Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 10 agosto 2016

Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati

 

Art. 1

Oggetto

 

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il presente decreto ha ad oggetto:

a) l'individuazione della capacità attuale di trattamento nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati in esercizio al mese di novembre 2015;

b) l'individuazione della capacità potenziale di trattamento nazionale, riferita agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati autorizzati e non in esercizio al mese di novembre 2015;

c) l'individuazione, per macroaree e per regioni, degli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare o da potenziare per coprire il fabbisogno residuo nazionale di trattamento dei medesimi rifiuti.

 

Art. 2

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) impianti di incenerimento: gli impianti che rispondono alla definizione di cui all'art. 237-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che sono autorizzati:

i. all'esercizio delle operazioni di smaltimento indicate nella lettera D10, dell'allegato B, della Parte IV del predetto decreto;

oppure

ii. all'esercizio delle operazioni di recupero indicate nella lettera R1, dell'allegato C della Parte IV del predetto decreto;

b) impianti autorizzati: impianti che hanno ottenuto il rilascio dei provvedimenti autorizzatori ai sensi del Titolo III-bis, della Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero ai sensi dell'art. 208 del medesimo decreto.

 

Art. 3

Elenco degli impianti di incenerimento in esercizio

 

1. L'elenco degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), con l'indicazione espressa per ciascun impianto della capacità di trattamento autorizzata e quella relativa al trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, è riportato nella Tabella A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. La predetta tabella individua, altresì, secondo il procedimento riportato nell'allegato I, la capacità nazionale complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati in esercizio al mese di novembre 2015.

 

Art. 4

Elenco degli impianti di incenerimento autorizzati non in esercizio

 

1. L'elenco degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), con l'indicazione espressa per ciascun impianto della capacità potenziale di trattamento e della localizzazione su base regionale è riportato nella tabella B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. La predetta tabella individua, altresì, secondo il procedimento riportato nell'allegato I, la capacità potenziale nazionale di trattamento derivante dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati autorizzati e non in esercizio al mese di novembre 2015.

 

Art. 5

Individuazione degli impianti da realizzare o da potenziare per soddisfare il fabbisogno residuo nazionale

 

1. L'individuazione del numero e della capacità degli impianti di incenerimento con recupero energetico dei rifiuti urbani e assimilati da realizzare o da potenziare tenendo conto della programmazione regionale, per soddisfare il fabbisogno residuo nazionale di trattamento, come individuato nell'allegato II, è riportata nella tabella C, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. In attuazione dei principi indicati nell'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come esplicitati nell'allegato III, la predetta tabella individua, altresì, le regioni in cui realizzare o potenziare gli impianti necessari a soddisfare il fabbisogno nazionale e le relative capacità.

 

Art. 6

Disposizioni finali

 

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, gli impianti individuati nelle Tabelle A, B e C costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale e realizzano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantendo la sicurezza nazionale nell'autosufficienza del ciclo di gestione integrato dei rifiuti, così come richiesto dall'art. 16 della direttiva 2008/98/CE.

2. Al fine di garantire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza e nel rispetto delle finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le minori capacità di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in ragione delle politiche di cui al comma 6, sono ridistribuite all'interno della stessa macroarea secondo i criteri generali e le procedure di individuazione esplicitati nell'allegato III.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno, le regioni e le province autonome possono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una richiesta di aggiornamento del fabbisogno residuo regionale di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati individuato nell'allegato II. La richiesta è presentata in presenza di nuova approvazione di piano regionale di gestione dei rifiuti o dei relativi adeguamenti, ai sensi dell'art. 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o di variazioni documentate del fabbisogno riconducibili:

a) all'attuazione di politiche di prevenzione della produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata;

b) all'esistenza di impianti di trattamento meccanico-biologico caratterizzati da una efficienza, in valori percentuali, di riciclaggio e recupero di materia, delle diverse frazioni merceologiche superiori rispetto ai valori indicati nell'allegato II;

c) all'utilizzo di quantitativi di combustibile solido secondario (CSS) superiori a quelli individuati nell'allegato II;

d) ad accordi interregionali volti a ottimizzare le infrastrutture di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati.

