Legislazione - MINISTERO LAVORO - Decreto ministeriale 08 gennaio 2018

Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13

 

Art. 1

Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni

 

1. Con il presente decreto è istituito il Quadro nazionale delle qualificazioni (di seguito QNQ) quale strumento di descrizione e classificazione delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

2. Il QNQ rappresenta il dispositivo nazionale per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro europeo delle qualifiche di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017, con la funzione di raccordare il sistema italiano delle qualificazioni con i sistemi degli altri Paesi europei.

3. Il QNQ ha, altresì, l'obiettivo di coordinare e rafforzare i diversi sistemi che concorrono all'offerta pubblica di apprendimento permanente e dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze:

a) migliorando l'accessibilità, la trasparenza e la permeabilità delle qualificazioni;

b) facilitando la spendibilità delle qualificazioni in ambito nazionale ed europeo, anche in funzione della mobilità geografica e professionale;

c) promuovendo la centralità della persona e la valorizzazione delle esperienze individuali, anche attraverso l'individuazione e validazione e la certificazione delle competenze acquisite nei contesti non formali e informali, ivi comprese quelle acquisite in contesti di apprendimento basati sul lavoro;

d) contribuendo alla qualità della formazione e all'accrescimento delle competenze possedute dagli individui in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale.

4. A tal fine, la referenziazione al QNQ delle qualificazioni dell'offerta pubblica di apprendimento permanente perfeziona l'applicazione di quanto previsto all'art. 8, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 13 del 2013, ai fini dell'inclusione delle qualificazioni nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui al suddetto decreto.

 

Art. 2

Definizioni

 

1. A integrazione delle definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e di quelle di cui all'art. 2 del decreto interministeriale del 30 giugno 2015, ai fini delle disposizioni di cui al presente decreto, si intende per:

a) «referenziazione»: il processo istituzionale e tecnico che associa le qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze a uno degli otto livelli del QNQ. La referenziazione delle qualificazioni italiane al QNQ garantisce la referenziazione delle stesse al Quadro europeo delle qualifiche;

b) «Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni»: dispositivo classificatorio e informativo realizzato sulla base delle sequenze descrittive della Classificazione dei settori economico-professionali, anche ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 13 del 2013 e dell'art. 3, comma 5, del decreto interministeriale del 30 giugno 2015, e parte integrante dei sistemi informativi di cui agli articoli 13 e 15 del decreto legislativo n. 150 del 2015;

c) «qualificazione internazionale»: qualificazione rilasciata da un organismo internazionale legalmente costituito o da un organismo nazionale che agisce a nome di un organismo internazionale, che è utilizzata in più di un Paese e include i risultati di apprendimento, valutati facendo riferimento alle norme stabilite da un organismo internazionale.

 

Art. 3

Struttura del Quadro nazionale delle qualificazioni

 

1. In linea con il Quadro europeo delle qualifiche, il QNQ si sviluppa:

a) su tre dimensioni descrittive delle competenze in termini di: conoscenze; abilità; autonomia e responsabilità. Tali dimensioni si articolano in descrittori che esplicitano funzionalmente le suddette dimensioni, al fine di adeguarle al Sistema nazionale di certificazione delle competenze;

b) in otto livelli caratterizzanti la crescente complessità degli apprendimenti rispetto alle dimensioni di cui alla lettera a).

In fase di aggiornamento del Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo delle qualifiche, laddove richiesto dalla specificità delle qualificazioni, possono essere previste sotto-articolazioni interne agli otto livelli.

2. Le dimensioni, i descrittori e i livelli di cui al comma 1 sono sviluppati in coerenza e continuità con il Quadro europeo delle qualifiche: ciascuno degli otto livelli del QNQ trova corrispondenza nel livello omologo del Quadro europeo delle qualifiche. Le attestazioni rilasciate ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 13 del 2013 indicano la referenziazione della qualificazione utilizzando la seguente dicitura: «Livello EQF».

3. Il QNQ con i descrittori esplicitati per le tre dimensioni e sugli otto livelli è riportato nel documento «Quadro Nazionale delle Qualificazioni italiano: struttura, funzioni e principi di coerenza con i criteri europei per la referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo delle Qualifiche», di cui all'allegato 1.

