Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 marzo 2018, n. 7018

Tributi - Verifica fiscale - Accertamento - Attività di ormeggio ed altri servizi nautici - Distruzione del "registro o schede di presenza" ammessa dal socio - Determinazione induttiva dei ricavi

 

Fatti di causa

 

All'esito di una verifica fiscale, l'Agenzia delle Entrate notificava alla società M.C. snc di M.A., esercente l'attività di ormeggio ed altri servizi nautici, un avviso di accertamento con il quale rettificava il reddito di impresa dichiarato per l'anno di imposta 2003, accertando maggiori ricavi, costi non inerenti, costi non di competenza, con determinazione del maggior reddito di impresa e delle maggiori imposte Iva ed Irap.

Contro l'avviso di accertamento la società ed i soci proponevano ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Venezia che lo accoglieva parzialmente con sentenza n. 11 del 2008, riducendo il maggior reddito di impresa accertato dall'Ufficio ad euro 61.556,61.

L'Agenzia delle Entrate proponeva appello. La società ed i soci D.P.L. e M.A. si costituivano proponendo appello incidentale. La Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza del 22.3.2011, accoglieva parzialmente l'appello incidentale dei contribuenti e rigettava l'appello principale dell'Ufficio.

Contro la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate propone ricorso con unico motivo per "contraddittorietà e, per altri profili, omessa ed insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.".

La società M.C. S.r.l. unipersonale (già S.n.c.) resiste con controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

Il motivo è fondato, essendo ravvisabile il denunciato vizio di contraddittorietà della motivazione sotto gli aspetti di seguito indicati. Il giudice di appello muove dal dato certo che, alla data di accesso dei verificatori nella darsena (14 dicembre 2005), vi erano presenti n. 133 barche tutte ricoverate con contratto annuale; afferma inoltre che il numero di imbarcazioni presenti nella darsena durante la stagione invernale costituisce il "minimo", atteso che, nel corso della stagione estiva, il numero delle imbarcazioni presenti nel porto turistico non può che aumentare, dovendosi aggiungere le imbarcazioni ricoverate con contratti brevi (mensili, settimanali, giornalieri), con tariffe ben superiori a quella annuale, e considerando che i posti barca complessivi sono 216 secondo la società e 247 secondo l'Ufficio; tuttavia, ritenendo eccessivo il costo medio giornaliero di euro 10 per ogni barca determinato induttivamente dall'Ufficio, annulla integralmente l'avviso di accertamento anziché procedere esso stesso alla diversa quantificazione induttiva del corretto importo, in sostituzione del calcolo ritenuto erroneo per eccesso compiuto dall'Ufficio. Sono inoltre rilevabili profili di contraddizione nella parte in cui la C.T.R., da un lato assume che l'avvenuta distruzione del "registro o schede di presenza" ammessa dal socio D. P., la mancata comunicazione ai verificatori dei recapiti telefonici dei clienti, nonché l'incompletezza delle ricevute fiscali rilasciate, prive della obbligatoria indicazione della qualità e quantità dei servizi prestati, ha posto l'Ufficio in una condizione di "difficoltà estrema" nella ricostruzione induttiva dei ricavi ai sensi dell'art. 39 comma 1 lett. d) d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600; dall'altro lato, imputa all'Ufficio di non avere fornito dati precisi sul numero dei contratti "brevi", aggiuntivi rispetto a quelli annuali, che lo stesso giudice ritiene impossibili da quantificare con precisione a causa della condotta del contribuente. Infine la C.T.R. reputa che i ricavi denunciati nell'anno 2003 devono ritenersi "in linea" (seppure di importo inferiore) con i ricavi denunciati negli anni 2004 e 2005, "in ragione del fatto notorio relativo alla presenza di un caldo eccezionale nell'estate del 2003", osservazione che, logicamente, dovrebbe giustificare un aumento delle presenze di natanti nel corso di una stagione particolarmente favorevole dal punto di vista climatico, e quindi una maggiorazione dei ricavi per contratti stagionali riferibili all'anno 2003.

La sentenza deve pertanto essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione, alla quale è demandata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione.