Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 31 agosto 2016, n. 17446

Pensione di inabilità civile - Riconoscimento - Assegno mensile di invalidità - Requisiti socio reddituali

 

Svolgimento del processo

 

1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza depositata il 22 aprile 2009, ha rigettato l'appello proposto da A.M. contro la sentenza resa dal Tribunale di Napoli, che aveva rigettato la domanda proposta dall'appellante avente ad oggetto il riconoscimento della pensione di inabilità civile o in subordine l’assegno mensile di invalidità ai sensi della legge n. 118 del 1971.

2. La Corte, per quel che rileva in questa sede, dopo aver dato atto che la consulenza tecnica d'ufficio disposta in grado di appello aveva accertato un grado di invalidità pari al 100% con decorrenza dal dicembre 2005, ha comunque confermato il rigetto della domanda per non avere l'appellante "debitamente allegato il pur indispensabile possesso dei requisiti socio reddituali". In particolare la ricorrente aveva depositato un certificato dell'agenzia delle entrate di Pozzuoli risalente al novembre 2002 e riferito alla sola M., e non anche al suo nucleo familiare, nonché una dichiarazione sostitutiva in cui si autodichiarava casalinga e priva di redditi.

3. Contro la sentenza, la M. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo. L’Inps resiste con controricorso, mentre non svolgono attività difensiva il Ministero della Economia e delle finanze e la Regione Campania.

 

Motivi della decisione

 

1. Il primo motivo è fondato sulla violazione degli artt. 115, 116 e 437 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c. e all'art. 2729 c.c. La ricorrente assume che la Corte non aveva attribuito valore al certificato rilasciato dalla Agenzia delle entrate del 5/11/2002, da cui risultava che a partire dal 1999 "a tutt'oggi" non erano state presentate dichiarazioni dei redditi da M. A., nonché all'autocertificazione del 29/10/2002 con la quale la ricorrente aveva dichiarato di essere casalinga e di non avere mai prodotto redditi. La Corte, a fronte di tale documentazione, avrebbe dovuto esercitare i propri poteri ufficiosi e ammettere anche di ufficio i mezzi di prova ritenuti indispensabili per la decisione, tenuto conto anche della non contestazione della controparte circa la sussistenza del requisito reddituale e la possibilità di una prova presuntiva al riguardo. Formula due quesiti di diritto nel rispetto dell'art. 366 bis c.p.c. applicabile ratione temporis.

Il ricorso è inammissibile. La parte non trascrive, se non per un breve stralcio, né deposita unitamente al ricorso per cassazione il certificato rilasciato dall'Agenzia delle entrate in data 5/11/2002 e l'autocertificazione del 29/10/2002, né indica dove tali documenti sarebbero attualmente rinvenibili. In tal modo la parte non rispetta il principio di autosufficienza o di specificità dei motivi di ricorso, in base al quale qualora il ricorrente per cassazione si dolga dell'omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice del merito (come accade nella specie con riguardo alla detta documentazione), per rispettare il suddetto principio - da intendere alla luce del canone generale "della strumentalità delle forme processuali"

- ha l'onere di indicare nel ricorso il contenuto rilevante del documento stesso, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali e assolvendo, così, il duplice onere, rispettivamente previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso), nel rispetto del relativo scopo, che è quello di porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti e soprattutto sulla base di un ricorso che sia chiaro e sintetico (Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726; v. fra le altre Cass., 17 luglio 2007, n. 15952; Cass. 24 maggio 2006, n. 12362; Cass. 5 settembre 2003, n. 13012; Cass. 25 agosto 2003, n. 12468).

3. Deve aggiungersi, quale ulteriore ragione di inammissibilità, che la parte non indica in quale fase processuale, con quale atto e in che termini avrebbe sollecitato l'esercizio dei poteri ufficiosi del giudice ai fini di una integrazione istruttoria (Cass., 19 aprile 2006, n. 9076). Infine la parte non specifica in che modo ed in che termini la sussistenza del requisito reddituale non sarebbe stata oggetto di contestazione da parte dell'Inps (Cass., 18 luglio 2007, n. 15961; 28 giugno 2012, n. 10853).

4. Deve poi rilevarsi che, per un verso, la sentenza d'appello ha ritenuto in ogni caso insufficiente la documentazione in quanto riferentesi solo al reddito prodotto dalla ricorrente e non anche al reddito dell'intero nucleo familiare - e tale ratio decidendi non è stata censurata - e, per altro verso, che in materia di assegno di invalidità civile, anche a seguito della modifica della legge 30 marzo 1971, n. 118, in forza dell'art. 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 - che richiede il requisito dello stato di inoccupazione del richiedente e non più la cosiddetta incollocazione al lavoro -, la prova del mancato svolgimento di attività lavorativa non può essere data in giudizio mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, rilevante nei soli rapporti amministrativi ma priva di efficacia probatoria in sede giurisdizionale (Cass., 28 gennaio 2015, n. 1606).

5. In forza di queste considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Poiché la domanda giudiziaria è stata introdotta con il deposito del ricorso in data 16 gennaio 2003, e dunque anteriormente alla modifica dell'art. 152 disp.att. cod.proc.civ., per effetto dell'art. 42 d.l. 30 settembre 2003, nn. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e poiché la causa non appare temeraria e manifestamente infondata, nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato.

 

P.Q.M.

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.