Prassi - INAIL - Determinazione 21 dicembre 2016, n. 423

Accordo Inail/Inps per il pagamento delle rendite

 

DETERMINA

 

Di approvare lo schema di accordo Inail/Inps per il pagamento delle rendite Inail che, allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione.

Gli oneri complessivi derivanti dal predetto accordo, stimati in circa 3.000.000,00 di euro in ragione di anno, graveranno - a decorrere dalla sottoscrizione dell’accordo in parola - sulla voce di spesa U1.03.02.17.000 del bilancio di previsione dell’Istituto.

 

ACCORDO INAIL/INPS PER IL PAGAMENTO DELLE RENDITE INAIL

 

Art. 1

PAGAMENTO DELLE RENDITE INAIL

 

L’INPS provvede al pagamento, per conto dell’INAIL, di tutte le rendite e le prestazioni collegate, sia in favore di titolari di rendita INAIL e pensione (rendita abbinata), sia in favore di titolari di sola rendita (rendita non abbinata).

 

Art. 2

PAGAMENTO UNIFICATO E PERIODICITÀ

 

Nei confronti dei soggetti titolari di più trattamenti, l’INPS provvede alla predisposizione di un unico mandato di pagamento.

Il mandato unificato, il mandato in favore di titolari di sola rendita INAIL, le modalità e la periodicità di pagamento vengono effettuati secondo i criteri di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS n. 350 del 10 marzo 1998. Eventuali variazioni, previamente concordate con l’INAIL, potranno essere adottate dal Presidente dell'INPS, ai sensi del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536 convertito con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48 e in adempimento dell’art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall’art. 6 del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2015, n. 109.

Il pagamento delle rendite INAIL, anche in presenza di pensioni INPS, viene in ogni caso disposto con periodicità mensile.

 

Art. 3

COSTITUZIONE DEL COMITATO TECNICO

 

Con la sottoscrizione dalle Parti del presente Accordo è costituito il Comitato Tecnico permanente formato da rappresentanti dei due Enti che dovrà, in particolare:

- assicurare un monitoraggio costante della corretta gestione delle attività connesse con il pagamento delle rendite;

- risolvere eventuali problematiche che possono verificarsi nell’attuazione dell’Accordo;

- individuare, laddove necessario, soluzioni innovative per il miglioramento del servizio reso all’utenza oggetto dell’Accordo;

- procedere alla fine di ciascun esercizio finanziario alla verifica delle partite tra quanto disposto da INAIL e quanto rendicontato da INPS, con riferimento all’esercizio finanziario precedente, al fine di consentire la riconciliazione.

L’attività, la composizione ed il funzionamento del Comitato è disciplinata dal Regolamento di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Accordo.

Eventuali modifiche al predetto Regolamento potranno essere concordate tra le Parti tramite lo scambio di apposite comunicazioni scritte.

 

Art. 4

MODALITÀ DI PAGAMENTO

 

Il pagamento verrà effettuato, sia per i titolari di pensione INPS e rendita INAIL, sia per i titolari di sola rendita INAIL, presso gli Uffici postali e gli Istituti di credito convenzionati con l’INPS con una delle modalità di pagamento scelta dal beneficiario, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 12 della legge n. 214/2011 ed eventuali s.m.i..

Per i titolari di rendita INAIL che riscuotono all’estero, il pagamento verrà effettuato per il tramite degli Istituti di credito convenzionati con l’INPS.

Il pagamento in contanti allo sportello, nei limiti previsti dalla predetta legge n. 214/2011, può essere eseguito anche a persona diversa dal titolare della prestazione (delegato).

Il pagamento deve essere effettuato al genitore esercente la potestà genitoriale o al tutore o al curatore, nel caso in cui il titolare della prestazione sia minore o incapace.

La firma apposta dal titolare sulla delega deve essere autenticata ai sensi dell'art. 21 del d.p.r. 445/2000.

Per i titolari di più prestazioni deve essere rilasciata un’unica delega. La delega a riscuotere può essere presentata:

- sia all’INAIL che all’INPS in caso di rendita INAIL abbinata a pensione INPS;

- all’INAIL in caso di sola rendita INAIL.

La predetta delega a riscuotere ha validità per tutte le prestazioni percepite dal soggetto.