4. La richiesta, adeguatamente motivata, è indirizzata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e reca in allegato la seguente documentazione:

a) documento contenente dati attestanti la prevista diminuzione, rispetto ai livelli dell'anno precedente, della produzione di rifiuti attesa in attuazione del piano regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti adottato ai sensi dell'art. 199 del decreto 3 aprile 2006, n. 152;

b) il modello unico di dichiarazione ambientale presentato per l'anno precedente;

c) l'autorizzazione dell'impianto produttivo attestante il quantitativo potenziale utilizzabile nel medesimo impianto.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste di cui al comma 4, esaminata la documentazione, propone le necessarie modifiche del presente decreto, secondo il procedimento di cui all'art. 35, comma 1, del decreto-legge del 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

6. Per le modifiche di cui al comma 5 si tiene conto anche delle politiche in atto relative alla dismissione di impianti o alla riduzione di capacità di incenerimento per le sole regioni e province autonome, esplicitate nell'allegato III, caratterizzate da una sovracapacità di trattamento rispetto al relativo fabbisogno di incenerimento.

7. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Tabella A

ELENCO DEGLI IMPIANTI DI INCENERIMENTO IN ESERCIZIO

 

REGIONE

PROVINCIA

LOCALITÀ

N° Linee

Carico termico

CAPACITÀ ORARIA AUTORIZZATA

CAPACITÀ DI TRATTAMENTO AUTORIZZATA

CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

MW

t/h

t/anno

t/anno

1 Piemonte TO Torino 3 206,25 67,5 526.500 526.500
2 Lombardia BG Bergamo 1 48 9 75.000 62.000
3 Lombardia BS Brescia 3 304,5 98,1 981.837 630.000
4 Lombardia VA Busto Arsizio 2 61 16,67 116.000 93.000
5 Lombardia CO Como 2 39 13,41 100.000 80.000
6 Lombardia PV Corteolona 1 34 9 75.000 63.000
7 Lombardia CR Cremona 2 35,6 9 72.000 58.000
8 Lombardia BG Dalmine 2 55,8 18,46 151.372 144.500
9 Lombardia MB Desio 2 41 11,5 91.000 60.000
10 Lombardia MI Milano 3 184,6 60 480.000 475.400
11 Lombardia PV Parona 2 147,8 33,6 380.000 340.000
12 Lombardia MI Sesto S. Giovanni 3 31,4 9,12 72.000 71.700
13 Lombardia MI Trezzo d’Adda 2 82,4 25 199.600 185.600
14 Lombardia LC Valmadrera 2 45,29 15,6 123.000 87.000
15 Trentino Alto-Adige BZ Bolzano 1 58,9 16,25 130.000 100.000
16 Veneto PD Padova 3 79,86 25 170.000 170.000
17 Veneto VI Schio 3 39,3 9,67 82.000 82.000
18 Friuli Venezia-Giulia TS Trieste 3 67,3 25,5 197.000 152.300
19 Emilia-Romagna RN Coriano 1 46,5 16 125.000 91.606
20 Emilia-Romagna FE Ferrara 2 55,8 18 130.000 88.900
21 Emilia-Romagna FC Forlì 1 46,5 20 120.000 120.000
22 Emilia-Romagna BO Granarolo dell’Emilia 2 81,4 25 220.000 165.000
23 Emilia-Romagna MO Modena 1 78 30,5 180.000 140.636
24 Emilia-Romagna PC Piacenza 2 45,5 15 120.000 84.875
25 Emilia-Romagna RA Ravenna 1 27,9 6 56.500 56.000
26 Emilia-Romagna Parma Parma 2 71,32 16,25 130.000 99.302
Totale Nord 52 2.014,92 619,13 5.103.809 4.227.319
27 Toscana AR Arezzo 1 14,5 5,8 42.000 42.000
28 Toscana LI Livorno 2 31,25 7,5 64.800 64.800
29 Toscana PT Montale 3 23 8,1 50.550 50.000
30 Toscana PI Ospedaletto 2 20,5 6,7 65.000 52.000
31 Toscana SI Poggibonsi 3 34,9 9,37 70.000 66.000
32 Lazio RM Colleferro 1 52 12 110.000 80.000
33 Lazio RM Colleferro 1 52 12 110.000 80.000
34 Lazio FR S. Vittore del Lazio 2 108 28,8 224.480 224.480
Totale Centro 15 336,15 90,27 736.830 659.280
35 Molise IS Pozzilli 1 49,9 12 93.500 93.500
36 Campania NA Acerra 3 340 81 600.000 600.000
37 Calabria RC Gioia Tauro 2 60 16 120.000 120.000
38 Basilicata PZ Melfi 1 18,7 9,3 30.000 30.000
39 Sardegna CA Capoterra 3 56,6 19,48 140.256 140.000
40 Sardegna NU Macomer 2 17,5 6 43.200 40.000
Totale Sud e Isole 12 542,7 143,78 1.026.956 1.023.500
40 Capacità nazionale di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati in esercizio 79 2.893,77 (MW) 5.910.099 (t/anno)

