Legislazione - MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Decreto ministeriale 22 novembre 2016

Programmi di esame per il conseguimento delle certificazioni di competenza e delle certificazioni di addestramento per gli iscritti alla gente di mare

 

Titolo I

PROCEDURE E COMMISSIONI DI ESAME

 

Art. 1

Finalità

 

1. Con il presente decreto sono stabiliti i programmi, le procedure e le commissioni di esame per il conseguimento delle certificazioni di competenza (CoC) e delle certificazioni di addestramento (CoP) secondo le disposizioni indicate nel decreto ministeriale 25 luglio 2016, n. 251.

 

Art. 2

Autorità competenti

 

1. Le sessioni di esame per il conseguimento delle certificazioni di competenza (CoC), di coperta e di macchina, si tengono presso le Direzioni marittime secondo le modalità riportate negli articoli 285 e seguenti del regolamento al Codice della navigazione ed il calendario sotto riportato:

Genova nei mesi di febbraio e settembre;

Livorno nei mesi di febbraio e settembre;

Ancona nei mesi di aprile e ottobre;

Napoli nei mesi di marzo e ottobre;

Civitavecchia nei mesi di gennaio e giugno;

Palermo febbraio e settembre;

Catania nei mesi di gennaio e settembre;

Reggio Calabria aprile e settembre;

Bari nei mesi di aprile e novembre;

Cagliari nei mesi di gennaio e settembre;

Olbia nei mesi di marzo e ottobre;

Pescara nei mesi di maggio e novembre;

Ravenna nei mesi di maggio e novembre;

Trieste nei mesi di marzo e ottobre;

Venezia nei mesi di giugno e novembre.

2. Le sessioni di esame per il conseguimento delle certificazioni di addestramento (CoP), di coperta e di macchina, si tengono presso le Capitanerie di porto in due sessioni, stabilite con decreto del direttore marittimo, in modo da evitare sessioni concomitanti nell'ambito della Direzione marittima.

 

Art. 3

Procedure per l'ammissione agli esami

 

1. I candidati agli esami per il certificato di competenza (CoC), in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 25 luglio 2016, presentano istanza di ammissione agli esami alla Direzione marittima che ha emanato il bando di esame, per il tramite della Capitaneria di porto di iscrizione.

2. I candidati agli esami per il certificato di addestramento (CoP), in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 25 luglio 2016, presentano istanza di ammissione alla Capitaneria di porto che ha emanato il bando di esame, per il tramite della Capitaneria di porto di iscrizione.

3. L'accertamento dei requisiti richiesti dal decreto ministeriale 25 luglio 2016, è effettuato dalla Capitaneria di porto di iscrizione del candidato mediante la compilazione del modello di cui all'allegato 1 al presente decreto per i certificati di competenza (CoC) e del modello di cui all'allegato 2 al presente decreto per i certificati di addestramento (CoP).

4. La Capitaneria di porto di iscrizione del candidato, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, trasmette alla Direzione marittima o alla Capitaneria di porto, la richiesta di ammissione agli esami in bollo, unitamente alla scheda di attestazione dei requisiti di cui al comma 3.

 

Art. 4

Composizione della commissione di esame per i certificati di competenza

 

1. La commissione d'esame per il rilascio dei certificati di competenza è istituita, con decreto del direttore marittimo, presso ciascuna Direzione marittima ed è composta dai seguenti membri:

1.1. certificazioni di coperta:

a) direttore marittimo della Direzione marittima ove si svolge l'esame, o da un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto da lui delegato - presidente;

b) comandante su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT, in possesso di un certificato di competenza in corso di validità e che abbia maturato un esperienza professionale di almeno 5 anni di navigazione a livello direttivo su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT - membro;

c) laureato docente di navigazione, sicurezza, teoria e manovra della nave, anche in quiescenza - membro;

d) un ufficiale inferiore del Corpo delle capitanerie di porto o impiegato civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - segretario;

1.2. certificazioni di macchina:

a) direttore marittimo della Direzione marittima ove si svolge l'esame, o da un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto da lui delegato - presidente;

b) direttore di macchina su navi dotate di motore principale di potenza pari o superiore a 3000 KW, in possesso di un certificato di competenza in corso di validità che abbia maturato un esperienza professionale di almeno 5 anni di navigazione a livello direttivo su navi dotate di apparato motore principale di potenza pari o superiore a 3000 KW - membro;

c) laureato docente di ingegneria meccanica e tecnologia anche in quiescenza - membro;

d) funzionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti laureato in ingegneria navale, oppure un laureato in ingegneria navale e meccanica, oppure ufficiale del genio navale, in servizio, con titolo di tecnico navale - membro;

e) ufficiale inferiore del Corpo delle capitanerie di porto o impiegato civile del Ministero dei trasporti - segretario.

