Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 settembre 2017, n. 21510

Cartella esattoriale - Contributi previdenziali omessi - Contestazione credito Inps - Domanda di condono previdenziale - Natura di riconoscimento di debito - Non sussiste - Funzione di regolarizzazione contributiva

 

Fatti di causa

 

1. La Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini, ha accolto le opposizioni proposte dalla soc T.H.G.L. & C snc a due cartelle notificate su richiesta dell'Inps per contributi non pagati. La Corte territoriale , con riferimento alla inadempienza indicata come 0505 per L. 39.366.630, ha rilevato che in parte era stata oggetto di condono pagato dalla società ed anche la residua parte, accertata dal CTU di L. 4.972.574, era stata corrisposta dalla società. Secondo la Corte il pagamento del condono e poi del saldo dimostrava che si trattava di debito non contestato, il quale, comunque, come accertato dal CTU, era scaturito da una corretta operazione di confronto effettuata dagli ispettori tra le buste paga (quindi le retribuzioni effettivamente corrisposte) ed i minimi retributivi di cui al CCNL.

Quanto alla inadempienza 0509 per lavoro straordinario e festivo l'Inps non aveva fornito adeguata prova e, pertanto, nulla era dovuto. Avverso la sentenza ricorre la soc T. H. con 4 motivi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 cpc. L'Inps ha rilasciato procura in calce al ricorso.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 2697 cc. Lamenta la violazione delle norme sull'onere della prova.

Il motivo è inammissibile. Nella specie la ricorrente principale non sviluppa argomentazioni in diritto sulla denunziata violazione dell'art. 2697 cc nel senso inteso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di motivi ex art. 360 n. 3 cpc e; cioè, non lamenta che il giudice abbia attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata, secondo le regole dettate da quella norma, ma si duole del risultato della valutazione operata dal Giudice di appello in ordine al materiale probatorio. Lamenta cioè che la Corte ha accolto le richieste di condanna dell'Inps senza che l'Istituto avesse fornito alcuna prova dei fatti costitutivi del diritto azionato. In tal modo la ricorrente però pone un problema di stretto merito, e non già di violazione di norme, lamentando che l'Inps non aveva formulato le richieste istruttorie, che i suoi diritti erano fondati esclusivamente su accertamenti unilaterali degli ispettori i cui verbali ,peraltro, erano confusi ed erronei; inidonei a provare la sussistenza del credito dell'Istituto, così come la CTU non era fondata su accertamenti di fatto essendosi il CTU limitato ad effettuare correzioni ai conteggi dell'Inps.

2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 115 cpc per aver ritenuto pacifico l'importo richiesto con la contestazione n 0505.

Il motivo è inammissibile dovendosi rilevare, infatti, che in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, - non come vizio riconducibile all'art. 360 n. 3 cpc - e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 14267 del 2006; cfr. pure Cass. 12 febbraio 2004 n. 2707).

3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione con riferimento all'affermato riconoscimento da parte della società del credito Inps.

4. Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione per avere la Corte affermato che la pretesa dell'Inps era scaturita da una corretta operazione di confronto tra le buste paga ,e cioè le retribuzioni effettivamente corrisposte, ed i minimi retributivi di cui al CCNL sebbene il CTU non avesse potuto visionare i libri obbligatori.

5. Il terzo ed il quarto motivo, congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono infondati.

Deve rilevarsi, infatti, che la Corte fornisce una duplice motivazione. Da un lato ritiene non contestato il credito dell'Inps. Dall'altro, tuttavia, afferma la sussistenza della prova, quantomeno con riferimento alla violazione individuata come 0505 relative al credito INPS di L 39.366,630.

Pur dovendosi rilevare, come affermato più volte da questa Corte (cfr Cass. n. 13831/2015, n. 14167/2014), che non può sostenersi la natura di riconoscimento di debito alla domanda di condono previdenziale avendo essa la funzione di regolarizzazione contributiva in quanto diretta a saldare senza penalità il relativo debito, nella specie la Corte non si è limitata ad affermare il solo riconoscimento del debito da parte della società per, dunque, desumerne la non contestazione, ma con valutazione di merito ha ritenuto provato il credito dell'istituto. La Corte territoriale ha, infatti, rilevato che, come affermato dal CTU, la pretesa dell'Inps era scaturita da una corretta operazione effettuata dagli ispettori di confronto tra le buste paga ed i minimi retributivi di cui al CCNL.

I passi della CTU riportati dalla ricorrente, con i quali era sottolineata la mancanza dei libri obbligatori, non inficiano la bontà della decisione della Corte atteso che, come riferito dallo stesso CTU, la suddetta documentazione risultava visionata dagli ispettori secondo quanto riportato nel verbale. Sotto tale profilo il verbale fa piena prova fino a querela di falso di ciò che l'ispettore afferma di aver visionato.

La Corte d'appello, pertanto, aderendo a quanto ricostruito dal CTU, anche sulla base degli accertamenti eseguiti dagli ispettori e da quanto rilevato dal CTU in primo grado , ha congruamente motivato le ragioni che l'hanno indotta a ritenere accertato il credito dell'istituto, tra l'altro anche già pagato dalla società.

6. Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna della ricorrente a pagare le spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.