Vale anche per le rendite INAIL il limite di due deleganti per ciascun delegato, secondo quanto stabilito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 189 del 21 ottobre 1988.

Le richieste di variazione relative al pagamento (cambio Ente pagatore, cambio residenza), sono valide per tutte le prestazioni del soggetto e possono essere presentate sia all’INAIL (che provvederà ad acquisirle e comunicarle all’INPS con il flusso mensile delle variazioni), sia all’INPS che ne curerà l’acquisizione diretta nei propri archivi e la comunicazione mensile all’INAIL dell’avvenuta variazione.

La richiesta di variazione sulla delega a riscuotere, può essere presentata:

- sia all’INAIL che all’INPS in caso di rendita INAIL abbinata a pensione INPS;

- all’INAIL in caso di sola rendita INAIL.

 

Art. 5

IMPORTI DA PAGARE

 

L’INAIL, utilizzando l’apposito tracciato record concordato, comunica all’INPS l’importo mensile della rendita da porre in pagamento nonché le informazioni relative ad eventuali trattenute o arretrati.

L’INPS, per i titolari di sola rendita INAIL, provvede ad arrotondare gli importi da pagare all'euro superiore con recupero nel pagamento successivo, mentre per i titolari anche di pensioni INPS, l’arrotondamento resta a carico di tale ultima pensione.

L’INPS dispone il pagamento per l’importo netto comunicato dall’INAIL finché non intervengano eventuali variazioni.

I flussi di variazione devono pervenire all’INPS almeno 30 giorni prima della data dalla quale deve essere effettuato il pagamento con il nuovo importo.

 

Art. 6

SOSPENSIONE E RIACCREDITI

 

La sospensione dei pagamenti delle rendite INAIL, allorquando si abbia notizia del decesso del beneficiario o del tutore o della loro irreperibilità all’indirizzo conosciuto, può avvenire direttamente a cura dell’INPS o su segnalazione dell’INAIL o a cura degli Enti pagatori, in due momenti diversi:

a) prima della predisposizione da parte dell’INPS dei relativi flussi di pagamento;

b) prima del pagamento della rata da sospendere.

L’INPS comunica all’INAIL per via telematica, con cadenza mensile, le informazioni relative ai riaccrediti effettuati all’INAIL. L’eventuale riemissione in pagamento delle rate riaccreditate dall’INPS all’INAIL viene effettuata direttamente dall’INAIL.

Le eventuali proposte di modifica alle modalità tecnico-operative per la gestione delle predette informazioni e delle conseguenti attività saranno concordate nell’ambito del Comitato Tecnico e saranno sottoposte agli Organi deliberanti dei due Istituti qualora comportino innovazioni o modifiche del presente Accordo.

 

Art. 7

RAPPORTI FINANZIARI

 

I rapporti derivanti dal presente Accordo saranno gestiti a livello centrale, pertanto, le strutture territoriali dell’INAIL non procederanno ad autonome iniziative di recupero di somme indebitamente riscosse al fine di non interferire con il regolare funzionamento delle procedure di rendicontazione contabile attuate dall’INPS.

L’INAIL è tenuto a precostituire entro il giorno 7 del mese precedente quello di pagamento, sul conto corrente infruttifero n. 20350 intestato all’INPS presso la Tesoreria centrale, i fondi occorrenti per i pagamenti mensili.

Per la mensilità di gennaio si provvederà a precostituire il fondo entro il giorno 7 del mese stesso e, comunque, compatibilmente con i tempi tecnici della Tesoreria centrale.

Sullo stesso conto l’INAIL accredita anche gli importi individuati ai sensi del successivo art. 10 e dovuti in base a quanto previsto dal successivo art. 11.

L’INPS, per i pagamenti sospesi o non andati a buon fine (somme non erogate), provvede a trasferire semestralmente i corrispondenti importi sul conto corrente n. 21058 intestato all’INAIL, presso la Tesoreria centrale.

Il trasferimento delle somme è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del semestre.

Sullo stesso conto corrente n.21058 l’INPS accredita eventuali conguagli determinati a favore dell’INAIL ai sensi dei successivi artt. 10 e 11.

