Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 31 gennaio 2017, n. 2478

Tarsu - Riscossione - Cartella di pagamento - Verifica delle dichiarazioni

 

Fatto

 

La Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l'appello proposto dalla società C. s.p.a. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Avellino che aveva respinto il ricorso proposto dalla società avverso la cartella di pagamento Tarsu, per l'anno 2009, emessa dal Comune di Solofra.

La Commissione tributaria regionale rilevava la mancata prova della comunicazione obbligatoria al Comune con l'indicazione dei locali e delle attività in essa espletata, necessaria per verificare l'oggettività delle dichiarazioni sia la prova della provenienza dei rifiuti speciali indicati nelle fatture prodotte.

La società impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo 2 motivi.

Il Comune non ha svolto attività difensiva.

 

Motivi della decisione

 

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Col primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione dell'articolo 62 D.lgs 507/93 in relazione all'articolo tre, comma cinque del regolamento del Comune di Solofra evidenziando l'assolvimento dell'onere della prova, avendo prodotto il contratto, bolle di accompagnamento e perizie asseverata relativa all'utilizzo dei locali adibiti a magazzino e stoccaggio.

Col secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del principio del "ne bis in idem" e del contrasto tra giudicati, essendo stata la stessa documentazione ritenuta sufficiente e idonea per le annualità 2008 e 2010 dalla CTR Napoli.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto prospetta sotto l'apparenza di un vizio di violazione di legge, un error in iudicando, cioè, un vizio del merito della decisione, relativamente alla sufficienza o meno, a fini tributari, della documentazione prodotta ai fini della prova dello smaltimento dei rifiuti speciali, oggetto di un giudizio di fatto, rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito e che non è censurabile in Cassazione, se non sotto il profilo motivazionale, ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., nella nuova disciplina dell' art. 360, 1^ co. n. 5 cod.proc.civ.; come introdotta dal d.l. 83/12 convertito con modificazioni nella legge 134/12 (sentenza di appello pubblicata dopo l'11 settembre 2012); disciplina in base alla quale la sentenza può essere impugnata, in sede di legittimità, non più per "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia" (previgente formulazione del n. 5 dell'articolo 360 in esame), bensì nei ben più ristretti limiti dell' "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", mentre nella presente vicenda, si è erroneamente denunciato un vizio di violazione di legge.

La CTR, con valutazioni di merito,incensurabile in sede di legittimità, ha rilevato la mancata prova della comunicazione obbligatoria al Comune con l'indicazione dei locali e delle attività in essa espletata, necessaria per verificare l'oggettività delle dichiarazioni sia la prova della provenienza dei rifiuti speciali indicati nelle fatture prodotte.

Anche il secondo motivo va disatteso per una pluralità di ragioni.

Va preliminarmente rilevato il difetto di autosufficienza del motivo non essendo stati allegati o riprodotte le fatture attestanti lo smaltimento dei rifiuti speciali in proprio.

L'asserito, ma non documentato, giudicato esterno con riferimento alle annualità 2008 e 2010 potrebbe operare solo rispetto a quegli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi a una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente è tale non possono essere considerate le fatture relative a diverse annualità.

In generale, l'efficacia preclusiva di nuovi accertamenti, propria del giudicato esterno tra le stesse parti, presuppone che si tratti dei medesimi accertamenti di fatto posti in essere nello stesso quadro normativo di riferimento Ne consegue che la sentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d'imposta fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicché, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d'imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un'altra annualità, ancorché siano coinvolti tratti storici comuni. (Cass. sez. Trib., ord. 1 giugno 2016 n. 11440) Peraltro l'esistenza di un giudicato esterno è rilevabile in sede di legittimità qualora esso si sia formato dopo la notifica del ricorso per cassazione, mentre, nel caso di specie, non vi è prova di tale circostanza e della produzione delle relative sentenze, (cfr Cass., Sez. 6 - 5, 1/06/2015 n. 11365).

Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.

Nessuna pronuncia va emessa sulle spese in mancanza di attività difensiva dell'intimata.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.