Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 dicembre 2016, n. 27069

Tributi - Accertamento - Redditometro - Verifica movimenti bancari - Prova del nesso di causalità tra reddito ed il sostentamento della spesa - Esclusione - Documentazione non prodotta col questionario inviato dall’ufficio - Utilizzo in sede contenziosa - Ammissibilità - Condizioni

 

In fatto e in diritto

 

V.D. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi contro la sentenza resa dalla CTR Veneto meglio indicata in epigrafe che ha confermato la legittimità dell’accertamento redditometrico effettuato a carico del contribuente per gli anni 2006 e 2007. Secondo la CTR la circostanza che la parte contribuente avesse ricevuto nel periodo di riferimento numerose regalie dai genitori non era idoneo ad assolvere l’onere della prova contraria previsto dall’art. 38 c. 6 dPR n. 600/73, occorrendo anche la dimostrazione dell’esistenza della casualità tra il possesso del reddito ed il sostentamento della spesa. Aggiungeva che i documenti prodotti dal contribuente, in aggiunta a quelli indicati nel questionario inviatogli dall’ufficio, non potevano essere considerati ai sensi dell’art. 32 dPR n. 600/73.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Merita un esame preliminare il secondo motivo, che è fondato.

Sul punto, v’è da dire che la CTR non ha fatto scorretta applicazione dei principi espressi da questa Corte con le sentenze nn. 6396/2014, 8095/14, 17665/14, 25104/14, 7339/2015. Con tali decisioni si è ritenuto che per vincere la presunzione nascente dall’accertamento redditometrico, nella versione normativa anche qui rilevante ai fini del giudizio, la prova documentale contraria di cui è onerato il contribuente non riguarda la dimostrazione dell’impiego di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte negli acquisti effettuati, ma anche l'entità di tali redditi e la durata del relativo possesso che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Orbene, tali principi risultano violati dalla CTR la quale ha invece ritenuto che la prova contraria idonea a vincere quella nascente dall’accertamento redditometrico richiedesse ineludibilmente la dimostrazione del nesso di casualità fra il possesso delle disponibilità del contribuente ed il sostentamento delle spese indicate dall’ufficio.

Anche il terzo motivo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha già ritenuto che in tema di accertamento fiscale, la mancata esibizione, in sede amministrativa, dei libri, della documentazione e delle scritture all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate giustifica l'esercizio dei poteri di indagine ed accertamento bancario propri dell'Amministrazione finanziaria, mentre la sanzione dell'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, opera solo in presenza di un invito specifico e puntuale all'esibizione da parte dell'Amministrazione purché accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, che si giustifica - in deroga ai principi di cui agli artt. 24 e 53 Cost. - per la violazione dell'obbligo di leale collaborazione con il Fisco-cfr. Cass. n. 11765/2014.

Orbene, nel caso di specie la CTR si è limitata ad affermare l’inutilizzabilità della documentazione prodotta dal contribuente a sostegno della prova contraria sulla mera circostanza che si trattasse di documentazione non prodotta dal contribuente all’atto della risposta al questionario, nemmeno considerando che la prova dell’avvertimento, al fine di fame derivare l’inutilizzabilità della documentazione, spetta all’Ufficio-cfr. Cass. n. 7978/2014; Cass. n. 28271/2013; Cass. n. 25334/2014. L’accoglimento del motivo assorbe l’esame del primo e del quarto motivo.

In conclusione, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, assorbiti il primo ed il quarto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Veneto anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbiti il primo ed il quarto motivo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Veneto anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.