 

Art. 8

RENDICONTAZIONI TELEMATICHE DEI PAGAMENTI

 

Al fine di rendicontare gli esiti del pagamento delle rendite, l’INPS tramette mensilmente all’INAIL, in modalità SFTP e sulla base delle informazioni e le codifiche di cui all’allegato 2, i dati necessari per le finalità istituzionali dell’INAIL relativi ai:

- Pagamenti sospesi da INPS: sono i pagamenti non inviati a Banche e a Poste;

- Pagamenti non eseguiti (non pagati) da Banche e Poste: sono i pagamenti non effettuati da Banche e Poste;

- Pagamenti riaccreditati da Banche e Poste: sono i pagamenti per i quali Banche e Poste effettuano il riaccredito;

- Pagamenti effettuati: sono i pagamenti andati a buon fine.

Il Comitato Tecnico potrà valutare l’opportunità di prevedere ulteriori informazioni rispetto a quanto contenuto nel tracciato di cui all’allegato 2, qualora necessarie per le finalità istituzionali di INAIL.

 

Art. 9

RENDICONTAZIONE DEI COSTI A CARICO DELL’INAIL

 

L’INPS mette a disposizione dell’INAIL, distintamente per le rendite abbinate e per quelle non abbinate, le informazioni relative a:

a) costi analitici riferiti all’attività di gestione svolta dall’INPS;

b) gli importi analitici riferiti alle anticipazioni fatte dall’INPS, in qualità di mandatario senza rappresentanza, per conto dell’INAIL, per somme relative a commissioni stabilite tra INPS ed Enti pagatori.

Le rendicontazioni di cui alle lettere a) e b) avranno cadenza semestrale.

Le relative modalità tecnico operative saranno concordate tra gli Istituti.

 

Art. 10

RENDICONTAZIONE SEMESTRALE DEI RAPPORTI FINANZIARI

 

L’INPS invierà all’INAIL entro 30 giorni dalla scadenza del semestre di riferimento una rendicontazione corredata della documentazione indicante:

a) i versamenti effettuati dall’INAIL;

b) i versamenti eseguiti dall’INPS all’INAIL distintamente per le somme non pagate e per quelle riaccreditate dagli Enti pagatori entro la scadenza del semestre di riferimento.

 

Art. 11

RIMBORSO DI ONERI E COMMISSIONI

 

L’INAIL corrisponde all’INPS anche gli oneri e le commissioni per le rendite abbinate. A tal fine, gli importi previsti per le rendite non abbinate sono ridotti proporzionalmente per le rendite abbinate in base al numero di pensioni e rendite erogate al beneficiario.

Le commissioni a carico dell’INAIL anticipate dall’INPS, in qualità di mandatario senza rappresentanza, per conto dell’INAIL sono definite in base ai contratti stipulati tra l’INPS e gli Istituti di Credito e le Poste Italiane.

Gli oneri per l’attività di gestione sono soggetti a revisione annuale sulla base dei criteri della contabilità analitica e saranno comunicati dall’INPS entro e non oltre il 30 giugno dell’anno di riferimento all’INAIL che, in caso di mancata accettazione, può esercitare facoltà di recesso dall’Accordo ai sensi del successivo art.17. In sede di prima applicazione gli oneri saranno comunicati dall’INPS all’INAIL entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.

Ai fini fiscali i rimborsi effettuati dall’INAIL all’INPS per le commissioni bancarie e postali sono esenti da IVA, ai sensi dell’art. 10 del DPR n.633/1972, in quanto prestazioni di servizi resi nell’ambito di un mandato.

Sono, altresì, esenti da IVA gli importi corrisposti dall’INAIL per l’attività di gestione prestata dall’INPS, in quanto relativi ad operazioni accessorie all’esecuzione del mandato, ai sensi dell’art. 12 del DPR n.633/1972.

L’INAIL provvede a corrispondere, su fattura semestrale emessa dall’INPS, in modalità elettronica, gli oneri e le commissioni rendicontati con riferimento ai pagamenti disposti ed ai servizi erogati di cui al precedente art. 8.

Tale fattura dovrà essere inviata all’INAIL semestralmente al termine dell’invio della rendicontazione contabile da parte degli Enti pagatori.

 

Art. 12

TRATTAMENTO DEI DATI

 

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza della normativa vigente sul trattamento dei dati personali, anche in materia di consultazione delle banche dati, nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in particolare per quanto concerne la sicurezza delle informazioni, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell’articolo 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati dalle Parti dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite con il presente Accordo.

Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati non siano utilizzati per fini diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui al presente Accordo.

Le stesse assicurano, altresì, che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge e, in conformità a quanto sopra, ciascuna di esse avrà cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall’art. 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

 

Art. 13

COMUNICAZIONI

 

Tutte le comunicazioni inerenti il presente Accordo debbono essere inviate ai seguenti indirizzi PEC:

- per l’INPS: dc.bilanciservizifiscali@postacert.inps.gov.it

- Per INAIL: dcra@postacert.inail.it

 

Art. 14

CONTROVERSIE

 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere dall’esecuzione o dalla interpretazione del presente Accordo sarà competente il Foro di Roma.

 

Art. 15

SPESE

 

Il presente Accordo sarà registrato, solo in caso d’uso, con l’applicazione dell’imposta in misura fissa, ai sensi degli artt. 5 e 40 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta del registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e dell’art. 1 della Tabella allegata allo stesso decreto.

 

Art.16

VARIAZIONI

 

Le Parti si impegnano a comunicarsi preventivamente le variazioni che attengono la materia del presente Accordo.

 

Art.17

DURATA

 

Il presente Accordo ha una durata triennale e decorre, previa sottoscrizione delle Parti, dal 6 dicembre 2016.

Ciascuna delle parti può esercitare la facoltà di recesso, senza oneri, dandone formale comunicazione all’altra, con un preavviso di almeno 18 mesi nei confronti dell’INAIL e di 12 mesi dell’INPS, a mezzo posta elettronica certificata, agli indirizzi indicati all’art. 13 del presente Accordo.

 

Allegato 1

Regolamento per la costituzione del comitato tecnico permanente ai sensi dell'art. 3 dell'accordo inail/inps per il pagamento delle rendite inail

 

Al fine della regolamentazione delle attività del previsto Comitato tecnico, di cui all'art. 3 dell'Accordo INAIL/INPS per il pagamento delle rendite Inail di seguito indicato come "Accordo", si prevedono le seguenti modalità di funzionamento.

1 - Costituzione

Il Comitato tecnico è costituito con la sottoscrizione dell'Accordo stesso da parte dei due Istituti.

2 - Composizione

I membri del Comitato tecnico sono esponenti delle componenti amministrative, informatiche e legali di ciascun Istituto, al fine di garantire la presenza di tutte le professionalità utili per la gestione delle diverse problematiche che potrebbero emergere nell'attuazione dell'Accordo.

Le Direzioni centrali di ciascun Istituto, rappresentative del Comitato tecnico, saranno:

per l'INAIL:

- Direzione centrale rapporto assicurativo nella persona della dott.ssa Elena Carmela Castello con funzioni di coordinamento;

- Direzione centrale programmazione, bilancio e controllo nella persona del dott. Franco Giorgi;

- Direzione centrale organizzazione digitale nella persona del dott. Gabriele Magnotta;

- Consulenza innovazione tecnologica nella persona dell'ing. Stefano Prosia.

per l'INPS:

- Direzione centrale pensioni nella persona della dott.ssa Graziella Ceccarini;

- Direzione centrale sistemi informativi nella persona del dott. Giuseppe Carmine Vecchio;

- Direzione centrale bilanci e servizi fiscali nella persona del dott. Giancarlo Patrizi;

- Direzione centrale organizzazione nella persona del dott. Paolo Mariani con funzioni di coordinamento.

Le Avvocature dei due Istituti parteciperanno alle riunioni del Comitato in relazione a specifiche problematiche per la definizione delle quali è necessario una particolare consulenza legale.

Ogni componente del Comitato Tecnico può farsi assistere, per specifiche problematiche, da personale di volta in volta individuato tra le professionalità dell'Istituto di appartenenza.

Le funzioni di segreteria del Comitato, anche ai fini della convocazione dello stesso, saranno svolte dal personale:

della Direzione centrale rapporto assicurativo per l'INAIL;

della Direzione centrale organizzazione per l'INPS.

 

3 - Durata e sostituzione dei membri

I membri del Comitato tecnico rimangono in carica per il periodo di vigenza dell'Accordo e possono essere sostituiti a seguito di apposita comunicazione tra i due Istituti a firma della competente Struttura centrale.

