Prassi - MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Circolare 29 dicembre 2016, n. 41

Ottava procedura di salvaguardia: legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 297 del 21 dicembre 2016 (S.O. n. 57/L) - Costituzione Commissioni presso gli Ispettorati territoriali del lavoro per l’esame delle ISTANZE di accesso ai benefici pensionistici - Fasi e modalità operative - Schema di ISTANZA

 

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 297 del 21 dicembre 2016 (S.O. n. 57/L), la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019".

In particolare, i commi da 214 a 216 dell’art. 1 della legge citata prevedono le condizioni necessarie affinché alle categorie di lavoratori negli stessi riportate - che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 - continuino ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Ai fini dell'accesso al beneficio, alcune categorie di lavoratori individuati dal predetto comma 214 rientrano, secondo quanto previsto dal successivo comma 216, nelle competenze delle Direzioni territoriali del lavoro.

Sotto tale profilo, vanno tenuti presente, da un lato, quanto previsto dall’art. 22, comma 4, del dPCM 23 febbraio 2016, il quale prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sarà individuata la data, ormai imminente, di inizio dell’operatività dell’Ispettorato nazionale del lavoro e di contestuale cessazione dell’attività delle Direzioni interregionali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’altro, l’art. 11, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, il quale dispone che: " Ogni riferimento alle direzioni interregionali, regionali o territoriali del lavoro contenuto in provvedimenti di legge o in norme di rango secondario è da intendersi, in quanto compatibile, alla sede territorialmente competente dell'Ispettorato.".

Su tale aspetto sono stati sentiti il Capo dell’Ufficio legislativo e la Direzione generale per l'attività ispettiva e pertanto si segnala che ogni riferimento alle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro, contenuto anche nella presente circolare, è da intendersi ai corrispondenti Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro, una volta iniziata operatività dell’Ispettorato nazionale. Puntualizzato ciò, i soggetti interessati dalle procedure di cui al presente atto risultano essere quelli individuati dalle lettere d), e) ed f) del medesimo articolo 1, comma 214, della legge n. 232 del 2016, di seguito riportati.

- Comma 214, lettera d): lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 entro l’ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decretolegge (trattasi di lavoratori cessati per accordi individuali o collettivi o risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro);

- comma 214, lettera e): lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro l’ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

- comma 214, lettera f): lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge. Sono esclusi da tale categoria i lavoratori del settore agricolo e i lavoratori con qualifica di stagionali.

I lavoratori di cui alle predette lettere dell’articolo 1, comma 214, della legge n. 232 del 2016, devono presentare le richieste di accesso al beneficio, nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 216, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla data di entrata in vigore (1° gennaio 2017) della stessa legge e, dunque, entro il 2° marzo 2017, nonché secondo le modalità di seguito descritte.

In ordine alle categorie di soggetti di cui alla lettera d):

- l'ISTANZA dei soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c. deve essere presentata presso l’Ispettorato territoriale del lavoro corrispondente alla Direzione territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;

- l’ISTANZA, negli altri casi, deve essere presentata presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore.

In merito alla categoria di soggetti di cui alla lettera e):

- l’ISTANZA deve essere presentata presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente in base alla residenza dell’istante.

In relazione alla categoria di soggetti di cui alla lettera f):

- l’ISTANZA deve essere presentata presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.

Si segnala che il richiamato comma 216 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, stabilisce, tra l’altro, che "Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. ...(omissis)".

Al riguardo, si rammenta che, per quanto concerne l’esame delle ISTANZE di concessione del beneficio, il decreto ministeriale 14 febbraio 2014 innanzi indicato prevede, all’art. 6, comma 1, che lo stesso compete alle Commissioni di cui:

- all’art. 4, comma 6, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° giugno 2012;

- all’art. 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’8 ottobre 2012;

- all’art. 6, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 22 aprile 2013.

Pertanto, in ordine alla composizione delle citate Commissioni, si rimanda a quanto contenuto nei suddetti DD.MM., rispettivamente del 1° giugno 2012, dell’8 ottobre 2012, del 22 aprile 2013 e del 14 febbraio 2014.