 

Art. 4

Referenziazione delle qualificazioni al Quadro nazionale delle qualificazioni

 

1. La referenziazione al QNQ, sulla base della comparazione fra le competenze previste per il rilascio di una qualificazione e le dimensioni e i descrittori di cui all'art. 3, è obbligatoria per tutte le qualificazioni ai fini della validazione e certificazione nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze.

Le qualificazioni sono sottoposte al processo di referenziazione secondo la procedura di cui all'art. 5.

2. Si intendono già referenziate al corrispondente livello del QNQ tutte le qualificazioni associate al Quadro europeo delle qualifiche nell'ambito del primo processo di referenziazione di cui all'Accordo Stato-regioni del 20 dicembre 2012 recepito con decreto interministeriale del 13 febbraio 2013.

3. Ai fini dell'accessibilità, della trasparenza e della permeabilità delle qualificazioni di cui al comma 1, i descrittori dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni sono associati ai livelli del QNQ in quanto riferimenti unitari per il processo di correlazione ed equivalenza tra le qualificazioni.

4. Le qualificazioni referenziate al QNQ e rispondenti agli standard minimi di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sono inserite nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni nell'apposita sezione «Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali».

5. Le qualificazioni per le quali non è applicabile l'associazione ai codici statistici di riferimento delle attività economiche (ATECO) e della classificazione delle professioni (CP ISTAT), referenziate al QNQ, sono categorizzate nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali con la dicitura «Qualificazioni di istruzione e formazione generale» e, al solo scopo di orientamento al lavoro o della prosecuzione dello studio o della formazione, sono associate, ove possibile, a uno o più settori economico professionali.

6. Fermo restando il valore di atto pubblico riservato esclusivamente alle attestazioni rilasciate dagli enti pubblici titolari nel rispetto degli standard minimi e dei livelli essenziali delle prestazioni definiti dal decreto legislativo 16 gennaio del 2013, n. 13, le qualificazioni internazionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), rilasciate da organismi differenti dagli enti pubblici titolari, in logica di complementarità con l'offerta pubblica di apprendimento permanente, possono essere referenziate al QNQ, secondo la procedura di cui all'art. 5 e inserite nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, in una sezione distinta denominata «Qualificazioni referenziate al Quadro Nazionale delle Qualificazioni non ricomprese nel Repertorio nazionale».

 

Art. 5

Procedura di referenziazione

 

1. Le procedure di referenziazione al QNQ sono gestite dal Punto nazionale di coordinamento dell'EQF presso ANPAL, avvalendosi dell'INAPP per la valutazione indipendente delle proposte di referenziazione. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF provvede di volta in volta al coinvolgimento attivo, lungo tutto il processo di cui al successivo comma 2, dell'ente pubblico titolare o dell'organismo di cui all'art. 4, comma 6 che presenta istanza di referenziazione.

2. Il processo di referenziazione delle qualificazioni al QNQ si articola in quattro fasi:

a) fase di avvio: l'ente pubblico titolare o un organismo di cui all'art. 4, comma 6, presenta istanza al Punto nazionale di coordinamento dell'EQF completa degli elementi descrittivi e connotativi della qualificazione, ivi compresa una proposta di referenziazione della qualificazione al livello EQF;

b) fase istruttoria: il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF istruisce le istanze di referenziazione della qualificazione al QNQ;

c) fase di valutazione indipendente: l'INAPP, formula una valutazione indipendente dell'istanza di referenziazione e redige un parere obbligatorio non vincolante ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) fase di approvazione e pubblicazione: il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF, a conclusione delle fasi di istruttoria e valutazione, delibera la referenziazione al QNQ e il conseguente inserimento nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali ovvero nella sezione «Qualificazioni referenziate al Quadro Nazionale elle Qualificazioni non ricomprese nel Repertorio nazionale» di cui all'art. 4 comma 6.

