Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 settembre 2017, n. 21514

Iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli - Rapporto di lavoro fittizio - Cancellazione - Irregolarità del rapporto di somministrazione tra la cooperativa e terzi imprenditori - Effetti sulla posizione della lavoratrice - Non sussiste

 

Fatti di causa

 

Il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno accolse la domanda proposta da P.T. nei confronti dell'Inps, volta ad ottenere la reiscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli del comune di residenza per l'anno 2006, avendo accertato che la medesima aveva dimostrato la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo subordinato alle dipendenze della società cooperativa "S.A.".

La Corte d'appello di Salerno ha, invece, accolto il gravame dell'Inps dopo aver accertato che nessun rapporto di lavoro subordinato si era instaurato tra la P. e la suddetta cooperativa, che non aveva mai assunto la veste di datrice di lavoro, né era stata beneficiaria delle prestazioni lavorative dell'appellata, essendo risultato fittizio il rapporto di lavoro denunziato e legittima la cancellazione di quest'ultima dagli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2006.

Per la cassazione della sentenza ricorre P.T. con tre motivi.

Per l'Inps vi è delega al difensore in calce al ricorso.

Ragioni della decisione Si premette che il collegio ha autorizzato la redazione della presente sentenza in forma semplificata.

1. Col primo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del regio decreto 24.9.1940 n. 1449 e successive modifiche, la ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Salerno ha motivato il rigetto della domanda limitandosi a richiamare il verbale di accertamento ispettivo. In pratica, l'oggetto della doglianza risiede nel fatto che la Corte aveva negato il ripristino dell'iscrizione e della conseguente posizione previdenziale ritenendo legittima la cancellazione da detti elenchi, pur avendo riconosciuto che le giornate lavorative erano state prestate, requisito, questo, che secondo la ricorrente le consentiva il diritto ad essere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli.

2. Col secondo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 cod. civ., si contesta l'affermazione della Corte di merito in ordine alla rilevata insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel 2006 tra la P. e la cooperativa "Sinergie Agricole", assumendosi che dalle dichiarazioni testimoniali era emerso il contrario e che, quindi, era stato dimostrato lo svolgimento di 102 giornate lavorative nel periodo oggetto di causa.

3. Col terzo motivo, proposto per vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., la ricorrente lamenta che la Corte di merito ha fatto discendere la nullità o irregolarità del rapporto di lavoro, da lei intrattenuto col suo datore di lavoro, dalla ritenuta nullità o irregolarità del contratto di somministrazione stipulato da quest'ultimo con un terzo, nonostante che tale vicenda non la riguardasse per essere stata formalmente assunta dalla cooperativa "S.A." alle cui dipendenze aveva svolto la propria attività lavorativa.

5. I suddetti motivi, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Invero, le censure si incentrano sostanzialmente sulla considerazione che il solo fatto dello svolgimento del lavoro agricolo giustificava la richiesta di reiscrizione, non potendo l'irregolarità del rapporto di somministrazione, intercorso tra la cooperativa e terzi imprenditori, riverberare i propri effetti sulla posizione della lavoratrice.

Tali rilievi sono superabili in quanto il presupposto per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è rappresentato dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la cui prova grava sulla parte interessata, mentre nella fattispecie il giudice di merito lo ha escluso all'esito dell'istruttoria adeguatamente scrutinata in assenza di rilievi di legittimità.

6. Si è al riguardo statuito (Cass. Sez. lav. n. 13877 del 2.8.2012) che "il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell’iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa." (conf. a Sez. lav. n. 14296 del 28.6.2011).

7. Orbene, dalla sentenza impugnata emerge che le aziende di T.G. e T.G., che avevano stipulato con la cooperativa "S.A." quattro contratti di appalto, risultati in realtà dei contratti di somministrazione di lavoro, avevano messo a disposizione le attrezzature di lavoro ed avevano provveduto direttamente alla corresponsione delle retribuzioni ed al pagamento dei costi di trasporto dei lavoratori; inoltre, T.G. aveva impartito le direttive di lavoro, essendosi occupato della conduzione dei fondi di proprietà del fratello G. e nel contratto di appalto non era stato indicato il numero dei dipendenti da utilizzare, né erano state precisate le prestazioni lavorative da effettuare. Si era, altresì, appurato che la cooperativa "S.A." non era in possesso delle specifiche autorizzazioni, né risultava iscritta nell'apposito albo, che per il 2006 non era stato denunziato alcun lavoratore dipendente e non era stato stipulato alcun contratto tra i singoli lavoratori e la cooperativa per la somministrazione delle prestazioni, per cui i lavoratori formalmente assunti dalla coop "S.A." erano da ritenersi a tutti gli effetti alle dirette dipendenze degli utilizzatori, ragion per cui i rapporti di lavoro relativi ai dipendenti dalla stessa cooperativa denunziati nei comuni di Montecorvino Rovella e Salerno per l'anno 2006 dovevano essere disconosciuti. In sostanza la predetta cooperativa non aveva mai assunto la veste di datrice di lavoro della P. e non era risultata beneficiaria delle prestazioni lavorative rese da quest'ultima, per cui emergeva il carattere fittizio del rapporto denunziato dalla cooperativa "S.A." e risultava, di conseguenza, legittima la cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2006.

Inoltre, con motivazione adeguata ed immune da vizi di ordine logico-giuridico, la Corte di merito ha rilevato che le suddette circostanze

erano state sostanzialmente confermate dai testi escussi in primo grado, i quali avevano concordemente riferito di aver lavorato nel 2006 unitamente alla P. alle dipendenze di T.G. che corrispondeva loro, a mezzo assegni bancari, la paga.

Tra l'altro a fronte del disconoscimento da parte dell'Inps la ricorrente, per poter ottenere la reiscrizione ed i benefici dalla stessa derivanti, avrebbe dovuto provare in maniera rigorosa la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo subordinato con la cooperativa agricola della quale aveva affermato essere dipendente.

8. In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di € 1700,00, di cui € 1500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.