credito d'imposta, più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 4 gennaio 2017, n. 124; Cass. sez. 6-5, ord. 31 maggio 2016, n. 11192).

Ciò posto, deve ritenersi la correttezza alla stregua dei succitati principi della sentenza impugnata, laddove ha giudicato la cartella illegittima per carenza di motivazione in quanto mancante degli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione sulla base della mera indicazione «Recupero credito d'imposta indebitamente compensato— Agevolazione su Gasolio — Omesso o carente versamento» con relativa indicazione dei codici tributo afferenti a controlli ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. 30 maggio 2012, n. 115.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4100,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.