Tabella B

ELENCO DEGLI IMPIANTI DI INCENERIMENTO AUTORIZZATI NON IN ESERCIZIO

 

REGIONE

PROVINCIA

LOCALITÀ

N° Linee

Carico termico

CAPACITÀ ORARIA AUTORIZZATA

CAPACITÀ DI TRATTAMENTO AUTORIZZATA

CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

MW

t/h

t/a

t/a

1 Toscana FI Sesto Fiorentino 2 65,2 24,80 198.400 198.400
2 Lazio RM Roma 2 236 38,4 182.500 182.500
3 Lazio FR S. Vittore del Lazio 1 52 12,5 98.750 98.750
4 Calabria RC Gioia Tauro 2 75 13,33 135.000 120.000
5 Puglia TA Statte 2 20,9 8,3 73.000 66.000
Capacità potenziale nazionale di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati non in esercizio 9 449,1 (MW) 665.650 (t/anno)

Tabella C

INDIVIDUAZIONE, LOCALIZZAZIONE E CAPACITÀ DEGLI IMPIANTI DA REALIZZARE O DA POTENZIARE PER SODDISFARE IL FABBISOGNO RESIDUO NAZIONALE

 

Macro Area Geografica

Nord

Centro

Sud

Sardegna

Sicilia

Totale

Fabbisogno residuo da soddisfare [t/a] Nullo 523.918 488.432 120.885 685.099 1.818.334
Numero di impianti da realizzare per macroaree 0 3 2 1 2 8
Individuazione della capacità e della localizzazione degli impianti da realizzare [t/a] 0 130.000 Umbria 300.000 Campania 101.000 690.000 1.741.000
190.000 Marche 120.000 Abruzzo
210.000 Lazio
Individuazione della capacità e della localizzazione degli impianti da potenziare [t/a] 0 0 70.000 Puglia 20.000 0 90.000
Fabbisogno impiantistico da realizzare [t/a] nullo 530.000 490.000 121.000 690.000 1.831.000

Allegato I

INDIVIDUAZIONE DELLA CAPACITÀ ATTUALE DI TRATTAMENTO NAZIONALE DEGLI IMPIANTI DI INCENERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI IN ESERCIZIO O AUTORIZZATI NON IN ESERCIZIO ALLA DATA NOVEMBRE 2015

 

L’individuazione della capacità attuale di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati è stata effettuata sulla scorta dei dati ISPRA e FederAmbiente del "RAPPORTO SUL RECUPERO ENERGETICO DA RIFIUTI URBANI IN ITALIA - ed. 2014".

I dati sono stati aggiornati sulla base delle indicazioni fornite dalle Regioni e dalle Province autonome e dai gestori degli impianti, all’esito delle riunioni tecniche della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2015 (1) e del 9 settembre 2015 (2).

Nel caso in cui l’autorizzazione di un impianto riportava una capacità di trattamento superiore a quella effettiva di esercizio dichiarata dal gestore, è stato assunto quale dato di riferimento la capacità di trattamento media per gli anni dal 2011 fino al primo trimestre 2015.

Alla capacità di trattamento annuale (espressa in tonnellate/anno) di ogni impianto è stata sottratta la capacità dedicata al trattamento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, compresi i rifiuti sanitari, diversi dalle frazioni di rifiuti derivanti dal trattamento preliminare dei rifiuti urbani e assimilati di ogni singolo impianto.

Il dato sulla capacità di trattamento dedicata ai rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, è stato individuato sulla base dei dati forniti dalle Amministrazioni regionali e in mancanza di questi sulla base dei dati indicati nelle autorizzazioni.

Gli elementi valutativi di cui sopra hanno portato all’elaborazione delle appendici sotto descritte:

In appendice I è riportata la capacità di trattamento degli impianti di rifiuti urbani e assimilati in esercizio e le capacità riferite al trattamento delle diverse frazioni di rifiuto.

In appendice II è riportata la capacità di trattamento degli impianti di rifiuti urbani e assimilati autorizzati ma non operativi o in fase di realizzazione e le capacità riferite al trattamento delle diverse frazioni di rifiuto.

Per l’elaborazione delle appendici I e II si è peraltro tenuto conto delle informazioni acquisite dalle Amministrazioni regionali e dai gestori degli impianti relativamente alle infrastrutture di Cà del Bue (VR), Castelnuovo di Garfagnana (LU), Pietrasanta (LU), Terni, Roma, Potenza, Rufina (FI), Sesto Fiorentino (FI), Scarlino (GR) Albano Laziale (RM), San Vittore del Lazio (FR), Gioia Tauro (RC), Massafra (TA), Statte (TA), Manfredonia (FG), Taranto e Busto Arsizio (VA).

In particolare, per l’impianto di Rufina (FI) la regione Toscana con nota acquista al prot. n. 12407 del 7 ottobre 2015 ha comunicato che "L'impianto, attualmente non è in esercizio, è autorizzato per un suo potenziamento da 12.000 t/a a 68.640 t/a. In attuazione al Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato il 18 novembre 2014 è stato ritenuto che non vi sia necessità di realizzare e mettere in esercizio tale impianto. A tale riguardo la Regione Toscana, l'AATO Centro, i Comuni e l'Azienda hanno concordato sulla sua non necessità di realizzazione (d.g.r.t. 412 del 7/04/2015). L'impianto non deve pertanto essere considerato tra le capacità potenziali di trattamento dei RU e assimilati attribuite alla Regione Toscana".

Per l’impianto di Sesto Fiorentino, la Città Metropolitana di Firenze, con Atto Dirigenziale n. 4688 del 23 novembre 2015, ha rilasciato, a favore della società Q.THERMO s.r.l., l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-sexies del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Per l’impianto di Busto Arsizio (VA), la società ACCAM spa ha comunicato - giusta nota prot. n. U2512 del 9 novembre 2015 - che "a seguito dell’Assemblea dei Soci di Accam spa [...] i comuni Soci hanno deliberato nell’atto di indirizzo programmatico la data improrogabile di spegnimento dell’impianto di incenerimento entro e non oltre il 31 dicembre 2017". Pertanto, l’impianto, alla data di novembre 2015, risulta essere in esercizio ai fini dell’individuazione della capacità attuale di trattamento.

Per l’impianto di Albano Laziale (RM), la regione Lazio ha comunicato - giusta nota prot. n. 667897 del 2 dicembre 2015 - "che il termine della validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione n. B3694 del 13/8/2009 è trascorso, la autorizzazione medesima si intende decaduta".

---

(1) All’esito della seduta tecnica del 20 marzo 2015, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha rappresentato la necessità di un aggiornamento dei dati tecnici relativi alle capacità di trattamento autorizzate per ogni singolo impianto rispetto al quadro ricognitivo riportato nella prima versione dello schema di D.P.C.M. ai sensi dell’articolo 35, comma 1 del d.l. 133/2014. Pertanto la competente Direzione Generale del MATTM ha richiesto con nota - prot. n. 4827/RIN del 5 maggio 2015 - la trasmissione da parte delle Regioni dei dati tecnici necessari ad aggiornare lo schema di decreto. Ha altresì richiesto con nota - prot. n. 6168/RIN del 28 maggio 2015 - ai gestori degli impianti di incenerimento di fornire tutte le informazioni necessarie all’aggiornamento dello schema di decreto convocando altresì i gestori stessi per l’assunzione diretta dei dati occorrenti.

(2) All’esito della seduta tecnica del 9 settembre 2015, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha rappresentato la necessità di un ulteriore rettifica di alcuni dati riportati (o presi a base dello) schema di D.P.C.M. ai sensi dell’articolo 35, comma 1 del d.l. 133/2014. Pertanto la competente Direzione Generale del MATTM ha richiesto con nota - prot. n. 11145/RIN del 15 settembre 2015 - la trasmissione da parte delle Regioni dei dati tecnici necessari al fine di rettificare i dati per il successivo aggiornamento dello schema.

Allegato II

INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO RESIDUO DI INCENERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

(Testo dell’allegato)

Allegato III

Individuazione degli impianti da realizzare o da potenziare per soddisfare il fabbisogno residuo nazionale di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati

 

Al fine di individuare gli impianti da realizzare o potenziare il comma 1 dell'art. 35 del decreto-legge n. 133 del 2014 ha stabilito i seguenti criteri generali:

a) progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale;

b) risoluzione delle procedure di infrazione in corso, e prevenzione dall'avvio di ulteriori contenziosi con l'Unione europea;

c) considerazione della programmazione regionale;

d) realizzazione di un sistema moderno e integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Per quanto attiene al riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, l'individuazione delle regioni all'interno delle quali localizzare gli impianti è effettuata sul presupposto che ciascuna macroarea (Nord, Centro, Sud, Sicilia, Sardegna) debba rendersi tendenzialmente autosufficiente nel complessivo ciclo di produzione e gestione dei rifiuti, ivi compresa, naturalmente, l'attività di incenerimento dei rifiuti stessi.

Sulla scorta di tale presupposto, la localizzazione degli impianti in ciascuna delle regioni che costituiscono la macroarea, tiene conto:

- della produzione, in termini assoluti, dei rifiuti urbani e assimilati;

- della presenza di impianti di incenerimento e di impianti di trattamento meccanico-biologico di rifiuti;

- del fabbisogno residuo di impianti di incenerimento;

- del preponderante ricorso allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in impianti di discarica;

- della densità abitativa;

Con riferimento alla risoluzione delle procedure di infrazione in corso e alla prevenzione dall'apertura di ulteriori contenziosi con l'Unione europea, si tiene conto dell'esigenza di rispettare integralmente le norme europee di settore, individuando, per ciascuna macroarea, le regioni per le quali sono pendenti contenziosi e pre-contenziosi per violazione della normativa europea in materia di gestione dei rifiuti, nonché le regioni oggetto di condanna da parte della Corte di giustizia europea.

Ulteriormente, si considerano le condizioni di gestione critica del ciclo dei rifiuti all'interno delle singole regioni costituenti la macroarea, al fine di porre rimedio a situazioni suscettibili di sfociare in nuovi rilievi da parte dell'UE.

In ordine al rispetto della programmazione regionale per l'implementazione di un ciclo integrato dei rifiuti, si tiene conto delle previsioni contenute negli atti di pianificazione di gestione dei rifiuti elaborati da ciascuna regione, anche relativamente all'individuazione di nuova capacità di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati.

Per quanto riguarda la realizzazione di un sistema moderno e integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, si considera la cd. «taglia minima» di sostenibilità tecnico/ economica degli impianti da realizzare in ciascuna regione, così come individuata dalla vigente disciplina sull'individuazione delle migliori tecniche disponibili di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 2007 recante «linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di gestione dei rifiuti».

In particolare, il paragrafo H.12.2 del documento «Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC: 5 Gestione dei rifiuti (Impianti di incenerimento)», stabilisce che «Nel caso di incenerimento di RU, al fine di conseguire economie di scala, la potenzialità di un impianto di incenerimento non dovrebbe essere inferiore alle 300 t/g, riferite ad un PCI di 10,5 MJ/kg, indicativamente suddivise in 2 linee da 150 t/g, corrispondenti ad un bacino di utenza dell'ordine di 300.000 abitanti».

Esplicitati così i criteri della norma di riferimento, l'ulteriore analisi riguarda le peculiari situazioni di ciascuna macroarea e, più puntualmente, di ciascuna regione.

 

Macroarea geografica Nord.

L'analisi condotta ha evidenziato un tendenziale equilibrio tra il fabbisogno di incenerimento e la capacità di incenerimento complessiva portando, la macroarea ad essere tendenzialmente autosufficiente per quanto concerne il trattamento termico dei rifiuti urbani e assimilati.

In particolare, quali dati rilevanti, emergono:

- l'elevato fabbisogno residuo di incenerimento in Liguria (234.786 tonn/anno) e Veneto (174.759 tonn/anno);

- la sovraccapacità della regione Lombardia, che evidenzia un surplus di incenerimento pari a 578.931 tonn/anno, garantito da una sostanziale saturazione impiantistica del territorio che conta n. 13 inceneritori;

- l'assenza totale di impianti nella regione Liguria, Valle d'Aosta e provincia autonoma di Trento. Tuttavia, tale ultima regione e provincia presentano un fabbisogno limitato rispettivamente di 30.059 e 53.111 tonnellate anno;

- l'autosufficienza per la regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e provincia autonoma di Bolzano;

- un fabbisogno residuo di incenerimento per la regione Piemonte pari a 52.427 tonnellate anno.

 

Macroarea geografica Centro.