3. Ai fini del processo di referenziazione di cui al presente articolo, il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF provvede altresì a coordinare, coerentemente con le modalità di cui al comma 2, le procedure di aggiornamento del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e quelle, di cui all'art. 9 del decreto interministeriale del 30 giugno 2015, di competenza del Gruppo Tecnico ivi previsto, integrato nella composizione con il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF stesso e con i rappresentanti della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le Politiche europee, in qualità di autorità di coordinamento nazionale presso la Commissione europea e centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 206 del 2007.

4. Al fine di assicurare accessibilità, trasparenza e tracciabilità del procedimento di cui al comma 2, sull'Atlante del lavoro e delle qualificazioni è aperta una sezione per la presentazione delle istanze, il monitoraggio del processo e la verifica degli esiti.

5. Il processo di referenziazione, in tutte le sue fasi si realizza in coerenza con le previsioni di cui alla raccomandazione del Consiglio sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente del 22 maggio 2017 e in conformità ai «Criteri minimi per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro Nazionale delle Qualificazioni» di cui all'allegato 2.

6. Il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF provvede ad adottare, a partire dai criteri minimi di cui al comma 5, sulla base di proposte tecniche predisposte dall'INAPP una «Guida operativa all'analisi preliminare, descrizione e referenziazione delle qualificazioni al Quadro nazionale delle qualificazioni», finalizzata a offrire a tutti i soggetti interessati elementi di supporto informativo, formativo e operativo per la definizione delle qualificazioni, in coerenza con le indicazioni di cui al presente decreto.

7. Per quanto non previsto dal presente decreto, per l'espletamento delle procedure di cui al presente articolo, si rinvia alle modalità organizzative che il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF, approva con regolamento interno.

8. ANPAL informa semestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sull'andamento delle attività relative al processo di referenziazione delle qualificazioni al QNQ.

 

Art. 6

Disposizioni finali

 

1. Al fine di perfezionare la referenziazione del QNQ al Quadro europeo delle qualifiche, anche in attuazione dell'art. 9 del decreto interministeriale del 30 giugno 2015 e in coerenza con quanto previsto dalla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017, è affidato al Punto nazionale di coordinamento dell'EQF il compito di curare l'aggiornamento del «Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF». L'aggiornamento avverrà in coerenza con le disposizioni di cui all'allegato 3, «Integrazione dei criteri per la referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo EQF».

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali informa periodicamente il Comitato tecnico nazionale di cui all'art. 3 decreto legislativo n. 13 del 2013 in ordine alle attività di cui all'art. 5 nonché di ogni eventuale aggiornamento degli allegati al presente decreto.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

4. Dall'adozione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti e secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali.

 

Allegato 1

QUADRO NAZIONALE DELLE QUALIFICAZIONI ITALIANO: STRUTTURA, FUNZIONI E PRINCIPI DI COERENZA CON I CRITERI EUROPEI PER LA REFERENZIAZIONE DELLE QUALIFICAZIONI AL QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE

 

1. Il Quadro nazionale delle qualificazioni (di seguito QNQ) è un quadro di descrittori di risultati di apprendimento espressi in termini di competenze. Esso è fondato sul Quadro europeo delle qualifiche e ne sviluppa ed amplia la struttura. Il QNQ costituisce una componente dell'infrastruttura tecnica del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualifiche professionali, finalizzata a facilitare il rapporto tra lo stesso e il Quadro europeo delle qualifiche.

2. Il QNQ assume il concetto di competenza quale comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

3. In coerenza e continuità con il Quadro europeo delle qualifiche, il QNQ è articolato in otto livelli, ognuno specificato attraverso descrittori intesi come:

a) elementi che esprimono i risultati minimi attesi per quanto riguarda ciò che l'individuo dovrebbe conoscere ed essere in grado di fare in rapporto ad una determinata qualificazione;

b) riferimenti guida volti a favorire lo sviluppo e il posizionamento delle qualificazioni in relazione a ciascuno dei livelli;

c) descrittivi sufficientemente ampi per consentire l'applicazione ai diversi contesti di apprendimento e con elementi informativi differenziati, compatibili con il contesto lavorativo e di studio, in modo da potersi rivolgere ai diversi attori dei rispettivi sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro.