2. Per la prova di inglese la commissione di esame è integrata da un docente di lingua inglese, anche in quiescenza - membro.

3. Per il solo certificato di competenza di ufficiale elettrotecnico, la commissione d'esame è integrata da un laureato docente di ingegneria meccanica e tecnologia anche in quiescenza - membro.

4. Le commissioni d'esame sono integrate, a discrezione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche da un funzionario dallo stesso designato in qualità di membro.

 

Art. 5

Composizione della commissione di esame per i certificati di addestramento

 

1. La commissione d'esame per il rilascio dei certificati di addestramento è istituita, con decreto del capo del Compartimento marittimo, presso ciascuna Capitaneria di porto ed è composta dai seguenti membri:

1.1. certificazioni di coperta:

a) capo del Compartimento marittimo ove si svolge l'esame o ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto da lui delegato - presidente;

b) comandante o primo ufficiale su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT, ovvero su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT, in possesso di un certificato di competenza in corso di validità - membro;

c) un sottufficiale del Corpo delle capitanerie di porto o impiegato civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - segretario;

1.2. certificazioni di macchina:

a) capo del Compartimento marittimo ove si svolge l'esame, o ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto da lui delegato - presidente;

b) direttore o primo ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale di potenza pari o superiore a 3000 KW, ovvero su navi con apparato motore principale di potenza compresa tra 750 e 3000 KW - membro;

c) sottufficiale del Corpo delle capitanerie di porto, o impiegato civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - segretario.

2. Per la prova della lingua inglese la commissione di esame è integrata da un docente in lingua inglese, anche in quiescenza - membro.

 

Art. 6

Accertamento delle competenze e superamento esami

 

1. L'accertamento delle competenze per il conseguimento dei certificati di competenza e di addestramento di cui all'art. 1 del presente decreto è effettuato secondo le seguenti modalità:

a) prova scritta di inglese tecnico (ove prescritta): il candidato deve tradurre in modo corretto 20 frasi, di cui 10 frasi dall'inglese tecnico all'italiano e 10 frasi dall'italiano all'inglese tecnico. Il giudizio di valutazione è espresso secondo la scala tassonomica riportata nell'allegato A al presente decreto e la prova è superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6);

b) prova pratica: il giudizio di valutazione è espresso secondo la scala tassonomica riportata nell'allegato B al presente decreto e la prova è superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6);

c) prova orale: il giudizio di valutazione è espresso secondo la scala tassonomica riportata nell'allegato C al presente decreto e la prova è superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6).

2. L'esame è superato se tutte le prove previste hanno avuto esito favorevole. La Direzione marittima, o la Capitaneria di porto, che ha emanato il bando di esame, trasmette alla Capitaneria di porto di iscrizione del candidato la comunicazione degli esiti dell'esame sostenuto e, per conoscenza, al candidato stesso.

3. Qualora il candidato non abbia superato una delle prove previste, può ripeterla entro 12 mesi dalla data di effettuazione della stessa. Nel caso in cui il candidato non ripeta la prova oppure consegua nuovamente un esito negativo, deve ripetere tutte le prove di esame previste per il certificato di competenza, o addestramento, da conseguire.

