Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 01 settembre 2016, n. 71/E

Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Operazioni di trading on line

 

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’articolo 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

Il sig. XXX, tramite regolari bonifici bancari ordinati alla propria banca, ha investito alcuni risparmi in operazioni finanziarie sul mercato Forex e in Opzioni Binarie, presso broker internazionali attraverso piattaforme on line.

La maggior parte dei suddetti broker sono localizzati nell’area UE (quali Cipro e Londra), mentre altri in località a fiscalità privilegiata (quali Seychelles e Nevis).

Avendo subìto delle perdite, l’istante vorrebbe poterle recuperare adottando il regime dichiarativo di cui all’articolo 5 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Per fugare ogni dubbio di legittimità sulla deducibilità delle perdite stesse, l’istante chiede se tali perdite possono essere interamente recuperate nella dichiarazione fiscale dell’anno in cui sono state prodotte, indicando l’importo totale delle stesse e se è sufficiente conservare le dichiarazioni rilasciate dai vari broker, ove si evince l’investimento iniziale e la somma eventuale riscossa per l’operazione di trading, ovvero, nel caso di mancata riscossione rispetto l’investimento effettuato, la perdita subita.

L’istante chiede, inoltre, se può richiedere, ai broker presso i quali intrattiene i rapporti, l’applicazione regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 6 del D.lgs. n. 461 del 1997, e se ci sono delle particolari formalità da rispettare per non incorrere in irregolarità di carattere fiscale nel caso in cui tale regime venisse applicato da broker situati in paesi Ue o Extra Ue ed, in particolare, in paesi a fiscalità privilegiata.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

Nel caso di adozione del regime dichiarativo, l’istante ritiene di dover conservare le ricevute rilasciate dai broker e di dover indicare nel quadro RT del Modello Unico - Persone Fisiche, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate nell’anno di competenza.

L’istante ritiene di poter dedurre, dunque, le minusvalenze relative all’attività di trading on line.

Nell’ipotesi di adozione del regime del risparmio amministrato, l’istante ritiene di dover conservare le ricevute rilasciate dai broker con la relativa ricevuta del versamento effettuato dal broker stesso quale sostituto d’imposta o ad altro titolo a prescindere dalla localizzazione dello stesso. Anche in tale ipotesi, l’istante ritiene di dover indicare nel citato quadro RT le plusvalenze e le minusvalenze realizzate. Ritiene, inoltre, di riportare in tale quadro dichiarativo l’imposta che gli è stata eventualmente applicata dai broker consentendogliene così la detrazione d’imposta.

Infine, l’istante ritiene che nessun altro adempimento formale o sostanziale deve essere adottato.

 

Parere dell’agenzia delle entrate

 

Riguardo ai contratti conclusi sul mercato FOREX, con la risoluzione 25 ottobre 2011, n. 102/E è stato chiarito che tali contratti devono essere ricondotti tra i rapporti di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R 22 novembre 1986, n. 917 (TUIR), i cui redditi, se percepiti da parte di un soggetto persona fisica, non esercente attività d’impresa, sono soggetti ad imposta sostitutiva - attualmente prevista nella misura del 26 per cento - a norma dell’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Per quanto concerne le opzioni binarie, la CONSOB nella Comunicazione n. DTC/DIS/DIN/12055030 del 2-7-2012 ha chiarito che le stesse "presentano una struttura simile a quella di una scommessa in quanto assicurano il pagamento di un importo predeterminato se l’evento (raggiungimento di un determinato livello di prezzo del titolo, indice o altro sottostante) si verifica, prima o entro una determinata scadenza temporale; nel caso in cui l’evento non si verifichi, l’"acquirente" l’opzione subisce la perdita di tutta la somma investita.".

Al riguardo, in data 28 marzo 2012, i Servizi della Commissione Europea, in risposta a specifico quesito circa la natura delle opzioni binarie, hanno chiarito che "le stesse in quanto contratti derivati regolati in contanti, appaiono riconducibili alla definizione di strumenti finanziari. Di conseguenza, le società che offrono servizi e attività di investimento in opzioni binarie dovrebbero essere autorizzate come imprese di investimento (ovvero banche)" ai sensi della direttiva 2004/39/Ce "MiFID".