4. I descrittori di livello, che adottano come dimensioni di riferimento le conoscenze, le abilità e l'autonomia e responsabilità di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017, sono perfezionati e integrati nel QNQ attraverso i seguenti criteri:

a) esplicitando le dimensioni implicite presenti nel Quadro europeo delle qualifiche;

b) adeguando le dimensioni descrittive esplicite del Quadro europeo delle qualifiche alla realtà del sistema italiano delle qualificazioni;

c) aggiungendo ulteriori dimensioni descrittive, per rendere i descrittori più inclusivi rispetto alle diverse tipologie di qualificazioni nazionali.

5. I descrittori e le dimensioni del QNQ sono definiti come parametri funzionali alla descrizione delle qualificazioni secondo un approccio qualitativo e pertanto nel processo di referenziazione sono da intendersi:

a) tipici ma non necessariamente esclusivi di un determinato livello;

b) correlati ma indipendenti, nella loro progressione, rispetto agli altri descrittori e dimensioni.

6. Le conoscenze sono esplicitate con riferimento ai seguenti descrittori:

a) attraverso la dimensione concettuale e/o fattuale che esprime il passaggio da una dimensione prettamente della conoscenza concreta e ancorata a fatti, che fa riferimento ai livelli 1 e 2, verso una dimensione concettuale e astratta che si manifesta a partire dal livello 3 e si dispiega nei livelli successivi. Tra i livelli 4 e 8 le conoscenze si intendono integrate rispetto a questa dimensione;

b) attraverso l'ampiezza e profondità che esprime l'estensione in senso orizzontale e verticale delle conoscenze. La dimensione orizzontale dell'ampiezza si sviluppa progressivamente tra i livelli 1-3; al livello 4 acquisisce rilevanza la dimensione della profondità, che si esprime dal livello 5 in termini di progressiva specializzazione e innovazione;

c) attraverso la comprensione e consapevolezza che esprime la capacità interpretativa e il livello di «presa di coscienza» rispetto alle conoscenze. Tale dimensione si esplicita a partire dal livello 3 in termini di capacità di interpretazione e al livello 5 in termini di consapevolezza degli ambiti della conoscenza, per poi svilupparsi come consapevolezza critica.

7. Le abilità sono esplicitate con riferimento ai seguenti descrittori:

a) la componente «pratica» è caratterizzata dalle diverse abilità: procedurali, tecniche, professionali e settoriali. Il descrittore definisce in maniera progressiva le componenti pratiche delle abilità, collocando quelle che ricorrono prevalentemente ad un fare operativo (materiali e strumenti) a partire dal livello 1 fino al livello 5, inserendo la componente procedurale (metodi, prassi e protocolli) dal livello 3. Nella progressione dei livelli viene inoltre descritto il diverso livello di «azione»: nei livelli 1-2 la sola «applicazione», nei livelli 3-5 «l'utilizzazione anche attraverso adattamenti, riformulazioni e rielaborazioni» e nei livelli 6-8 rispettivamente «trasferire, integrare e innovare» saperi, materiali strumenti metodi, prassi e procedure, secondo l'incrementalità sopra descritta;

b) la componente «cognitiva», intesa come capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine attività complesse, è espressa con riferimenti a tre gruppi di abilità:

i. cognitive che permettono una corretta interpretazione ed integrazione della realtà;

ii. dell'interazione sociale, connesse all'interazione con altri individui;

iii. di attivazione, in relazione alla capacità di affrontare e risolvere problemi.

All'interno di ciascun gruppo sono state individuate alcune «abilità» di riferimento, «elettive» per quel livello, che ne descrivono la tipicità rispetto alle qualificazioni posizionate a quello specifico livello.