L'analisi condotta ha evidenziato l'esigenza di provvedere ad un fabbisogno residuo di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati pari a complessive 523.918 tonn/anno.

In particolare, quali dati rilevanti, emergono:

- l'elevato fabbisogno residuo di incenerimento in regione Marche (198.339 tonn/anno), Umbria (129.883 tonn/anno) e Lazio (213.652 tonn/anno);

- l'assenza totale di impianti nella regione Umbria e nella regione Marche;

- l'autosufficienza per la regione Toscana.

Per quanto precede si riportano le condizioni che determinano la localizzazione di nuovi impianti nelle regioni sotto elencate.

 

Regione Marche.

Nella regione Marche non sono presenti impianti di incenerimento operativi; i rifiuti urbani e assimilati sono avviati presso gli impianti di trattamento preliminari realizzati che consentono di soddisfare il relativo fabbisogno di trattamento.

Inoltre, la regione ha comunicato la sospensione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'impianto di Tolentino.

La regione non è oggetto di contenziosi o pre-contenziosi europei, ma si riscontra, ad oggi, un ricorso prevalente allo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani e assimilati.

Per tali motivi, la regione è stata individuata per la realizzazione di un nuovo impianto di incenerimento con capacità pari a 190.000 tonnellate/anno di rifiuti urbani e assimilati.

 

Regione Umbria.

Nella regione Umbria non sono presenti impianti di incenerimento operativi; i rifiuti urbani e assimilati sono avviati presso gli impianti di trattamento preliminari che consentono di soddisfare il relativo fabbisogno di trattamento.

Inoltre, la regione ha comunicato che l'impianto di Terni risulta smantellato e privo di titolo autorizzativo.

La regione non è oggetto di contenziosi o pre-contenziosi europei, ma si riscontra un ricorso prevalente allo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani e assimilati.

Per tali motivi, la regione è stata individuata per la realizzazione di un nuovo impianto di incenerimento di capacità pari a 130.000 tonnellate/anno di rifiuti urbani e assimilati tale da soddisfare il relativo fabbisogno residuo.

 

Regione Lazio.

Nella regione Lazio sono presenti n. 3 impianti di incenerimento operativi e n. 1 impianto autorizzato ma non in esercizio con una potenzialità complessiva di trattamento pari a 665.730 tonnellate/anno, che rappresenta poco più del 75% del fabbisogno di incenerimento regionale.

La regione è oggetto di condanna da parte della Corte di giustizia europea, sancita da ultimo con sentenza del 15 ottobre 2014, anche in ragione della violazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/98 per non aver creato una rete integrata ed adeguata di impianti di gestione dei rifiuti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.

Una significativa quota pari a circa il 10% di rifiuti urbani e di quelli derivanti dal loro trattamento sono destinati fuori regione e perlopiù smaltiti in discarica.

Per tali motivi, la regione è stata individuata per la realizzazione di un nuovo impianto di incenerimento con una capacità pari a 210.000 tonnellate/anno di rifiuti urbani e assimilati.

 

Macroarea geografica Sud.

L'analisi condotta ha evidenziato l'esigenza di provvedere ad un fabbisogno residuo di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati pari a complessive 488.432 tonn/anno.

In particolare, quali dati rilevanti, emergono:

- l'elevato fabbisogno residuo di incenerimento in Campania (318.942 tonn/anno), e Abruzzo (121.069 tonn/anno);

- la sovracapacità della regione Molise, che evidenzia un surplus di incenerimento pari a 58.072 tonn/anno;

- l'assenza totale di impianti nella Regione Abruzzo;

- la presenza di un assai esiguo fabbisogno residuo di incenerimento nella regione Basilicata (28.874 tonn/anno) tale da non far ritenere sostenibile la realizzazione di nuove infrastrutture;

- l'autosufficienza per la regione Calabria;

- un fabbisogno residuo di incenerimento per la regione Puglia pari a 80.701 tonnellate anno tale da far ritenere sostenibile un intervento per il potenziamento degli impianti di incenerimento esistenti.

Per quanto precede si riportano le condizioni che determinano la localizzazione di nuovi impianti nelle regioni sotto elencate.

 

Regione Campania.

Nella regione Campania è presente un impianto di incenerimento operativo ed in esercizio con una potenzialità dedicata al trattamento dei rifiuti urbani e assimilabili pari a 600.000 tonn/anno.

