Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 aprile 2017, n. 9450

Accertamento - Tassa automobilistica - Riscossione - Cartella di pagamento

 

Svolgimento del processo

 

1. A. G. conveniva in giudizio il MEF e R. A., avendo ricevuto la notifica, in data 25.11.1994, della cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica per l'anno 1998 in relazione all'autovettura M. tg. ME (...), venduta alla R. il 3.2.1984.

Con sentenza del 5.11.1997 il Tribunale di Messina rigettava la domanda nei confronti del MEF, condannando R. a rifondere A. di quanto versato al MEF per il titolo in questione; condannava altresì A. a rimborsare le spese del procedimento, e la R. a rimborsare all'A. le spese da questi sostenute.

La Corte di Appello di Messina confermava la sentenza di 1° grado, che veniva annullata dalla Corte di Cassazione in relazione alle spese.

Con sentenza del 23/07/2012 la Corte d Appello di Messina dichiarava cessata la materia del contendere, essendo intervenuto lo sgravio della cartella in contestazione, e compensava le spese processuali di tutti i gradi di giudizio tra le parti.

2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione A. G., deducendo la violazione e falsa applicazione di legge degli artt. 91, 92, 132, comma 2 n. 4, c.p.c. e 118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.: lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla compensazione delle spese, non ricorrendo le oscillazioni giurisprudenziali poste a fondamento della statuizione, ed essendo illogica la motivazione fondata sul comportamento remissivo dei convenuti; deduce che le Sezioni Unite nel 2008 hanno affermato la necessità di un'adeguata motivazione in caso di compensazione delle spese per giusti motivi.

3. Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

 

Considerato in diritto

 

1. Preliminarmente si dà atto che è stata autorizzata la redazione della sentenza in forma semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016.

2. Il ricorso è infondato e va rigettato.

È stato, infatti, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, con riferimento al regime anteriore a quello introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 28 dicembre 2005 n. 263 (applicabile ratione temporis alla controversia in oggetto), che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per giusti motivi" deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequívocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l'obbligo del giudice anche allorché le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sé considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come - a titolo meramente esemplificativo - nel caso in cui si dà atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l'interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 20598 del 30/07/2008, Rv. 604398).

Tanto premesso, nel caso in esame non ricorre il vizio dedotto, avendo la sentenza impugnata motivato espressamente sulla compensazione delle spese, disposta sul rilievo che i giudici di merito avessero uniformato il proprio giudizio all'orientamento, all'epoca prevalente, della giurisprudenza di legittimità (esemplificativamente richiamata), che aveva sempre ritenuto responsabile dell'imposta di proprietà del veicolo verso l'amministrazione finanziaria colui che risulti essere dal PRA proprietario del mezzo.

I mutamenti normativi e giurisprudenziali in materia costituiscono giusto motivo per la compensazione delle spese.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e compensa le spese.