8. Le dimensioni di autonomia e responsabilità focalizzano aspetti della competenza necessari alla sua più efficace «descrizione» e non completamente espressi dagli altri due descrittori; tali elementi, che riguardano prevalentemente la complessità del contesto di esercizio della competenza, il livello di controllo sull'azione e sui risultati propri e di altri, sono così intesi:

a) il Contesto esprime livelli crescenti di incertezza e complessità entro cui si realizzano le condizioni di studio, vita sociale e di lavoro. E' la condizione entro cui vengono agite le altre dimensioni della competenza relative alla responsabilità e all'autonomia;

b) la Responsabilità è la componente decisionale che un soggetto applica e mette in campo per il raggiungimento di un risultato. Si manifesta in modo progressivo a seconda dei compiti che egli svolge per ottenere il risultato. Si comincia da compiti routinari fino a compiti più complessi e si realizza - al livello 3 - nell'assicurazione della conformità del risultato atteso. A partire dal livello 4 si entra progressivamente nella dimensione del controllo sul risultato di altri. Tra i livelli 4-5 si esprime la responsabilità del coordinamento delle attività e delle risorse e la verifica dei risultati raggiunti in funzione degli obiettivi assegnati. Dal livello 6 si sviluppano le dimensioni della responsabilità di definire gli obiettivi, esercitare la valutazione e lo sviluppo di risultati e risorse e promuovere la trasformazione e l'innovazione;

c) l'Autonomia esprime i margini di indipendenza dell'attività. Si manifesta gradualmente tra i livelli 1-3 nella progressiva indipendenza dell'attività dalla supervisione di altri.

Tra i livelli 4-5 l'attività si esprime in particolare nella funzione del controllo e della vigilanza dell'operato di altri, al fine di garantire la conformità dei risultati e la corretta applicazione delle procedure previste. Tra i livelli 6-8, raggiunta un'ampia indipendenza dalla supervisione, l'attività si caratterizza nel graduale passaggio dal livello della gestione a quello dello sviluppo e trasformazione dell'attività stessa.

9. In Tabella A è presentato in forma sintetica e sinottica il QNQ italiano riepilogativo per gli otto livelli delle dimensioni e dei descrittori di cui al presente allegato.

 

Tabella A

Quadro Nazionale delle Qualificazioni NQF Italia

LIVELLO

CONOSCENZE

ABILITA’

AUTONOMIA E RESPONSABILITA’

1 Conoscenze concrete, di base, di limitata ampiezza, finalizzate ad eseguire un compito semplice in contesti noti e strutturati. Applicare saperi, materiali e strumenti per svolgere un compito semplice, coinvolgendo abilità cognitive, relazionali e sociali di base.

Tipicamente: CONCENTRAZIONE e INTERAZIONE

Svolgere il compito assegnato nel rispetto dei parametri previsti, sotto diretta supervisione nello svolgimento delle attività, in un contesto strutturato.
2 Conoscenze concrete, di base, di moderata ampiezza, finalizzate ad eseguire compiti semplici in sequenze diversificate. Applicare saperi, materiali e strumenti per svolgere compiti semplici in sequenze diversificate, coinvolgendo abilità cognitive, relazionali e sociali necessarie per svolgere compiti semplici all’interno di una gamma definita di variabili di contesto.

Tipicamente: MEMORIA e PARTECIPAZIONE

Eseguire i compiti assegnati secondo criteri prestabiliti, assicurando la conformità delle attività svolte, sotto supervisione per il conseguimento del risultato, in un contesto strutturato, con un numero limitato di situazioni diversificate.
3 Gamma di conoscenze, prevalentemente concrete, con elementi concettuali finalizzati a creare collegamenti logici.

Capacità interpretativa.

Utilizzare anche attraverso adattamenti, riformulazioni e rielaborazioni una gamma di saperi, metodi, materiali e strumenti per raggiungere i risultati previsti, attivando un set di abilità cognitive, relazionali, sociali e di attivazione che facilitano l’adattamento nelle situazioni mutevoli.

Tipicamente: COGNIZIONE, COLLABORAZIONE e ORIENTAMENTO AL RISULTATO

Raggiungere i risultati previsti assicurandone la conformità e individuando le modalità di realizzazione più adeguate, in un contesto strutturato, con situazioni mutevoli che richiedono una modifica del proprio operato.
4 Ampia gamma di conoscenze, integrate dal punto di vista della dimensione fattuale e/o concettuale, approfondite in alcune aree.

Capacità interpretativa.