 

TITOLO II

PROGRAMMI DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEI CERTIFICATI DI COMPETENZA PER LA SEZIONE COPERTA

 

Art. 7

(Programma di esame per la certificazione di competenza di cui alla Regola II/1 a livello operativo - Ufficiale di coperta)

 

1. L’esame per il conseguimento della certificazione di competenza di cui alla Sezione A-II/1 del Codice STCW 78, nella sua versione aggiornata, consiste nelle seguenti prove:

 

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Art. 8

(Programma di esame per la certificazione di competenza di cui alla Regola II/3 a livello operativo - Ufficiale di coperta su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi costieri)

 

1. L’esame per il conseguimento della certificazione di competenza di cui alla Sezione A-II/3 del Codice STCW 78, nella sua versione aggiornata, consiste nelle seguenti prove:

 

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Art. 9

(Programma di esame per le certificazioni di competenza di cui alle Regole II/2 a livello direttivo - Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT e Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT)

 

1. L’esame per il conseguimento della certificazione di competenza di cui alla Sezione A-II/2 del Codice STCW 78, nella sua versione aggiornata, consiste in due prove, una di inglese tecnico scritto e orale, e l’altra, orale, sulle competenze tecniche-professionali.

2. La Commissione accerta che il candidato sappia affrontare e risolvere i problemi inerenti alla condotta della navigazione, che abbia conoscenza delle caratteristiche operative, dell’affidabilità della nave e della normativa internazionale in tema di sicurezza della navigazione.

3. La Commissione accerta altresì che il candidato possieda un livello di competenze nautiche e capacità professionali tali da assicurare lo svolgimento dei compiti propri delle qualifiche direttive di bordo, con particolare riguardo alla sicurezza della nave, dei passeggeri, dell’equipaggio e del carico.

4. Al candidato è quindi richiesta una competenza sulle apparecchiature di bordo, sul loro utilizzo ottimale e sui limiti operativi delle stesse, nonché una capacità di giudizio sull’idoneità dell’elemento umano al servizio richiesto.

5. La Commissione in sede di esame verifica la preparazione e l’addestramento della formazione professionale acquisito attraverso i corsi di addestramento STCW 78, nella sua versione aggiornata, nonché la conoscenza degli argomenti riportati nel programma di esame di cui all’articolo 7 del presente decreto.

 

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TITOLO III

PROGRAMMI DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI CERTIFICATI DI COMPETENZA PER LA MACCHINA

 

Art. 10

(Programma di esame per la certificazione di competenza di cui alla Regola III/1 a livello operativo - Ufficiale di macchina)

 

1. L’esame per il conseguimento della certificazione di competenza di cui alla Sezione A-III/1 del Codice STCW 78, nella sua versione aggiornata, consiste nelle seguenti prove:

 

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Art. 11

(Programma di esame per la certificazione di competenza di cui alla Regola III/6 a livello operativo - Ufficiale Elettrotecnico)

 

1. L’esame per il conseguimento della certificazione di competenza di cui alla Sezione A-III/6 del Codice STCW 78, nella sua versione aggiornata, consiste nelle seguenti prove:

 

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Art. 12

(Programma di esame per le certificazioni di competenza di cui alle Regole III/2 e III/3 a livello direttivo - Primo Ufficiale macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW e Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 KW -)

 

1. L’esame per il conseguimento della certificazione di competenza di cui alla Sezione A-III/2 e AIII/3 del Codice STCW 78, nella sua versione aggiornata, consiste in una prova scritta e orale sulla conoscenza dell’inglese e una prova orale sulle competenze tecnico-professionali.

2. La Commissione accerta che il candidato sappia affrontare i vari problemi relativi alla condotta delle macchine su navi dotate di apparato motore principale di potenza tra 750 e 300 Kw e superiore a 300 Kw, che abbia competenze sulle caratteristiche operative e sull’affidabilità dell’apparato principale di propulsione, sui macchinari e sui servizi ausiliari di bordo, nonché sulle norme internazionali e nazionali di settore in materia di sicurezza per la salvaguardia della vita umana in mare, di prevenzione dell’inquinamento dell’ambiente marino nonché di sicurezza del lavoro a bordo delle navi mercantili.

3. La Commissione accerta inoltre che il candidato abbia un livello di competenza tecnico-professionali nautiche tali da assicurare lo svolgimento dei compiti propri del Primo Ufficiale di macchina con particolare riguardo alla sicurezza della nave e dell’equipaggio addetto all’esercizio e alla manutenzione delle macchine e dei servizi ausiliari.

4. La Commissione in sede di esame verifica la preparazione e l’addestramento della formazione professionale acquisita attraverso i corsi di addestramento STCW 78, nella sua versione aggiornata, nonché la conoscenza degli argomenti riportati nel programma di esame di cui all’articolo 10 del presente decreto.