 

4 - Compiti

Il Comitato tecnico svolge le funzioni di coordinamento, di monitoraggio, di controllo e di elaborazione di proposte rispetto alle attività previste nell'Accordo per:

- assicurare il monitoraggio costante della corretta gestione delle attività connesse con il pagamento delle rendite;

- risolvere eventuali problematiche che possono verificarsi nell'attuazione dell'Accordo, ivi compresi quelle relative ai riaccrediti dei ratei di rendita;

- individuare, laddove necessario, soluzioni innovative per il miglioramento del servizio reso all'utenza oggetto dell'Accordo;

- avanzare proposte di modifica alle modalità tecnico-operative per la gestione delle informazioni e delle conseguenti attività. Tali proposte saranno sottoposte agli Organi deliberanti dei due Istituti qualora comportino innovazioni o modifiche dell'Accordo;

- verificare la tempestività e la congruità delle rendicontazioni nonché valutare l'opportunità di prevedere ulteriori tipologie di rendicontazioni oltre quelle già previste nell'art. 8 dell'Accordo;

- proporre istruzioni univoche alle Strutture territoriali dei due Istituti nei casi di disomogeneità di comportamento nella gestione del regolare flusso previsto nonché nei casi in cui si individuino soluzioni ad eventuali problematiche;

- analizzare le criticità rappresentate dalle Strutture territoriali dei due Enti al fine di individuare soluzioni condivise proponendo, altresì, istruzioni per la corretta gestione delle attività;

- fornire linee guida per il rinnovo dell'Accordo anche al fine di individuare eventuali modifiche migliorative;

- valutare l'opportunità di prevedere ulteriori informazioni nell'allegato 2, qualora necessarie per le finalità istituzionali di INAIL;

- procedere alla fine di ciascun esercizio finanziario alla verifica delle partite tra quanto disposto da INAIL e quanto rendicontato da INPS, con riferimento all'esercizio finanziario precedente, al fine di consentire la riconciliazione.

5 - Modalità di funzionamento

La prima convocazione avverrà entro 30 giorni dalla costituzione del Comitato al fine di definire un piano di intervento o individuare le argomentazioni da affrontare nel successivo incontro la cui data sarà prevista nell'ambito della stessa riunione. In ogni incontro verrà comunque calendarizzato il successivo.

Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno con l'obiettivo di definire specifiche emergenti problematiche ed ogni qualvolta una delle Parti lo richieda.

Ad ogni seduta del Comitato tecnico saranno convocati i componenti dello stesso competenti alla gestione delle argomentazioni e delle problematiche che costituiscono l'ordine del giorno della riunione.

Il Comitato potrà chiedere la partecipazione alle riunioni di altre professionalità delle Strutture interessate degli Istituti sottoscrittori, in ragione delle materie oggetto di trattazione.

Delle sedute del Comitato viene redatto apposito verbale.

Per la partecipazione dei componenti alle riunioni non è previsto alcun compenso.

6 - Obbligo di riservatezza

Le informazioni ed i documenti acquisiti nello svolgimento delle proprie funzioni devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i..

7 - Norme finali

Nell'ambito delle disposizioni minime sopra indicate e per lo svolgimento dei propri compiti, il Comitato tecnico collegialmente composto può autonomamente definire ulteriori regole di funzionamento.

 

Allegato 2

Informazioni per la rendicontazione di cui all’art. 8 dell'Accordo

 

Ai fini della regolarizzazione finanziaria dei rapporti tra l'INPS e l'INAIL per il servizio di pagamento delle rendite INAIL, mensilmente, il 20 di ogni mese, vengono tramessi tramite canale SFTP i flussi di rendicontazione dei pagamenti delle rendite INAIL.

Di seguito vengono descritti i flussi informativi di rendicontazione:

 

TAB. 1 - Sospesi da INPS - non pagati o riaccreditati da Enti pagatori

 

Descrizione campo

NOTE

Numero Rendita INAIL
Codice Fiscale
Data Disposizione INPS
Data Riaccredito INPS
Causale del riaccredito / Non pagamento 1 = MORTE COMUNICATA DALL'INPS

2 = REVOCA RICHIESTA DALL'INPS

3 = RICHIESTA GENERICA DELL'INPS

4 = MORTE ACCERTATA DALLA BANCA

5 = NON RISCOSSO DAL PENSIONATO

6 = VALIDITÀ SCADUTA

7 = ACCERTAMENTO GENERICO BANCA

Natura movimentazione R = Riaccreditato

S = Sospeso

N = Non pagato

Codice ABI *
Codice CAB *
IBAN
Importo rendita INAIL
Sigla divisa V = valuta estera