Utilizzare anche attraverso adattamenti, riformulazioni e rielaborazioni una gamma di saperi, metodi, prassi e protocolli, materiali e strumenti, per risolvere problemi, attivando un set di abilità cognitive, relazionali, sociali e di attivazione necessarie per superare difficoltà crescenti.

Tipicamente: PROBLEM SOLVING, COOPERAZIONE e MULTITASKING

Provvedere al conseguimento degli obiettivi, coordinando e integrando le attività e i risultati anche di altri, partecipando al processo decisionale e attuativo, in un contesto di norma prevedibile, soggetto a cambiamenti imprevisti.
5 Conoscenze integrate, complete, approfondite e specializzate.

Consapevolezza degli ambiti di conoscenza.

Utilizzare anche attraverso adattamenti, riformulazioni e rielaborazioni un’ampia gamma di metodi, prassi, protocolli e strumenti, in modo consapevole e selettivo anche al fine di modificarli, attivando un set esauriente di abilità cognitive, relazionali, sociali e di attivazione che consentono di trovare soluzioni tecniche anche non convenzionali.

Tipicamente: ANALISI E VALUTAZIONE, COMUNICAZIONE EFFICACE RISPETTO ALL’AMBITO TECNICO e GESTIONE DI CRITICITA’

Garantire la conformità degli obiettivi conseguiti in proprio e da altre risorse, identificando e programmando interventi di revisione e sviluppo, identificando le decisioni e concorrendo al processo attuativo, in un contesto determinato, complesso ed esposto a cambiamenti ricorrenti e imprevisti.
6 Conoscenze integrate, avanzate in un ambito, trasferibili da un contesto ad un altro.

Consapevolezza critica di teorie e principi in un ambito.

Trasferire in contesti diversi i metodi, le prassi e i protocolli necessari per risolvere problemi complessi e imprevedibili, mobilitando abilità cognitive, relazionali, sociali e di attivazione avanzate, necessarie per portare a sintesi operativa le istanze di revisione e quelle di indirizzo, attraverso soluzioni innovative e originali.

Tipicamente: VISIONE DI SINTESI, CAPACITA’ DI NEGOZIARE E MOTIVARE e PROGETTAZIONE

Presidiare gli obiettivi e i processi di persone e gruppi, favorendo la gestione corrente e la stabilità delle condizioni, decidendo in modo autonomo e negoziando obiettivi e modalità di attuazione, in un contesto non determinato, esposto a cambiamenti imprevedibili.
7 Conoscenze integrate, altamente specializzate, alcune delle quali all’avanguardia in un ambito.

Consapevolezza critica di teorie e principi in più ambiti di conoscenza.

Integrare e trasformare saperi, metodi, prassi e protocolli, mobilitando abilità cognitive, relazionali, sociali e di attivazione specializzate, necessarie per indirizzare scenari di sviluppo, ideare e attuare nuove attività e procedure.

Tipicamente: VISIONE SISTEMICA, LEADERSHIP, GESTIONE DI RETI RELAZIONALI E INTERAZIONI SOCIALI COMPLESSE e PIANIFICAZIONE

Governare i processi di integrazione e trasformazione, elaborando le strategie di attuazione e indirizzando lo sviluppo dei risultati e delle risorse, decidendo in modo indipendente e indirizzando obiettivi e modalità di attuazione, in un contesto non determinato, esposto a cambiamenti continui, di norma confrontabili rispetto a variabili note, soggetto ad innovazione.
8 Conoscenze integrate, esperte e all’avanguardia in un ambito e nelle aree comuni ad ambiti diversi.

Consapevolezza critica di teorie e principi in più ambiti di conoscenza.

Concepire nuovi saperi, metodi, prassi e protocolli, mobilitando abilità cognitive, relazionali, sociali e di attivazione esperte, necessarie a intercettare e rispondere alla domanda di innovazione.

Tipicamente: VISIONE STRATEGICA, CREATIVITÀ e CAPACITÀ DI PROIEZIONE ED EVOLUZIONE

Promuovere processi di innovazione e sviluppo strategico, prefigurando scenari e soluzioni e valutandone i possibili effetti, in un contesto di avanguardia non confrontabile con situazioni e contesti precedenti.

