Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Parere 19 dicembre 2016, n. 401382

Legge 15 gennaio 1992, n. 21 recante: "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea." come modificata dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 - Art. 10 "Sostituto alla guida"

 

Si fa riferimento alla vs. nota prot. n. 244449 del 10 maggio 2016 con la quale si chiede il parere dello scrivente riguardo la possibilità di iscrivere all’albo delle imprese artigiane il sostituto alla guida del taxi, con contestuale sospensione del soggetto titolare della licenza, nei casi in cui il rapporto tra il titolare della licenza del servizio taxi ed il sostituto sia regolato da un contratto di gestione, modalità prevista dall’art. 10, comma 3, della legge n. 21/92 riportata in oggetto.

Occorre premettere che l'artigianato è materia di esclusiva competenza regionale e, nello specifico, la Regione Lazio con la nuova L.R. 17 febbraio 2015 ed il recente regolamento di attuazione 4 agosto 2016, n. 17 ha disciplinato la gestione dell’albo delle imprese artigiane ed i relativi procedimenti di iscrizione, modifica e cancellazione, adeguando, tra l’altro, la normativa regionale alle disposizioni sull’obbligo di presentare l’istanza di iscrizione all’albo artigiani mediante una comunicazione unica per la nascita dell’impresa previsto dall’art. 9-bis del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7 (convertito dalla l. 2 aprile 2007, n. 40).

Tuttavia, nel rispetto delle suddette competenze esclusive della regione sulla materia, si ritiene di poter rappresentare quanto segue.

Si ricorda preliminarmente che ai sensi del previgente art. 10 ("Sostituzione alla guida") della suddetta legge nazionale, i titolari della licenza per l'esercizio del servizio di taxi potevano essere sostituiti "temporaneamente" alla guida del taxi, per un periodo non superiore ai 6 mesi, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea previsto dall’articolo 6 della medesima legge, solo in presenza di particolari cause, certe e documentabili: motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio, chiamata alle armi, per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui, sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida, incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

Il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 36, comma 2, lett. c), conferma il suddetto termine tassativo di 6 mesi per la durata del contratto, modifica il primo comma del su citato art. 10 e reca una nuova disciplina per la sostituzione alla guida dei titolari di licenza di taxi, prevedendo che questa sia di fatto sempre possibile, in quanto ne estende l’utilizzo anche al semplice ambito dell’orario del turno integrativo o del turno assegnato, purchè effettuata "... da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente ...".

Non sono state modificate, invece, le disposizioni della legge quadro relative alla disciplina del rapporto tra titolare della licenza di taxi ed il suo sostituto. Tale rapporto può essere regolato "... con contratto di lavoro a tempo determinato e a tal fine l’assunzione del sostituto è equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto ..." oppure mediante "... un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi." (art. 10, comma 3, della l. n. 21/1992).

Codesta Commissione chiede, pertanto, se sia possibile "... iscrivere all’albo delle imprese artigiane il sostituto che ha stipulato un contratto di gestione con contestuale sospensione dell’iscrizione del titolare della licenza."

A parere dello scrivente, in primo luogo, sarebbe opportuno considerare oltre alla durata del contratto, la reale volontà delle parti ai fini dell’inquadramento del rapporto e accertare che all’interno del contratto di gestione, non siano presenti clausole con le quali l’imprenditore artigiano, nella sua qualità di titolare di impresa artigiana iscritta all’Albo, possa aver delegato al sostituto, in tutto od in parte, la diretta responsabilità, tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla direzione e gestione dell’impresa stessa come prevede l’art. 2, comma 1 della legge-quadro per l’artigianato 8 agosto 1985, n. 443.

In tal caso è indubbio che l’imprenditore perderebbe i requisiti di artigianalità e quindi la titolarità dell’impresa artigiana. Inoltre, potendo essere inteso anche come una sorta di "affitto di licenza", ci si chiede se tale contratto di gestione non sia in contrasto con le disposizioni comunali sulla disciplina dei servizi pubblici non di linea, con possibili ripercussioni anche riguardo la stessa titolarità della licenza per il servizio di taxi.

Si concorda, quindi, con le considerazioni rappresentate a tale proposito da codesta Commissione nella predetta nota circa l’impossibilità di riconoscere la qualifica di imprenditore artigiano "... che, al contrario presuppone l’assunzione totale da parte dello stesso di tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla direzione e gestione dell’impresa."

Né peraltro, sembrerebbe possibile, nel caso in esame, separare semplicemente l’imprenditore dall’impresa artigiana, nella considerazione che ai sensi dell’art. 5, comma 1 della legge è l’impresa artigiana il soggetto tenuto ad iscriversi all’AIA e non l’imprenditore, il quale, stante il quesito posto, potrebbe essere semplicemente sostituito temporaneamente da chiunque in possesso dei requisiti previsti dalla legge, senza che per questa ragione l’impresa perda i requisiti di artigianalità e debba essere cancellata dall’albo.

Tale dissociazione tra l’imprenditore e l’impresa artigiana, se, come sembra, può essere considerata ammissibile da codesta CRA in relazione alla normativa sull’artigianato, a parere dello scrivente, sembra essere in conflitto con le disposizioni della legge-quadro n. 21/92.