E = euro

Descrizione divisa
Numero contabile rendicontazione INPS
Data contabile rendicontazione INPS

 

* i pagamenti sospesi da INPS sono individuati con il codice 99999 e dai CAB, come da elenco:

3300001 99R-RENDITA DA PAGARE A CURA DELLA SEDE

3300002 ELQ-QUOTA DA ELIMINARE

3300003 E9E-PAGAMENTI PER RESIDENTI ESTERO A CURA DELLA SEDE

3300004 999-GESTIONE A CURA DELLA SEDE

3300006 RIP-PENSIONE ELIMINATA E RIPRISTINATA

3300009 ELI-PENSIONE DA ELIMINARE

3300010 Z4E-PENSIONE DA ELIMINARE, GIÀ IN PAGAMENTO ALL'ESTERO

3300011 ELB-PENS. DA ELIMINARE PER DECESSO TITOLARE

3300012 MOB-ASSEGNO DI INV. SOSPESO PER OPZIONE INDENNITÀ MOBILITA

3300013 RED-PENS. INV. SOSPESA PER ART. 8 L 638/1983

3300014 INV-ASS. DI INVALIDITÀ SOSPESO IN ATTESA CONFERMA

3300015 99V-MANCATA PRESENTAZIONE CERTIFICATO ESISTENZA IN VITA

3300016 INE-PENS. CON ACCANTONAMENTO ARRETRATI PRO INAMI DI BRUXELLE

3300017 EST- ANZIANITÀ CON PAGAMENTO SOSPESO PER LAVORO ALL'ESTERO

3300018 ICA-SOSPENSIONE SANITARIE PENSIONI INVCIV

3300019 ICB-SOSPENSIONE PER INCOLLOCABILITÀ INVCIV

3300020 ICC-SOSPENSIONE PER REDDITO INVCIV

3300021 ICD-SOSPENSIONE PER RICOVERO INVCIV

3300022 ICE-SOSPENSIONE PER OPZIONE INVCIV

3300023 ICZ-SOSPENSIONE VARIE INVCIV

3300024 INA-PENS.DI INABILITÀ DA SOSPENDERE PER ATTIVITÀ LAVORATIVA

3300025 TUT-DECESSO DEL TUTORE/RAPPRESENTANTE LEGALE/AMMIN SOSTEGNO

3300026 RENDITA INAIL SOSPESA PER DECESSO TUTORE/RAPP. LEG/AMM. SOST

3300027 SCUP-SISTEMA CONTROLLO UNIFICATO PAGAMENTI

3300028 ICF-SOSPENSIONE PER RESIDENZA FUORI DALL'ITALIA

3300029 COMUNICAZIONE AGENZIA ENTRATE

3300030 SCUP-SISTEMA CONTROLLO UNIFICATO PAGAMENTI - BLOCCO IBAN

3300031 SCUP-SISTEMA CONTROLLO UNIFICATO PAGAMENTI - BLOCCO C.F.

3300032 SCUP-SISTEMA CONTROLLO UNIFICATO PAGAMENTI BLOCCO C.F. - IBAN

 

TAB. 2 - PAGATI DA INPS - RECUPERO INDEBITI

 

Descrizione campo

NOTE

Numero rendita INAIL
Codice Fiscale
Data Disposizione INPS
Data Pagamento INPS
Modalità pagamento A = pagamento con assegno

C = pagamento accreditato su c/c

S = pagamento effettuato allo sportello

L = pagamento accreditato su libretto

k = pagamento con INPS card

P = pagamento in Cassa sede

Tipologia Titolare pagamento I = intestatario

D = delegato

T = tutore

A = Amministratore di sostegno

Codice fiscale del titolare del pagamento
Abbinata a pensione INPS 0 = singola

1 = abbinata

Natura movimentazione PA = PAGATO

RI = RECUPERO INDEBITI

Codice ABI
Codice CAB
IBAN
Importo rendita INAIL
Sigla divisa V = valuta estera

E = euro

Descrizione divisa
Numero contabile rendicontazione INPS
Data contabile rendicontazione INPS