 

 

Allegato 2

CRITERI MINIMI PER LA REFERENZIAZIONE DELLE QUALIFICAZIONI ITALIANE AL QUADRO NAZIONALE DELLE QUALIFICAZIONI

 

1. La referenziazione al Quadro nazionale delle qualificazioni (di seguito QNQ) delle qualificazioni di cui all'art. 4 comma 4 è effettuata sulla base dei successivi:

a) criteri minimi generali di inclusione nel QNQ;

b) criteri minimi per la determinazione del posizionamento negli specifici livelli.

2. I criteri di cui al punto 1, lettera a), attinenti alle condizioni preliminari al processo di referenziazione di una qualificazione, sono:

a) le qualificazioni devono essere ricomprese in repertori approvati e pubblicati secondo quanto stabilito all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e rispondenti agli standard minimi di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo;

b) le qualificazioni devono essere espresse in termini di una o più competenze secondo il linguaggio descrittivo coerente con quello del Quadro europeo delle qualifiche, con le indicazioni stabilite ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nonché con le dimensioni e i descrittori di cui al presente decreto;

c) le qualificazioni devono essere ricomprese nell'ambito di un quadro regolatorio adottato in coerenza con gli standard minimi di servizio e i livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

3. I criteri di cui al punto 1, lettera b), attinenti alla collocazione della qualificazione all'interno del QNQ, sono:

a) la comparazione e coerenza tra gli elementi descrittivi della qualificazione e le dimensioni e i descrittori di cui all'art. 3;

b) la comparazione e coerenza tra gli elementi descrittivi della qualificazione e le qualificazioni già inserite nel QNQ a partire dal primo «Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF»;

c) la comparazione e coerenza tra gli elementi descrittivi della qualificazione con le indicazioni sul livello contenute nella normativa vigente;

d) la comparazione e coerenza tra gli elementi descrittivi della qualificazione con gli esiti del confronto a livello europeo o internazionale (ad esempio, sul posizionamento di qualificazioni similari, nei casi di tipologie di qualificazioni comuni a più paesi).

Nel caso in cui la qualificazione presenti competenze con differenti livelli ovvero livelli differenti rispetto alle dimensioni o ai descrittivi del QNQ e comunque, nel più complessivo processo delle valutazioni di comparazione e coerenza di cui al presente punto, la referenziazione deve avvenire sempre in base al principio qualitativo di prevalenza, attribuendo alla qualificazione il livello maggiormente ricorrente.

4. La referenziazione al QNQ delle qualificazioni internazionali di cui all'art. 4 comma 6 è effettuata, a partire dall'istanza, sulla base dei successivi:

a) criteri minimi generali di inclusione nel QNQ;

b) criteri minimi per la determinazione del posizionamento negli specifici livelli.

5. I criteri di cui al punto 4, lettera a), attinenti alle condizioni preliminari al processo di referenziazione di una qualificazione, sono:

a) le qualificazioni devono essere formalmente adottate, valide, in vigore e i relativi contenuti pubblicamente e liberamente accessibili senza oneri per il cittadino;

b) le qualificazioni devono dimostrare comprovata diffusione e rappresentatività internazionale, nazionale, o settoriale;

c) le qualificazioni devono essere espresse in termini di una o più competenze secondo il linguaggio descrittivo coerente con quello del Quadro europeo delle qualifiche, con le indicazioni stabilite ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nonché con le dimensioni e i descrittori di cui al presente decreto;

d) la definizione e il rilascio delle qualificazioni devono rispettare standard codificati e riconosciuti a livello internazionale, qualitativamente comparabili con gli standard minimi di servizio definiti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e, in ogni caso, basati su meccanismi di assicurazione della qualità pubblicamente accessibili, trasparenti e formalizzati.

6. I criteri di posizionamento di cui al punto 4, lettera b) attinenti alla collocazione della qualificazione all'interno del QNQ, sono i medesimi di cui al punto 3.

7. Nell'ambito del processo di attuazione della Raccomandazione del Consiglio sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - EQF del 22 maggio 2017, le qualificazioni saranno progressivamente referenziate anche alla classificazione internazionale dei settori dell'istruzione e della formazione.

