Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 24 febbraio 2017

Aree di crisi industriale non complessa - Domande per l’accesso alle agevolazioni - Programmi di investimento

 

Art. 1

 

1. Le domande per l’accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989, riguardanti programmi di investimento nei Comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale non complessa, individuate ai sensi del decreto direttoriale 19 dicembre 2016, devono essere trasmesse all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia, a pena di invalidità, secondo le modalità e i modelli indicati nell’apposita sezione dedicata alla legge n. 181/1989 del sito internet dell’Agenzia medesima (www.invitalia.it). Le predette domande sono esaminate sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le domande di agevolazione di cui al comma 1 possono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 4 aprile 2017.

3. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie individuate all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 31 gennaio 2017. Il Ministero dello sviluppo economico comunica, mediante avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e la conseguente chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione.

4. I termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, riguardanti programmi di investimento nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016, sono fissati con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, successivamente all’adozione del decreto ministeriale recante la determinazione delle risorse finanziarie da destinare all’applicazione del regime di aiuto in tali aree.