5. La Commissione si avvale, ove disponibili, di mezzi nautici, di attrezzature, simulatori o apparati esistenti a terra.

 

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TITOLO IV

PROGRAMMI DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI CERTIFICATI DI ADDESTRAMENTO PER IL SETTORE DI COPERTA

 

Art. 13

(Programma di esame per la certificazione di addestramento di cui alla Regola II/4 a livello di supporto - Comune di guardia in coperta)

 

1. L’esame per il conseguimento della certificazione di addestramento di cui alla Sezione A-II/4 del codice STCW 78 nella sua versione aggiornata, consiste in una prova orale sulla conoscenza dell’inglese tecnico, e una prova orale sulle competenze tecniche professionali.

2. La Commissione si avvale, ove disponibili, anche di mezzi nautici, di apparecchiature e/o di simulatori.

3. La Commissione in sede di esame di verifica la preparazione e l’addestramento di formazione professionale acquisito attraverso i corsi di addestramento STCW 78 nella sua versione aggiornata, richiesti dalla Sezione A-II/4 del Codice STCW.

 

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Art. 14

(Programma di esame per la certificazione di addestramento di cui alla Regola II/5 a livello di supporto - Marittimo abilitato di coperta)

 

1. L’esame per il conseguimento della certificazione di addestramento di cui alla Sezione A-II/5 del Codice STCW 78, nella sua versione aggiornata, consiste in una prova orale sulla conoscenza dell’inglese tecnico e una prova orale sulle competenze tecniche-professionali.

2. La Commissione si avvale, ove disponibili, anche di mezzi nautici, di apparecchiature e/o di simulatori.

3. LA Commissione in sede di esame verifica la preparazione e l’addestramento di formazione professionale acquisito attraverso i corsi di addestramento STCW ’78 nella sua versione aggiornata, richiesti dalla Sezione A-II/5 dal Codice STCW:

 

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TITOLO V

PROGRAMMI DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI CERTIFICATI DI ADDESTRAMENTO PER IL SETTORE DI MACCHINA

 

Art. 15

(Programma di esame per la certificazione di addestramento di cui alla Regola III/4 a livello di supporto - Comune di guardia in macchina)

 

1. L’esame per il conseguimento della certificazione di addestramento di cui alla Sezione A-III/d4 del Codice STCW 78, nella sua versione aggiornata, consiste in una prova orale sulla conoscenza dell’inglese tecnico e una prova orale sulle competenze tecniche-professionali.

2. La Commissione si avvale, ove disponibili, anche di mezzi nautici, di apparecchiature e/o di simulatori.

3. LA Commissione in sede di esame verifica la preparazione e l’addestramento di formazione professionale acquisito attraverso i corsi di addestramento STCW ’78 nella sua versione aggiornata, richiesti dalla Sezione A-III/4 del Codice STCW:

 

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Art. 16

(Programma di esame per la certificazione di addestramento di cui alla Regola III/5 a livello di supporto - Marittimo abilitato in macchina)

 

1. L’esame per il conseguimento della certificazione di addestramento di cui alla Sezione A-III/5 del Codice STCW 78, nella sua versione aggiornata, consiste in una prova orale sulle competenze tecnico-professionali.

2. la commissione si avvale, ove disponibili, anche di mezzi nautici, di apparecchiature e/o di simulatori.

3. La Commissione in sede di esame verifica la preparazione e l’addestramento di formazione professionale acquisito attraverso i corsi di addestramento STCW 78 nella sua versione aggiornata, richiesti dalla Sezione A-III/5 del Codice STCW:

 

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Art. 17

(Programma di esame per la certificazione di addestramento di cui alla Regola III/7 a livello di supporto - Comune elettrotecnico)

 

1. L’esame per il conseguimento della certificazione di competenza di cui alla Sezione A-III/7 del Codice STCW 78, nella sua versione aggiornata, consiste in una prova sulla conoscenza dell’inglese tecnico ed una prova orale sulle competenze tecnico-professionali:

 

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Art. 18

(Norme abrogate)

 

1. È abrogato il Decreto Ministeriale 17 Dicembre 2007 concernente "Programmi per il conseguimento delle abilitazione per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare".

 

Allegati

 

(Testo dell’allegato)

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 27 dicembre 2016, n. 301 - Suppl. Ord. n. 59.