 

 

Allegato 3

INTEGRAZIONE DEI CRITERI PER LA REFERENZIAZIONE DEL SISTEMA ITALIANO DELLE QUALIFICAZIONI AL QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE

 

1. Con riferimento ai criteri e procedure per la referenziazione dei quadri o sistemi nazionali delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche di cui alla Raccomandazione del 22 maggio 2017, sono assunte quale riferimento principale per la referenziazione del Quadro nazionale delle qualificazioni (di seguito QNQ) al Quadro europeo delle qualifiche, le argomentazioni portate a sostegno della referenziazione dei titoli rilasciati nell'ambito del sistema di istruzione e formazione aventi validità nazionale, formalmente adottate nel primo «Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF» adottato con accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 e recepito con decreto interministeriale del 13 febbraio 2013.

2. A integrazione di quanto assunto al comma 1, ai fini dei successivi aggiornamenti del «Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF» si assumono le argomentazioni di cui ai commi successivi.

3. Rispetto al criterio 1 relativo alla responsabilità e/o competenza giuridica di tutti i pertinenti organismi nazionali coinvolti nel processo di referenziazione, chiaramente definite e rese pubbliche dalle competenti autorità pubbliche, il presente decreto soddisfa pienamente le esigenze di chiarezza e formalizzazione. La competenza dei soggetti coinvolti è definita nel contesto del quadro giuridico vigente.

4. Rispetto al criterio 2 relativo all'esistenza di un legame chiaro e dimostrabile tra i livelli delle qualificazioni, presenti nel quadro nazionale delle qualificazioni o nel sistema nazionale delle qualificazioni e i descrittori dei livelli EQF, l'allegato 1 al presente decreto soddisfa le condizioni convenute.

5. Rispetto al criterio 3, ovvero che il quadro nazionale delle qualificazioni è basato sul principio e sull'obiettivo dei risultati dell'apprendimento e collegato alle disposizioni per la validazione degli apprendimenti non formali ed informali e, dove esistono, ai sistemi dei crediti, la definizione dei criteri generali per la referenziazione delle qualificazioni al QNQ di cui all'allegato 1 insieme alle disposizione di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, costituiscono la cornice di riferimento per soddisfare le condizioni convenute.

6. Rispetto al criterio 4 relativo alla trasparenza delle procedure per l'inclusione delle qualificazioni nel quadro nazionale o per descrivere la posizione delle qualificazioni nel sistema nazionale delle qualificazioni, l'allegato 1 al presente decreto soddisfa le condizioni convenute.

7. Rispetto al criterio 5 che prevede che il sistema nazionale di garanzia della qualità per l'istruzione e la formazione fa riferimento al quadro nazionale delle qualificazioni ed è coerente con i pertinenti principi e linee guida europei, l'adozione del Piano nazionale di assicurazione della qualità del sistema di istruzione e formazione in applicazione della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009, soddisfa le condizioni convenute.

8. Il criterio 6, relativamente agli accordi sottoscritti dai pertinenti organismi di garanzia della qualità inclusi nel processo di referenziazione, è soddisfatto attraverso il coinvolgimento di INAPP, INDIRE, INVALSI e ANVUR.

9. Al fine del soddisfacimento del criterio 7, il rapporto italiano di referenziazione è sottoposto a consultazione internazionale con il coinvolgimento di esperti individuati dal Punto nazionale di coordinamento dell'EQF.

10. Rispetto al criterio 8 relativo alla certificazione della referenziazione da parte delle autorità competenti attraverso il Rapporto di referenziazione, l'adozione del presente decreto soddisfa le condizioni convenute.

11. Al fine del soddisfacimento del criterio 9 relativo alla pubblicazione nella piattaforma ufficiale del Quadro Europeo EQF, il Ministero del Lavoro assicurerà l'invio formale del Rapporto di referenziazione all'esito del processo di referenziazione.

12. Il criterio 10 relativo al riferimento su tutti i nuovi certificati, nonché i documenti Europass rilasciati dalle autorità competenti al livello appropriato EQF, è soddisfatto dall'art. 3, comma 2, del presente decreto.

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 25 gennaio 2018, n. 20.