Infatti l'art. 7, comma primo, prevede che i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi ... "al fine del libero esercizio della propria attività...", debbano essere iscritti, " ...nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane ...". Se ne può desumere, pertanto, che la figura dell'imprenditore artigiano prevista dall'art. 1 della legge n. 443/85, è incardinata alla licenza rilasciata dal Comune: il tassista è imprenditore artigiano, in quanto intestatario di licenza per l’esercizio di servizio di taxi, ed in qualità di titolare assume la piena responsabilità dell’impresa artigiana da lui condotta, con tutti gli oneri ed i rischi inerenti la sua direzione e gestione. Sembrerebbe indubbio, quindi, che l’iscrizione all’albo, per espressa disposizione di legge, sia prevista solo per il titolare di licenza.

In considerazione della possibilità di utilizzo del sostituto anche nel ristretto ambito dei turni integrativi o assegnati, non sembra possibile, d'altra parte, alcuna alternanza temporanea, - per brevi periodi e comunque mai per periodi superiori a sei mesi -, tra titolare e sostituto, in quanto la legge n. 21/92 non sembra prevederlo e disciplina solo due tipologie di "cessione" della licenza, alle quali si accenna solo a titolo informativo: nel caso di conferimento per recesso del socio (art. 7 commi 2 e 3) "la licenza ... non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso", mentre la trasferibilità della licenza (art. 9 comma 3) prevede invece che, al titolare che abbia trasferito la licenza "... non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo 5 anni dal trasferimento della prima."

Inoltre, poiché l’'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, deve intendersi costitutiva di tutti gli effetti giuridici che la legge ricollega al possesso della qualifica di impresa artigiana, si osserva che tale alternanza temporanea titolare/sostituto dovrebbe avere effetto, tra l’altro, anche sugli obblighi concernenti l'applicazione della normativa previdenziale, assistenziale, fiscale, nonché sui benefici derivanti da agevolazioni e incentivi, sia statali che regionali.

Non sembra ipotizzabile, pertanto, ai fini dell’iscrizione del sostituto nell’AIA con contestuale sospensione del titolare della licenza "...un trasferimento temporaneo della licenza che si sostanzierebbe in una cessione d’azienda ..." di cui si fa menzione nella suddetta nota, in quanto tale cessione, di durata comunque non superiore a 6 mesi, si porrebbe in contrasto con la legge statale, nonché, presumibilmente, con le disposizioni regionali e comunali emanate in attuazione della norma nazionale.

Viste le considerazioni che precedono, a parere dello scrivente, la sostituzione alla guida, qualsiasi sia la forma contrattuale scelta dall’imprenditore artigiano per regolare il rapporto, dovrebbe intendersi svolta per conto del titolare della licenza, il quale mantiene la titolarità dell’impresa che conduce, nonchè tutti gli obblighi che ne discendono, fermo restando la responsabilità del sostituto derivante dall’effettivo svolgimento del servizio.

Si rammenta a tale proposito che l’art. 4 della legge-quadro sull’artigianato n. 443/85 definisce "prestazione d’opera" il servizio reso dal personale dipendente diretto personalmente dall’imprenditore artigiano. Si ritiene che tale collaborazione prestata in qualità di sostituto alla guida del titolare, possa assumere le caratteristiche previste per il prestatore di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 c.c.

In conclusione, l’obiettivo dell’articolo 10 della legge n. 21 del 1992, a giudizio dello scrivente, è quello di consentire, nei casi individuati dalla norma, il mantenimento della titolarità della licenza quando l’imprenditore artigiano sia impossibilitato a svolgere l'attività per la quale la licenza stessa è stata rilasciata, ovvero quando il sostituto sia impiegato, su disposizione del comune, per coprire turni integrativi o ampliare l’orario assegnato, nel rispetto dell’orario massimo di lavoro stabilito dalle norme vigenti per singolo conducente, al fine di assicurare il tempestivo adeguamento del servizio per eventi straordinari o periodi di possibile incremento della domanda come prevede anche l’art. 6 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla l. 4 agosto 2006, n. 248.

Codesta Commissione, infine, segnala disomogeneità di comportamenti da parte delle "... diverse Camere di commercio italiane ... in quanto in talune Regioni si provvede all’iscrizione al registro delle imprese del sostituto, in altre no, in altre ancora si iscrive il sostituto solo qualora il contratto di gestione abbia durata semestrale...".

Si osserva preliminarmente che l’iscrizione all’AIA di una impresa artigiana è disciplinato dall’art. 9-bis del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, - articolo inserito dall'art. 6, comma 2, lett. f-sexies), d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 -, ai sensi del quale "Ai fini dell’avvio dell’attività d’impresa ... l’interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell’impresa ..." di cui all’art. 9 del suddetto d.l. n. 7/07 (comma 1).

La dichiarazione di cui sopra, per l’impresa (individuale) esclusivamente artigiana "... determina l’iscrizione dall’albo imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l’annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese."

La norma affida poi alle regioni la disciplina relativa alle "... procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, ... nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati ...".

La predetta annotazione dell’impresa artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese, nonché le successive denunce di modifica e cessazione sono disciplinate dall’art. 2 del d.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, nonché dall’art. 19 ("Annotazione dell’impresa artigiana") del Regolamento 7 dicembre 1995, n. 581. Quest’ultimo provvedimento non prevede alcuna valutazione discrezionale da parte degli uffici camerali, che devono limitarsi ad eseguire le annotazioni così come comunicate dalla Commissione per l’artigianato, provinciale o regionale che sia o a da altro soggetto delegato dalla regione.

Pertanto, le differenti posizioni rilevate da codesta Commissione, nella gestione delle richieste di iscrizione della figura del sostituto alla guida, potrebbero essere attribuite alle autonome valutazioni dei singoli organismi competenti, regionali o che operano su delega della regione, responsabili della tenuta dell’albo imprese artigiane.