Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 aprile 2018, n. 10001

Imposte indirette - IVA - Accertamento - Evasione d’imposta - Frode carosello - Operazione oggettivamente inesistente

 

Rilevato che

 

L'A.T. s.r.l. propose ricorso avverso un avviso d'accertamento, fondato su p.v.c., per il 2005, che recuperò iva indebitamente detratta in ordine ad acquisti intracomunitari soggettivamente inesistenti - essendo riferiti a società "cartiera", la "L.M." s.r.l. interposta tra fornitori tedeschi e concessionari italiani, tra cui l'intimata società - deducendo vari motivi, quali: violazione degli artt. 54 e 56 d.p.r. n. 633/72; vizio di motivazione; nullità dell'avviso per applicazione retroattiva dell'art. 60 bis del d.p.r. n. 633/72; infondatezza delle contestazioni sollevate.

Si costituì l'ufficio, resistendo al ricorso.

La Ctp accolse il ricorso; l'ufficio propose appello, respinto dalla Ctr secondo la cui motivazione: la deduzione dell'imposta pagata era diritto del concessionario se egli non era consapevole della frode; l'ufficio avrebbe dovuto dimostrare che l'operazione, di cui è contestata la deduzione fiscale, era oggettivamente inesistente; l'accertamento induttivo-presuntivo non era conforme all'art. 54 predetto, non essendo stati indicati i relativi presupposti (non è stata considerata ragione idonea il fatto che la L.M. non disponesse di locale adeguatamente attrezzato per ospitarvi temporaneamente le auto acquistate dal fornitore tedesco per poi essere vendute alla A.T. s.r.l., mentre gli acquisti sono avvenuti secondo prezzi di mercato).

L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Non si è costituita la società, cui il ricorso risulta notificato con compiuta giacenza.

 

Considerato che

 

Con il primo motivo è stata denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 39 del d.p.r. n. 600/73, 75 (ora 64) Tuir, 54 e 21 del d.p.r. n. 633/72, nonché degli artt. 2697 e 2729, c.c., avendo la Ctr ritenuto che fosse onere dell'ufficio dimostrare le operazioni Soggettivamente inesistenti, essendo invece sufficiente che l'ufficio alleghi indizi sull'inesistenza delle operazioni, gravando sul contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle stesse.

Con il secondo motivo è stato dedotto il vizio motivazionale su un fatto decisivo e controverso, avendo la Ctr ignorato molteplici fatti riassunti nell'atto di appello a sostegno dell'accertamento delle operazioni soggettivamente inesistenti (mancanza di struttura aziendale della L.M. s.r.l.; i contatti intercorsi tra i fornitori tedeschi e gli autosaloni, tra cui l'intimata, la rivendita delle vetture, da parte dell'A.T. s.r.l., a prezzi più bassi di quelli praticati dai suoi fornitori comunitari).

Il ricorso è fondato.

Va accolto il primo motivo, in quanto la Ctr ha violato le norme richiamate in tema di onere probatorio, poiché l'accertamento è stato correttamente fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti, afferenti ai molteplici elementi di fatto (quali la mancanza della struttura aziendale della società cedente L.M. s.r.l. e la rivendita da parte della società intimata a prezzi più bassi di quelli praticati dai fornitori comunitari).

Al riguardo, la Corte ritiene di dare continuità all'orientamento per cui, in tema di evasione dell'IVA a mezzo di frodi-carosello, quando l'operazione soggettivamente inesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente comunitario ed il cessionario italiano, l'onere probatorio a carico della Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all'obbligo del pagamento dell'imposta, è soddisfatto dalla dimostrazione che l'interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, spettando al contribuente - cessionario fornire la prova contraria della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta, mentre la motivazione è insufficiente non avendo tenuto conto dei molteplici elementi indicati dall'ufficio, aventi carattere decisivo nella decisione della causa (Cass., n. 10120/17; n. 24426/16).

Nel caso concreto, a fronte dei suddetti elementi presuntivi forniti dall'Officio, la società contribuente prova della propria buona.

Il secondo motivo può dirsi assorbito dall'accoglimento del primo.

Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Ctr competente, anche per le spese.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.

Rinvia alla Ctr delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese.