Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 aprile 2018, n. 9964

Cartella esattoriale - Contributi relativi alla Gestione commercianti - Qualità di socio illimitatamente responsabile di società in nome collettivo - Attività di affitto di immobili di proprietà della società - Esercizio di attività non imprenditoriale - Esclusione

Rilevato

che con sentenza depositata il 30.12.2011 la Corte d'appello di Firenze, confermando la pronuncia di primo grado, ha accolto l'opposizione di A.C. a cartella esattoriale emessa dall'Inps per il mancato pagamento dei contributi relativi alla gestione commercianti per il periodo 2003-2007 in considerazione della qualità di socio illimitatamente responsabile della società T. & C. Costruzioni s.n.c. di T. e C., rilevando che non erano emerse ulteriori attività oltre quella dell'affitto di immobili di proprietà della società e che detta attività non configurava un'attività economica organizzata qualificabile come imprenditoriale; che avverso detta sentenza l'Inps propone ricorso affidato a un motivo e il C. ha opposto difese con controricorso illustrate da memoria;

 

Considerato

 

che con l'unico motivo l'Inps denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 legge n. 613 del 1966, 1 legge n. 1397 del 1960 (come modificato dall'art. 1, comma 203 legge n. 662 del 1996), 2 legge n. 1397 del 1960, 2291, 2298, 2697 cod.civ. nonché vizio di motivazione, lamentando l'inversione dell'onere probatorio a fronte della presunzione dell'esercizio di attività imprenditoriale da parte di una società e dell'ampio oggetto perseguito dalla società come risultante dalla visura presso la C.C.I.A.A., essendo pacifica la qualifica di socio illimitatamente responsabile e la mancata contestazione della sua partecipazione abituale e prevalente all'esercizio dell'attività aziendale;

che secondo consolidato orientamento di questa Corte la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà e che si limiti a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia attività di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione immobiliare (Cass. n. 3145 del 2013; Cass. n. 17643 del 2016; Cass. 29542 del 2017; Cass., ord., n. 126 del 2018);

che, infatti, presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 662 del 1996, n. 662, art. 1 comma 203, che ha sostituito la legge n. 160 del 1975, art. 29, comma 1, lo svolgimento di un'attività commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un accertamento in fatto da parte della Corte del merito supportato da una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi;

che la Corte ha rilevato che la s.n.c. di cui il controricorrente era socio non svolgeva alcuna attività diretta all'acquisto ed alla gestione di beni immobili e non svolgeva attività diverse da quella limitata alla riscossione del canone di locazione dell'immobile di cui era proprietaria, e pertanto non rileva la mancanza di prova che altri soci fossero impegnati negli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società;

che, d'altra parte, dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un'attività commerciale non rileva il contenuto dell'oggetto sociale, così come non è neanche significativa ai fini considerati la mancanza di prova idonea ad escludere la presunzione normativa di esercizio di attività imprenditoriale ricollegabile, secondo l'assunto dell'istituto, alla circostanza che la società fosse costituita in forma diversa da quella semplice;

che questa Corte - con riferimento alle società di persona - ha anche affermato il principio (Cass. n. 3835 del 2016) secondo cui ai sensi della legge n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la legge n. 160 del 1975, art. 29 e della legge n. 45 del 1986, art. 3 nelle suddette società la qualità di socio non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore, prova che, nel caso in esame, secondo i giudici di merito non è stata fornita;

che, pertanto, il ricorso va rigettato e le spese del presente giudizio vanno regolate come da dispositivo:

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.