Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 luglio 2016, n. 14074

Tributi - ILOR - Reddito di lavoro autonomo non soggetto all’imposta - Istanza di rimborso - Silenzio-rifiuto - Impugnazione - Termine - Allegazione documento con memoria successiva e non con ricorso introduttivo - Inammissibilità

 

Osserva

 

La CTC - sezione regionale di Torino ha accolto il ricorso di S.M. - ricorso proposto contro la sentenza n. 4263/0/1990 della CT di secondo grado di Torino che (in conformità alla pronuncia della locale Commissione di primo grado) aveva respinto il ricorso del contribuente - ed ha così annullato il silenzio-rifiuto sull’istanza di data 18.6.1982 di rimborso per ILOR relativa all’anno 1978, rimborso che era stato richiesto sull’assunto che si fosse trattato di pagamento in relazione a redditi di lavoro autonomo non assimilabili a redditi di impresa, perciò non assoggettabile ad ILOR.

La predetta CTC ha motivato la decisione evidenziando che le commissioni dei pregressi gradi avevano negato il diritto sulla premessa che l’istanza era stata presentata oltre 18 mesi dopo la data del versamento. Tuttavia il contribuente aveva provveduto - nel corso del giudizio avanti alla CTC - a documentare di avere presentato in data 14.6.1979 ulteriore richiesta di rimborso dei versamenti effettuati al più tardi il 23.6.1978, e perciò aveva dimostrato di essere stato perfettamente rispettoso del menzionato termine. Né poteva rilevare che l’istanza fosse stata reiterata nel 1982, essendosi formato il silenzio rifiuto sin dal 1979.

L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La parte contribuente si è difesa con controricorso.

Il ricorso - ai sensi dell’art. 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore - può essere definito ai sensi dell’art. 375 cpc.

Infatti, con il primo ed il secondo motivo di impugnazione (uno centrato sulla violazione dell’art. 345 cpc e dell’art. 58 del D.Lgs. 546/1992; l’altro centrato sulla violazione dell’art. 36 del DPR n. 636/1972) la ricorrente si duole da un canto che la CTR abbia violato la regola del divieto di ius novorum in sede di gravame, dal momento in cui aveva dato rilievo nella decisione all’allegazione di un fatto (la istanza di rimborso di data 14.6.1979) mai dedotto nei pregressi gradi di giudizio, nei quali era stato fatto riferimento sempre all’istanza del 1982 ai fini della formazione del silenzio-rifiuto. Si duole, d’altro canto, del fatto che la CTR-prendendo in considerazione un documento che era stato depositato non con il ricorso introduttivo avanti alla CTC bensì con la memoria successivamente presentata (in data 22.1.2013) - abbia violato il menzionato art. 36 che consente la produzione di nuovi documenti soltanto insieme al ricorso, a quello incidentale o alle deduzioni di parte resistente.

I motivi (tra loro strettamente correlati e da esaminarsi congiuntamente) appaiono fondati e da accogliersi.

Da un canto, appare lesivo del divieto espressamente fissato dall’art. 36 del DPR n. 636/1972 ("Dinanzi alla commissione centrale possono essere prodotti nuovi documenti, inerenti ai motivi dell'impugnazione o della difesa, soltanto insieme al ricorso, al ricorso incidentale o alle deduzioni della parte resistente. Le commissioni di primo e di secondo grado e la commissione centrale hanno facoltà di ordinare alle parti l’esibizione di documenti ritenuti necessari per le decisioni di rispettiva competenza") che la CTC abbia ammesso e valorizzato i documenti che la parte ricorrente ha dimesso nel terzo grado di giudizio dopo che questo era già stato introdotto ed a mezzo di una memoria che deve considerarsi del tutto irritualmente depositata. Ben vero, è principio già affermato quello secondo cui:"In tema di contenzioso tributario, la Commissione Tributaria Centrale ha il potere-dovere di accertare d’ufficio la tempestività della produzione dei nuovi documenti - che ai sensi del secondo comma dell'art. 36 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 può essere effettuata "soltanto insieme al ricorso, al ricorso incidentale ed alle deduzioni della parte resistente" - e di dichiarare, d'ufficio, l'inammissibilità delle produzioni tardive con la connessa preclusione al loro esame nel merito, anche in assenza della relativa eccezione della controparte ed in presenza di una sua accettazione della produzione stessa".

(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8454 del 25/09/1996). E perciò, la censura di parte ricorrente è stata qui del tutto tempestivamente proposta e deve essere senz’altro accolta.

D’altro canto, anche la prospettazione del tutto nuova della vicenda di fatto (in relazione alla tempestività dell’esercizio della pretesa restitutoria) assume valenza di inammissibilità, essendo principio incontroverso nella legge di rito tributario (anche prima della vigenza del D.Lgs.546/1992) che Poiché l'art. 19 bis d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, aggiunto dall'art. 11 d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739 consente al contribuente di integrare, soltanto nel giudizio di primo grado, i motivi proposti con il ricorso a contestazione della pretesa tributaria, fino alla data di comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione (ed anche ulteriormente ove ricorrano determinate incertezze), deve ritenersi inammissibile dedurre successivamente innanzi sia alla commissione tributaria di secondo grado che a quella centrale (e, quindi, anche davanti alla Corte d'appello) motivi non proposti nel giudizio di primo grado ed è ugualmente inammissibile la prospettazione di nuove ragioni che implichino la valutazione di fatti e situazioni in tale sede non dedotti, (nella specie è stato ritenuto inammissibile dedurre per la prima volta, innanzi alla Corte d'appello, l'eccezione di prescrizione degli interessi sull'imposta)" (Cass.Sez. 1, Sentenza n. 2646 del 13/03/1987).

Non è perciò chi non veda che deve considerarsi inammissibile la prospettazione di una del tutto nuova correlazione dei termini del sub-procedimento della formazione del silenzio-rifiuto, una volta che sia trascorso il termine ultimo per la proposizione dei motivi di impugnazione e - perciò - per la delineazione del thema decidendum di causa.

Per questa stessa ragione, resta del tutto frustraneo il richiamo che la parte controricorrente fa (peraltro in termini del tutto generici, in violazione del principio dell’autosufficienza, che vale per il ricorso non meno che per il controricorso, a riguardo delle eccezioni in esso contenute) ad un asserito ordine che il giudicante avrebbe impartito di rinnovare la produzione del documento (nella sostanza, quasi a sanare l’irrituale produzione tardiva ad iniziativa di parte), perché detta rinnovata produzione -quand’anche la si possa ritenere effettuata in adempimento di un ordine legittimamente impartito - non sarebbe idonea a consentire la sostanziale modifica del thema decidendum con riguardo con riguardo alla vicenda del silenzio rifiuto e perciò del provvedimento stesso oggetto di impugnazione.

Non resta che concludere che la pronuncia impugnata - in ragione di entrambi i vizi denunciati dalla parte ricorrente - merita cassazione, con conseguente rinvio al giudice del merito affinché rinnovi l’esame della questione controversa, alla luce delle regole di diritto ad essa correttamente applicabili e sopra richiamate. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Ritenuto inoltre:

- che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti; che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;

- che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

- che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Piemonte che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.