Ciò premesso, per favorire la più celere attuazione delle disposizioni della legge n. 232 del 2016, in considerazione della rilevanza sociale delle situazioni tutelate, a seguito delle consuete intese con le Direzioni Generali che leggono per conoscenza, i dirigenti responsabili dei singoli Ispettorati territoriali si attiveranno, con la massima urgenza, per costituire, come per le altre procedure di salvaguardia, le Commissioni di cui sopra, assumendo le determinazioni necessarie ed acquisendo, altresì, da parte dei Direttori provinciali delle sedi territoriali dell’INPS, le designazioni dei relativi rappresentanti.

Inoltre, tenuto conto che le ISTANZE presentate dai lavoratori potranno pervenire alla posta elettronica certificata di codesti Uffici o all’indirizzo e-mail dedicato o, in via alternativa, tramite posta Raccomandata A/R, i Direttori degli Ispettorati territoriali del lavoro dovranno provvedere, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente, a nominare il responsabile del procedimento per la ricezione delle ISTANZE medesime.

Gli Ispettorati interregionali del lavoro assicureranno il necessario coordinamento di livello territoriale.

Al riguardo, i Direttori degli Ispettorati interregionali del lavoro trasmetteranno alla Direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio - UPD, i nominativi dei componenti le Commissioni, nonché dei Responsabili del procedimento con riferimento Alle singole DTL presenti nel territorio interregionale.

Al fine di consentire correntezza nella procedura amministrativa, si chiede ai dirigenti ed al personale delle aree funzionali delle strutture territoriali ogni possibile, apprezzata collaborazione, assicurando il necessario supporto, informazione e chiarimento all’utenza per l’agevole attuazione delle disposizioni normative di cui trattasi.

Al fine dell’uniforme procedimentalizzazione delle relative attività, si trasmettono, in allegato, le "Fasi e modalità operative" connesse all’attuazione delle disposizioni di interesse, unitamente alla seguente modulistica:

- modello di ISTANZA di ammissione ai benefici;

- n. 3 modelli di dichiarazione sostitutiva di certificazione;

- modello di decisione di accoglimento della Commissione;

- modello di decisione di non accoglimento della Commissione.

La presente Circolare, su cui è stato acquisito il parere l’Ufficio Legislativo del Ministero, è pubblicata sul sito internet e sulla intranet ministeriale.

La relativa modulistica ed il modello di ISTANZA sono disponibili sul sito www.lavoro.gov.it in formato pdf editabile.

 

Allegato

 

FASI E MODALITA’ OPERATIVE

 

- Avvio del procedimento

I soggetti che possono accedere al beneficio ai sensi delle lettere d), e) ed f) dell’art. 1, comma 214, della legge n. 232 del 2016, devono produrre ISTANZA all’Ispettorato territoriale del lavoro competente individuato secondo i criteri di seguito indicati, nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, pubblicata nella G.U. - Serie Generale - n. 297 del 21 dicembre 2016 (S.O. n. 57/L).

 

- Modalità di trasmissione

Le ISTANZE potranno essere trasmesse, dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (es. patronati ex lege n. 152/2001; consulenti del lavoro/dottori commercialisti ex lege n. 12/1979), ai competenti Ispettorati territoriali del lavoro all’indirizzo di posta elettronica certificata dei medesimi o all’indirizzo di posta elettronica dedicato o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R.

 

- Presentazione dell’ISTANZA

L’ISTANZA di accesso ai benefici di cui all’art. 1, comma 214, della legge n. 232 del 2016, dovrà contenere gli elementi identificativi del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale), gli elementi identificativi dell’azienda o P.A. presso la quale ha prestato l’ultimo servizio e l’esatta individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l’accesso ai benefici medesimi. In ogni caso la domanda dovrà essere corredata da copia di un documento di identità.

I soggetti di cui alla lettera d) dell’art. 1, comma 214, della legge n. 232 del 2016 ( lavoratori di cui all’articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ovverosia soggetti il cui rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi, ovvero sia cessato per risoluzione unilaterale), unitamente all’ISTANZA dovranno produrre:

- apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa ovvero allo svolgimento, dopo la cessazione, di attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

- copia dell’accordo individuale o collettivo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero copia della risoluzione unilaterale che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro medesimo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011.

I lavoratori di cui alla lettera d) dell’art. 1, comma 214, della legge n. 232 del 2016 conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie ai soggetti competenti sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, secondo quanto previsto, da ultimo, dall’art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 14 febbraio 2014, come richiamato dall’art. 1, comma 216, della legge n. 232 del 2016.

