Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 settembre 2016, n. 17618

Tributi - ICI - Immobili destinati ad attività di religione, culto e noviziato - Esenzione - Ricorso per cassazione - Procedimento - Notifica - Mancato perfezionamento - Inammissibilità del ricorso

 

Fatto e diritto

 

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis cod.proc.civ., osserva quanto segue:

Il 29 aprile 2014 la CTR - Lazio ha respinto l’appello di Roma Capitale - gravame proposto contro la sentenza che aveva accolto il ricorso della "Congregazione delle suore di carità del principe di Palagoni"- ed ha così annullato l’avviso di accertamento per ICI relativa all’anno 2004 che era stato impugnato sull’assunto che le unità immobiliari di cui trattasi (tre immobili siti in Via G. L. Lagrange di Roma, su uno solo dei quali è persistente la questione dell’applicabilità dell’esenzione di cui trattasi) non fossero assoggettabili ad ICI ai sensi dell’art. 7 comma I lettera i) del D.Lgs. 504/1992,

II giudice d’appello - dopo avere dato conto del fatto che l’art. 7 richiamato, nella formulazione applicabile ratione temporis antecedente alla novella efficace dal 31.8.2013, dichiarava esenti gli immobili destinati "esclusivamente" all’esercizio delle attività ivi indicate - ha ritenuto:

a) che la Congregazione ricorrente era "ente sicuramente non commerciale e dunque rientra tra i soggetti contemplati dalla norma";

b) che due delle unità immobiliari in questione erano destinate esclusivamente ad attività di religione e culto e di noviziato, mentre la terza (presso la quale era svolta attività di cura) non perdeva il diritto all’esenzione "in ragione delle caratteristiche sostanziali dell’attività medesima che non risulta (va) avere assunto i tratti dell’imprenditorialità, avuto anche riguardo alla modesta entità dei corrispettivi richiesti inferiori a costi di analoga natura";

c) che, a mente dell’art.7 comma 2 bis del D.L. n.203/2005 (entrato in vigore il 2.12.2005) era stato disposto che l’esenzione "si intende applicabile all'attività...a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse", disposizione che era stata poi sostituita dall’art. 39 della legge n. 223/2006 che aveva previsto (ribaltando la logica sottesa) la limitazione alle attività che non avessero esclusiva natura commerciale.

Roma Capitale ha interposto ricorso per cassazione (del quale non è fornita la prova del completamento dell’attività notificatoria) affidato ad un unico motivo. La parte contribuente non si é difesa. La causa è stata riassegnata ad altro relatore con decreto prot. N. 97/VI/16 dell’11 Luglio 16.

Tanto premesso, si osserva che la notificazione del ricorso per cassazione è stata richiesta il 12 dicembre 2014 (v. relata in calce con ricevute di spedizione) e dunque tempestivamente rispetto alla scadenza del termine di cui all’art. 327 c.p.c. nel testo vigente con la sospensione dei termini in periodo feriale.

Ai fini della tempestività dell’impugnazione è sufficiente la prova della consegna dell'atto all’ufficiale giudiziario per l'esecuzione della notifica, mentre la prova dell'avvenuto perfezionamento di quest'ultima può essere data anche in un momento successivo, fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al comma 1, ovvero fino all'adunanza della Corte in camera di consiglio prevista dall'art. 380 bis c.p.c. (Cassazione civile sez. un., 12 maggio 2010, n. 11429).

Nulla ha depositato la parte ricorrente e dunque va dichiara l’inammissibilità del suo ricorso, atteso che neppure nell’archivio informatico della cancelleria risulta alcunché.

Peraltro, anche in caso di eventuale esito negativo della notificazione dell'impugnazione per causa non imputabile al notificante (nella specie neppure invocata), l'inammissibilità non si sarebbe determinata solo ove la notificazione fosse stata rinnovata entro un sollecito lasso di tempo dalla precedente (Cassazione civile sez. II, 21 novembre 2006, n. 24702; Cassazione civile sez. un. 24 luglio 2009, n. 17352).

Nulla di tutto ciò risulta, non avendo la difesa di parte neppure presenziato all’odierna adunanza camerale.

Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposto per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificare, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 -bis del medesimo art. 13.