La regione è oggetto di condanna da parte della Corte di giustizia europea, sancita da ultimo con sentenza del 16 luglio 2015, per violazione dell'art. 260 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La regione è altresì oggetto di procedura d'infrazione n. 2015/2165 relativa ai Piani di gestione dei rifiuti per violazione dell'art. 28, paragrafo 1 della Direttiva 2008/98/CE.

Per tali motivi, la regione è stata individuata per la realizzazione di un nuovo impianto di incenerimento con una capacità pari a 300.000 tonnellate/anno di rifiuti urbani e assimilati.

 

Regione Abruzzo.

Nella regione Abruzzo non sono presenti impianti di incenerimento operativi.

La regione è oggetto di procedura d'infrazione n. 2015/2165 relativa ai Piani di gestione dei rifiuti per violazione dell'art. 28, paragrafo 1 della Direttiva 2008/98/CE poiché non ha rispettato il termine dei sei anni previsto da tale disposizione.

La regione presenta un fabbisogno di incenerimento residuo pari a 121.069 tonn/anno.

Il piano regionale di gestione dei rifiuti vigente prevede che l'incenerimento di frazioni non altrimenti riciclabili in impianti dedicati è ammissibile al raggiungimento della media regionale del 40% di raccolta differenziata. Atteso che, ad oggi, tale livello si attesta sulla percentuale del 46,1%, risulta giustificata la realizzazione di un nuovo impianto da 120.000 tonn/anno, tale da soddisfare le esigenze regionali.

 

Regione Puglia.

Nella regione Puglia è presente n. 1 impianto di incenerimento non operativo.

La regione non è oggetto di contenzioni o pre-contenziosi europei, tuttavia presenta un fabbisogno di incenerimento residuo pari a 80.701 tonnellate anno, una elevata produzione di rifiuti in valore assoluto ed un ricorso preponderante allo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani e assimilati.

Per tali ragioni la regione Puglia è stata individuata per la realizzazione di una capacità di trattamento pari a 70.000 tonnellate/anno di rifiuti urbani e assimilati attraverso il potenziamento degli impianti di incenerimento esistenti.

 

Macroarea geografica Sardegna.

La Sardegna presenta un fabbisogno residuo di incenerimento pari a 120.885 tonn/anno, derivante da un fabbisogno di incenerimento di 300.885 tonn/anno cui sottrarre la capacità di incenerimento complessiva pari a 180.000 tonn/anno.

L'attuale capacità di incenerimento è garantita da n. 2 impianti in esercizio, che tuttavia non riescono a soddisfare i fabbisogni complessivi dell'Isola.

La regione è altresì oggetto di procedura d'infrazione n. 2015/2165 relativa ai Piani di gestione dei rifiuti per violazione dell'art. 30, paragrafo 1 della Direttiva 2008/98/CE poiché non ha rispettato il termine dei sei anni previsto da tale disposizione.

La regione ha comunicato la previsione di potenziare gli impianti esistenti con una potenzialità aggiuntiva pari a complessive 20.000 tonnellate/anno di rifiuti.

Tale capacità aggiuntiva non consente di coprire il relativo fabbisogno residuo, sicché risulta necessario realizzare un nuovo impianto di incenerimento fino al completo soddisfacimento delle esigenze.

 

Macroarea geografica Sicilia.

La Sicilia presenta un fabbisogno residuo di incenerimento pari a 685.099 tonn/anno, corrispondente al fabbisogno di incenerimento in quanto la regione risulta priva di qualsiasi infrastruttura impiantistica dedicata all'incenerimento dei rifiuti.

Inoltre la regione è caratterizzata da un pressoché totale ricorso allo smaltimento in discarica dei propri rifiuti urbani e assimilati e per questo è oggetto di pre-contenzioso europeo oltre ad essere oggetto di procedura d'infrazione n. 2015/2165 relativa ai Piani di gestione dei rifiuti per violazione dell'art. 30, paragrafo 1 della Direttiva 2008/98/CE poiché non ha rispettato il termine dei sei anni previsto da tale disposizione.

Si evidenziano inoltre profili di criticità afferenti al complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. Risulta evidente, pertanto, l'assoluta necessità di localizzare sul territorio dell'Isola di almeno n. 2 o più impianti di incenerimento di capacità pari al relativo fabbisogno.

Appendice I

CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI INCENERIMENTO DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI IN ESERCIZIO

 

(Testo dell’allegato)

 

---

Provvedimento pubblicato nella G.U. 5 ottobre 2016, n. 233.