Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 febbraio 2017, n. 3987

Tributi - Cartella di pagamento - Iscrizioni a ruolo dei tributi dovuti per gli anni 1990, 1991 e 1992 dai contribuenti coinvolti dal sisma siciliano del 1990 - Notifica - Termine di decadenza

 

Fatti di causa

 

C.L.V. proponeva ricorso dinanzi alla C.T.P. di Catania, deducendo l'intervenuta decadenza dell'amministrazione finanziaria dal potere di iscrizione a ruolo, avverso la cartella con la quale il concessionario per la riscossione - Montepaschi SE.RI.T. (Servizio Riscossione Tributi) S.p.A. - aveva chiesto il pagamento della somma di € 18.941,57 per ILOR ed IRPEF in relazione agli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, a seguito di iscrizione a ruolo effettuata su soggetti interessati dal sisma del 1990 le cui posizioni non erano state regolarizzate e/o definite ai sensi degli artt. 138 della legge 388/2000 e 9 della legge 289/2002.

La sentenza di accoglimento del ricorso veniva confermata dalla C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, con sentenza del 13.1.2011. Rilevava il giudice di appello che era decorso il termine decadenziale per l'esercizio del potere impositivo in quanto la cartella di pagamento era stata notificata dopo il termine di cinque anni successivi all'ultima proroga concessa per l'adempimento degli obblighi tributari.

Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo.

Gli intimati non hanno svolto difese.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate denuncia «Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 138 della legge n. 388/2000, art. 25 del D.P.R. 602/1973; art. 1, comma 5 bis e comma 5 ter; D.L. 106/2005, conv. con modificazioni con Legge 156/2005 (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)».

Sostiene la ricorrente che il contribuente, soggetto interessato dal sisma che aveva colpito la Sicilia orientale nel 1990, non avendo versato ILOR ed IRPEF dovute per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992 secondo i termini e le modalità ordinarie, era soggetto alla speciale disciplina introdotta dal comma terzo dell'art. 138 della legge 388/2000, in base al quale il termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, recanti le iscrizioni a ruolo, deve essere individuato nel 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata (15 giugno 2008), ossia nel 31 dicembre 2009. Nella specie, i ruoli erano stati resi esecutivi il 16 dicembre 2005 e la conseguente cartella di pagamento era stata notificata al contribuente il 5 settembre 2006, entro dunque il termine del 31 dicembre 2009.

2. Il ricorso è infondato.

L'art. 138 legge 388/2000 stabilisce: «1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'O.M. 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 15 dicembre 2002. 2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1. 3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata».

La difesa erariale sostiene che alla stregua di tale disciplina - da ritenere prevalente, in quanto lex specialis, su quella dettata dal sopravvenuto d.l. n. 106 del 2005 - il termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento recanti le iscrizioni a ruolo dei tributi dovuti per gli anni 1990, 1991 e 1992 dai contribuenti coinvolti dal sisma siciliano del 1990 dovrebbe essere individuato nel 31 dicembre dell'anno (2009) successivo alla scadenza (15 giugno 2008) dell'ultima delle dodici rate semestrali, decorrenti dal 15 dicembre 2002, in cui la legge prevedeva la possibilità di frazionare il versamento.

L'assunto non può essere condiviso.

Come già osservato da questa Corte (Cass. civ. 14-07-2014, n. 16074; nello stesso senso Cass. n. 7274/2014 e n. 956/2014), il terzo comma dell'art. 138 della legge n. 388/2000 prevede un termine di decadenza (riferito, peraltro, alla data di esecutività del ruolo, e non alla data di notifica la cartella) per l’azione di riscossione delle somme insolute dovute dal contribuente a seguito della regolarizzazione, da effettuare entro il 15 dicembre 2002, prevista dal primo comma dello stesso articolo; tale disposizione, dunque, non può in alcun modo valere per far rivivere obbligazioni tributarie per le quali alla menzionata data del 15 dicembre 2002 l'amministrazione finanziaria fosse decaduta dall'azione di riscossione. Ciò è quanto avvenuto nella fattispecie in esame, stante l'efficacia retroattiva riconosciuta dalla giurisprudenza all'art. 3 ter d.l. n. 106 del 2005 (Cass. civ. 16-11-2011, n. 24048). Conclusivamente, deve essere data continuità al principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di riscossione delle imposte sui redditi, la disciplina di cui all'art. 1 d.l. 17 giugno 2005 n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 156, relativo alla fissazione dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, trova applicazione anche con riferimento ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990, in quanto l'art. 138, 3° comma, legge 23 dicembre 2000 n. 388, nel consentire un'ampia rateazione per il versamento di tali tributi, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui l'atto impositivo deve essere emesso dall'Ufficio.

3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso va dunque rigettato.

Stante l'assenza di attività difensiva degli intimati, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.