I soggetti di cui alla lettera e) dell’art. 1, comma 214, della legge n. 232 del 2016 ( lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’art. 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al d.lgs. 151/2001, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro l’ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011), unitamente all’ISTANZA dovranno produrre:

- apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, relativa al provvedimento di congedo previsto dall’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del reperimento del medesimo.

I soggetti di cui alla lettera f) dell’art. 1, comma 214, della legge n. 232 del 2016, (lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato), i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decretolegge n. 201 del 2011, entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011. Sono esclusi da tale categoria i lavoratori del settore agricolo e i lavoratori con qualifica di stagionali.

Unitamente all’ISTANZA dovranno produrre:

- apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000, relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa ovvero alla mancata rioccupazione a tempo indeterminato;

- copia della documentazione che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011.

Nelle ISTANZE, i lavoratori di cui alle lettere d), e) ed f) dell’art. 1, comma 214, della legge n. 232 del 2016 dovranno dichiarare di essere consapevoli che la procedura di ammissione al beneficio è subordinata alla conclusione delle attività di monitoraggio svolte dall’INPS, come previsto dal comma 216 del medesimo articolo.

- Criteri di individuazione degli Ispettorati territoriali del lavoro competenti a ricevere le ISTANZE

- Nelle ipotesi di cui alla lettera d) dell’art. 1, comma 214, della legge n. 232 del 2016, gli Ispettorati competenti a ricevere le ISTANZE sono individuate in base ai seguenti criteri:

- presso l’Ispettorato territoriale del lavoro corrispondente alla Direzione territoriale del lavoro innanzi alla quale sono stati sottoscritti gli accordi individuali;

- residenza del lavoratore cessato negli altri casi e nell’ipotesi di accordi collettivi.

Nelle ipotesi di cui alle lettere e) ed f) dell’art. 1, comma 214, della legge n. 232 del 2016, gli Ispettorati territoriali del lavoro competenti a ricevere le ISTANZE sono individuate in base alla residenza degli istanti.

- Commissioni per l’esame delle ISTANZE

Nel rispetto di quanto già previsto dai decreti interministeriali rispettivamente del 1° giugno 2012, dell’8 ottobre 2012, del 22 aprile 2013 e del 14 febbraio 2014, vengono istituite presso gli Ispettorati territoriali del lavoro competenti a ricevere le ISTANZE, specifiche Commissioni con il compito di esaminare le ISTANZE pervenute e rilasciare le relative decisioni di accoglimento o di non accoglimento.

- Il Dirigente dell’Ispettorato territoriale del lavoro istituisce, con proprio decreto, la Commissione, nominando, per quanto attiene alla composizione, due funzionari dell’Ispettorato territoriale ed un funzionario dell’INPS designato dal Direttore provinciale della sede dell’Istituto.

- Le funzioni di Presidente della Commissione saranno assolte da uno dei due membri designati dall’Ispettorato territoriale.

- La Commissione, validamente costituita ed insediata, definirà la calendarizzazione delle sedute, tenuto conto dell’entità e del flusso delle ISTANZE.

- Il Presidente provvederà a convocare i componenti della Commissione, trasmettendo agli stessi l’elenco delle ISTANZE da esaminare.

- In fase istruttoria, la Commissione procederà al controllo dei requisiti formali e sostanziali dell’ISTANZA, verificando l’idoneità della documentazione prodotta a corredo della stessa e provvedendo al riscontro di quanto dichiarato in autocertificazione.

- Le decisioni della Commissione dovranno essere assunte entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle ISTANZE.

- Le decisioni nell’ipotesi di non accoglimento dell’ISTANZA dovranno riportare idonea motivazione.

- L’esito favorevole dovrà essere tempestivamente comunicato alla competente Direzione provinciale dell’INPS anche con modalità telematica e, preferibilmente, a mezzo PEC.

- In caso di rigetto, la decretazione dovrà essere preceduta dalla comunicazione all’istante di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

- Il soggetto destinatario del provvedimento di rigetto potrà, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, ricorrere in via amministrativa, proponendo istanza di riesame innanzi all’Ispettorato territoriale del lavoro presso cui è stata presentata l’ISTANZA.