Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 novembre 2017, n. 26234

Tributi - IVA - Dichiarazione annuale presentata in ritardo - Credito maturato - Detraibilità con la dichiarazione per l'annualità successiva - Sussiste

Rilevato che

Con sentenza in data 21 luglio 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 19564/2/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso della A.G. srl contro la cartella di pagamento IVA 2008. La CTR osservava in particolare che era legittimo il metodo accertativo utilizzato (iscrizione diretta a ruolo ex art. 54 bis, d.P.R. 633/1972) e che trattandosi di credito IVA relativo ad un periodo di imposta per la quale la dichiarazione annuale doveva considerarsi omessa, in quanto tardiva, il credito medesimo non poteva essere compensato con la dichiarazione per l'annualità successiva, ma soltanto chiesto a rimborso, nelle forme e nei termini di legge.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo quattro motivi.

L' Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contradditorio orale.

 

Considerato che

 

Con il primo ed il secondo motivo —ex art. 360, primo comma, nn. 3-4, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia rispettivamente l'omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato interno in relazione alla forma accertativa utilizzata in concreto dall'Ente impositore, quale riconosciuta illegittima dalla CTP, e comunque l'omesso rilievo del giudicato stesso da parte della CFR.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono infondate.

A ben vedere infatti, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, nell'atto di appello dell'Agenzia delle entrate, ufficio locale, vi sono precisi, ancorchè sintetici, riferimenti alla illegittimità della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli anche sul punto della tipologia accertativa (iscrizione diretta a ruolo, invece che, come eccepito nel ricorso originario, emissione di apposito avviso di accertamento), la cui legittimità viene espressamente riaffermata, dunque con ciò contrastandosi la pronuncia gravata.

Deve quindi ritenersi che tale statuizione della medesima sia stata oggetto di appello e che quindi nessun giudicato interno si sia concretizzato.

Quanto alla denuncia di omessa pronuncia sul punto de quo, va ribadito che «Il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale .. non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte» (Sez. 6 - 2, Sentenza n. 321 del 12/01/2016, Rv. 638383 - 01).

Con il terzo motivo --ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione degli art. 36 bis, d.P.R. 600/1973, 54 bis, d.P.R. 633/1972, poiché la CTR ha comunque affermato la validità del recupero del credito fiscale mediante iscrizione a ruolo diretta.

La censura è infondata.

Va infatti ribadito che «In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del d.P.R. n. 633 del 1972, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l'eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili» (Sez. U, Sentenza n. 17758 del 08/09/2016, Rv. 640942 - 01).

La sentenza impugnata è conforme a tale principio di diritto e non merita dunque cassazione in relazione al motivo de quo.

Con il quarto motivo —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione degli artt. 36 bis, d.P.R. 600/1973, 54bis, d.P.R. 633/1972, 21, d.lgs. 546/1992, 38, d.P.R. 602/1973, poiché la CTR ha affermato la non detraibilità del credito IVA in questione e quindi la fondatezza della pretesa erariale portata dalla cartella esattoriale impugnata.

La censura è fondata.

Oltre al richiamato arresto giurisprudenziale di cui alla sentenza delle SU di questa Corte n. 17758 del 2016, va anche richiamato e ribadito il coevo principio di diritto che «La neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili» (Sez. U, Sentenza n. 17757 del 08/09/2016, Rv. 640943 - 01).

La sentenza impugnata contrasta radicalmente con i principi di diritto espressi in entrambi questi arresti giurisprudenziali.

Il ricorso va dunque accolto in relazione al quarto motivo, rigettati il primo, il secondo ed il terzo, la sentenza impugnata va cassata e, decidendosi nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va accolto il ricorso originario della società contribuente.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo, il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.