Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 gennaio 2018, n. 1736

Riscossione - Accertamento - Maggior imponibile - Fattispecie

 

Rilevato che

 

- con avviso di accertamento notificato in data 22 dicembre 2004 alla E.C. s.r.l. e a S.R., nella qualità di socio, l'Agenzia delle entrate contestò alla società maggiore materia imponibile ai fini IRPEG-IRAP-IVA, per l'anno 2002, relativamente 1) al valore delle rimanenze finali a fronte di quello dichiarato, con recupero a tassazione della differenza; 2) alla sottofatturazione di vendite ricavata dai contratti di finanziamento indicanti prezzi superiori a quelli fatturati; 3) all'illegittima applicazione del regime del margine di utile in materia di IVA, in ordine ad una pluralità di operazioni di rivendita di autoveicoli usati acquistati da fornitori comunitari soggetti ad IVA;

- con atto di contestazione notificato alla E.C. s.r.l. e a S.R., nella qualità di socio, l'Ufficio applicò le relative sanzioni;

- avverso l'avviso di accertamento e l'atto di contestazione la società contribuente e S.R. proposero distinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale che, previa riunione, li accolse parzialmente, annullando i recuperi relativi alla sottofatturazione di vendite e agli acquisti in regime di margine e confermando, ai fini IRPEG, l'accertato reddito imponibile con riguardo al valore delle rimanenze finali;

- la Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello dell'Ufficio;

- al riguardo, per quanto qui interessa, il giudice a quo ha ritenuto che «restano, infatti, validi e vanno confermate le valutazioni, le motivazioni e il conseguente dispositivo della chiara sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che, dopo puntuale narrativa, dà esauriente risposta alla legittimità del margine applicato dalla società e alla insussistenza della contestata sottofatturazione di vendite con riguardo ai contratti di finanziamento. (...) Invero, a fronte delle puntuali argomentazioni con riscontri di fatto da parte dei primi giudicanti sulla legittima applicazione del regime in discussione, l'Ufficio si limita a generiche affermazioni, senza fornire prova della documentazione indicata, a nulla rilevando che si tratterebbe di un "dilagante fenomeno". Anche con riguardo alla sottofatturazione, le argomentazioni dell'Ufficio non sono convincenti»;

- avverso sentenza della CTR l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, che affida a quattro motivi;

- il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375, secondo comma, e dell'art. 380-bis. 1 cod. proc. civ., introdotti dall'art. 1 - bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, 197.

 

Considerato che

 

- con il primo motivo del ricorso, l'Agenzia delle entrate denuncia in rubrica «Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 111, comma 6, Cost., art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., art. 118 disp. Attuazione c.p.c. nonché artt. 1, comma 2, 36, comma 2 nn. 2 e 4, 53 e 54 del d.lgs. 546/1992 (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.)» per esaurirsi la motivazione della pronuncia d'appello in un mero rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, con conseguente impossibilità di ricostruzione dell'iter logico-giuridico ad essa sottesa;

- il motivo è fondato;

- in tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame (Cass., ord., 26 giugno 2017, n. 15884);

- la motivazione della sentenza impugnata incorre nel suddetto vizio denunciato in quanto nel rinviare per relationem alle «valutazioni», alle «motivazioni» e al «conseguente dispositivo» della sentenza di primo grado, non esplicita, sebbene in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, rendendo impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo;

- la fondatezza del primo motivo di ricorso rende oggettivamente inutile l'esame, comportandone l'assorbimento, degli altri tre motivi di ricorso con i quali l'Agenzia deduce 1) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. il difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente per avere la CTR apoditticamente dichiarato di condividere la sentenza di primo grado, senza esporre le ragioni di tale conclusione; 2) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di legge ex art. 2697 c.c. ed artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la CTR, in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, addossato all'Ufficio l'onere di provare l'insussistenza dei presupposti per l'operatività del regime del margine; 3) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 e 37 del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, per avere il giudice a quo, ritenuto legittima l'applicazione da parte della E.C. s.r.l. del regime del margine in materia di IVA, relativamente ad una pluralità di operazioni di rivendita di autoveicoli usati acquistati da società e ditte soggetti IVA;

- il ricorso deve essere, quindi, accolto in relazione al primo motivo, assorbiti gli altri e la sentenza cassata, con rinvio anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, affinché esamini il merito della vicenda.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione.