Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 dicembre 2016, n. 27032

Trattamento pensionistico - Rideterminazione - Anzianità contributiva inferiore - Calcolo

 

Svolgimento del processo

 

In ricorso al Tribunale di Roma D.M.F., già dipendente E. - iscritto alla speciale Fondo di Previdenza per il personale delle aziende elettriche fino al 31.8.1997 e pensionato dall'1.9.1997 - agiva nei confronti dell'INPS per la rideterminazione del trattamento pensionistico, lamentando che l'ente aveva considerato nel liquidare la pensione una anzianità contributiva inferiore a quella spettante.

Esponeva:

- di avere esercitato nell'agosto 1992 la opzione per la prosecuzione della attività lavorativa fino al 65^ anno di età (prevista dagli articoli 6 L. 407/90 e 1 co. 2 D.Lgs. 503/92);

- di avere alla data del 31 agosto 1992 una anzianità superiore a quella massima utile prevista all'epoca nel suo ordinamento (pari a 35 anni, potendo vantare una anzianità di 39 anni, 3 mesi e 10 giorni).

Deduceva che l'errore dell' INPS derivava dal non aver calcolato il periodo di lavoro antecedente alla iscrizione al fondo elettrici, per il quale vi era stata ricongiunzione; avendo raggiunto alla data della opzione la anzianità contributiva massima, il periodo successivo alla opzione, decorrente dall' agosto 1992 al novembre 1996, doveva essere liquidato separatamente, come supplemento di pensione (articolo 6 co. 6 L. 407/90).

Aggiungeva di avere maturato fino al 15 novembre 1996 - data di entrata in vigore del D.Lvo 562/1996, che aveva elevato la anzianità massima utile a 40 anni - una anzianità di 4 anni, 2 mesi e 14 giorni.

Il Tribunale accoglieva la domanda.

La Corte d'appello di Roma con sentenza del 5.3 - 17.6.2010 (nr. 2154/2010) rigettava l'appello dell'INPS.

Esponeva che l'ente previdenziale non poneva in discussione l'impianto teorico della decisione ma sosteneva che il Tribunale aveva errato nel ritenere che il D.M. al momento della opzione, nell'agosto 1992, avesse raggiunto la anzianità contributiva massima; non avendola raggiunta egli non aveva diritto per il periodo successivo alla opzione alla maggiorazione della pensione bensì all'incentivo consistente nella maggiorazione della percentuale annua di commisurazione della pensione alla retribuzione, come attribuitogli dall'Istituto (ex articolo 6 comma 6 legge 407/90).

Osservava che l'assunto dell'INPS era smentito dalla certificazione E. dei periodi contributivi prodotta dal ricorrente (doc. 4 della produzione del primo grado), dalla quale risultava che il D.M. oltre alla anzianità di iscrizione nel fondo elettrici poteva far valere un ulteriore periodo antecedente ricongiunto (anni 8,mesi 8 ,giorni 26).

La anzianità contributiva era superiore, pertanto, a 35 anni, all'epoca massima anzianità contributiva utile per gli iscritti al fondo elettrici.

Per la Cassazione della sentenza ricorre l'INPS, articolando un unico motivo.

Resiste con controricorso G.G., quale erede di D.M.F., illustrato con memoria.

 

Motivi della decisione

 

Con l'unico motivo l'INPS ha denunziato, ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cpc, violazione e falsa applicazione degli articoli 6 L. 407/1990, 1 e 13 D. L.vo 503/1992, 3 D L.vo 562/1996.

Ha richiamato i principi espressi da questa Corte di legittimità in fattispecie analoghe (Cass. nr. 15052/2009 e nr. 5713/2010) deducendo la infondatezza della pretesa del D.M. di comprendere nel calcolo della pensione la contribuzione versata all'Assicurazione Generale Obbligatoria nel periodo da novembre 1996 ad agosto 1997 sulla base della più alta nozione di retribuzione pensionabile vigente nel regime generale.

La pensione non poteva essere computata su una base contributiva costituita dalla somma tra il periodo fino all'agosto 1992 e quello da novembre 1996 ad agosto 1997, perché in questo modo la base contributiva sarebbe stata ampliata rispetto a quella esistente al momento della opzione, considerando una retribuzione pensionabile differente da quella riferita al suddetto momento.

L'INPS aveva effettuato due calcoli:

- il primo, liquidando la pensione sulla base di tutta la contribuzione versata (fino al pensionamento il 31 agosto 1997);

- il secondo, sommando la pensione che sarebbe spettata all'agosto 1992 - data di inizio della prosecuzione della attività e di perfezionamento della massima anzianità contributiva - e la maggiorazione stabilita dall'articolo 6 L. 407/90.

Aveva liquidato il primo trattamento in quanto più favorevole.

L'errore dell'istituto nel computo del periodo pre-elettrico - pur ove esistente - non sarebbe stato decisivo, diversamente da quanto ritenuto dai giudici del merito, poiché in ogni caso non avrebbe potuto comportare un calcolo della pensione in contrasto con le norme di legge.

Il ricorso è inammissibile.

In questa sede l'INPS sostiene la illegittimità del metodo di computo della pensione seguito dal D.M. nel ricorso introduttivo del giudizio, giacché questi invece di determinare la pensione in ragione della contribuzione esistente nel momento di esercizio della opzione aveva sommato alla base contributiva calcolata all'agosto 1992 (data della opzione) la contribuzione versata nel periodo novembre 1996/agosto 1997 (periodo successivo alla entrata in vigore del D.Lvo 562/1996) ed in tal modo aveva tenuto conto, in relazione al secondo periodo, una più alta retribuzione pensionabile.

Tale questione di fatto non è stata esaminata nella sentenza impugnata né la sentenza dà in alcun modo atto della esistenza di un motivo di appello dell’INPS volto a censurare la sentenza di primo grado sotto il profilo della illegittimità della pretesa del pensionato a sommare alla base contributiva esistente al momento della opzione la contribuzione versata dopo il novembre 1996 ed a considerare in tal modo la più alta retribuzione pensionabile prevista per tale contribuzione.

La sentenza impugnata ha accertato in fatto che l'INPS aveva errato nel computo della anzianità contributiva del D.M. alla data di esercizio della opzione (agosto 1992) per non avere considerato un periodo di contribuzione precedente alla iscrizione al fondo elettrici, pari ad anni 8 mesi 8 giorni 26, per il quale vi era stata ricongiunzione.

Ha aggiunto che proprio la mancata considerazione del suddetto periodo era il motivo per cui l'INPS, ritenendo più favorevole il trattamento liquidato rispetto a quello invocato dal pensionato, aveva respinto la domanda amministrativa, poi riproposta in giudizio.

Ha da ultimo rilevato, sullo specifico punto delle modalità di computo della pensione adottate in ricorso: "Nessuna contestazione specifica è stata formulata dall'INPS agli analitici conteggi allegati dal ricorrente, che esattamente dunque il Tribunale ha recepito. Nessuna specifica doglianza è stata svolta neanche nella presente sede".

In sede di legittimità non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto, preclusi alla Corte di cassazione (in termini: Cassazione civile, sez. II, 08/02/2016, n. 2443; Cassazione civile sez. IlI: 13/06/2014 Numero: 13547).

Deriva da quanto precede che qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità del motivo per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del ricorso stesso (art. 366 nr. 6 cpc), di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminarne il merito.

A tale onere l'INPS non ha adempiuto sicché questa Corte deve arrestarsi al rilievo di inammissibilità del motivo per novità della censura.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese, che liquida in € 100 per spese ed € 3.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge con attribuzione.