Come indicato dai Servizi della Commissione Europea, le opzioni binarie, contratti derivati regolati in contanti, rientrano nel novero degli strumenti finanziari di cui all’Allegato 1, sez. C della "MiFID": di conseguenza, tutti i soggetti che intendono prestare servizi di investimento aventi ad oggetto opzioni binarie verso il pubblico (italiano) devono essere dotati della necessaria autorizzazione rilasciata dalle competenti Autorità.

Considerato che l’interpretazione della disciplina fiscale delle operazioni finanziarie non può prescindere dalle disposizioni civilistiche che regolano le medesime operazioni, si ritiene che anche i redditi derivanti dalle opzioni binarie rientrino nelle fattispecie di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del TUIR, i cui redditi, se percepiti da parte di un soggetto persona fisica, non esercente attività d’impresa, sono soggetti anch’essi ad imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento.

In entrambi i casi, ai fini del calcolo dell’imponibile, troverà applicazione il disposto di cui all’articolo 68, comma 8, del TUIR , secondo il quale "i redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell’articolo 67 (sui quali applicare l’imposta sostitutiva sopra citata - n.d.r.), sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati".

Ai sensi dell’articolo 5 del citato d.lgs. n. 461 del 1997 (Regime dichiarativo), il contribuente deve indicare tali redditi nel quadro RT del Modello Unico - Persone Fisiche e autoliquidare l’imposta eventualmente dovuta. Mentre, l’eventuale eccedenza delle minusvalenze risultante nel medesimo quadro RT potrà essere portata in deduzione delle plusvalenze realizzate nei quattro periodi d’imposta successivi.

L’opzione per il risparmio amministrato di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 461del 1997 può essere esercitata soltanto in presenza di uno stabile rapporto di mandato, di deposito, custodia o amministrazione presso banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie e società di gestione del risparmio residenti in Italia, nonché presso stabili organizzazioni in Italia dei medesimi soggetti non residenti, Poste Italiane S.p.A. e agenti di cambio.

Tale opzione può essere esercitata anche in relazione ai redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del TUIR con l’ulteriore condizione che i predetti soggetti intervengano in tali rapporti come intermediari professionali o come controparti.

Questo regime comporta l’applicazione e il versamento dell’imposta sostitutiva del 26 per cento sui predetti redditi da parte dei suddetti intermediari abilitati e, conseguentemente, solleva i contribuenti dall’obbligo di includere i redditi diversi di natura finanziaria nella propria dichiarazione dei redditi (cfr. Circolare 24 giugno 1998, n. 165).

Nel caso di specie, tenuto conto che i broker esteri non sono uno dei soggetti previsti dalla norma che possono agire come sostituti d’imposta in Italia, si ritiene che il contribuente debba indicare i redditi diversi derivanti dai rapporti in oggetto nel quadro RT - denominato "Plusvalenze di natura finanziaria" - sezione II, righi da RT 21 a RT 30, di Unico PF 2016 per la cui compilazione si rinvia alle relative istruzioni (regime dichiarativo).

Le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalla sezione II devono essere riportate nel rigo RT93, colonna 5.

Ai fini del calcolo delle plusvalenze/minusvalenze, il contribuente si deve avvalere delle certificazioni rilasciate dai broker esteri, che devono essere conservate dal contribuente ai fini di un eventuale riscontro richiesto dagli organi dell’Amministrazione Finanziaria.

Si fa presente, inoltre, che i rapporti che il contribuente detiene con i broker esteri rientrano tra i contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato, pertanto tali rapporti devono essere:

- indicati, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, nel quadro RW della propria dichiarazione annuale dei redditi, in quanto tali rapporti sono suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia (cfr. circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E);

- assoggettati all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE, cfr. circolare 2 luglio 2012, n. 28/E).

Per le modalità applicative dell’IVAFE e la compilazione del quadro RW, si rinvia alle relative istruzioni contenute nel fascicolo 2 di Unico PF 2016.