Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 febbraio 2017, n. 4906

Rapporto di lavoro - Contratto a tempo determinato - Nullità del termine - Risarcimento - Causale giustificativa generica

 

Rilevato

 

che con sentenza in data 24 giugno 2010 la Corte di Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma ed ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto intercorso tra la società p.a. Poste Italiane e C.P. nel periodo dal 9 luglio al 30 settembre 2002 condannando la società al risarcimento del danno quantificato nelle retribuzioni mensili spettanti dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio alla scadenza del triennio successivo alla data del 30 settembre 2002 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo e rivalutazione monetaria fino alla data della sentenza;

che avverso tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso affidato a tre motivi ed ha chiesto, con un quarto motivo subordinata, l'applicazione dell'art. 32 commi 5 e 7 della legge 4 novembre 2010 n. 183 che C.P. si è difeso con controricorso tardivamente notificato ed ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

 

Considerato

 

Che preliminarmente deve essere valutata l'ammissibilità della memoria depositata da C.P. in vista dell'adunanza per la decisione in camera di consiglio del ricorso.

Che al riguardo va sottolineato che il controricorso risulta essere stato notificato tardivamente.

Che la controversia viene trattata con il rito camerale previsto dall'art. 1 bis della legge 25 ottobre 2016, n. 197, di conversione del d.l. 31 agosto 2016 n. 168 il quale, secondo quanto disposto dal comma 2 della citata norma, si applica sia ai ricorsi depositati dopo l'entrata in vigore della citata legge di conversione n. 197 del 2016 (il 30 ottobre 2016) sia a quelli che, come quello oggi in esame, a quella data erano già stati depositati ma non era stata ancora fissata l'udienza o l'adunanza in camera di consiglio.

Che nel disciplinare il procedimento per la decisione in camera di consiglio dinnanzi alla sezione semplice, con l'art. 380 - bis.1 cod. proc. civ., è stato previsto, per quel che qui interessa, che «(...) le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio» e che « in camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti».

Che pertanto sono precluse alla parte irritualmente costituitasi quelle difese orali che, al contrario, erano assicurate nel vigore della disciplina antecedente la legge 197 del 2016, essendo prevista dall'art. 370 primo comma cod. proc. civ. la possibilità di partecipare alla discussione.

Che al di fuori del rito camerale, invece, alla parte che non si sia ritualmente costituita la difesa orale continua ad essere assicurata dall'art. 370 primo comma cod. proc. civ.

Che una interpretazione che consenta alla parte di presentare memorie scritte nei termini previsti dall'art. 380 - bis.1. cod. proc. civ. appare conforme ai principi generali di rango costituzionale che regolano il processo, dettati dall'art. 24 e dell'art. 111 della Costituzione.

Che in tal senso milita da un canto la necessità di tutelare l'affidamento della parte che al momento in cui era chiamata a predisporre le sue difese ed a provvedere alla notifica del controricorso poteva legittimamente confidare nella facoltà accordatagli dal citato art. 370 primo comma cod. proc. civ., di presenziare all'udienza di discussione orale.

Che tale affidamento è tuttora assicurato a quelle parti che, del pari rimaste intimate per la medesima ragione (tardiva notifica del controricorso), vedano assegnata la controversia alla trattazione in pubblica udienza. Ad esse continua ad essere assicurata, sensi dell'art. 370 primo comma ultimo alinea cod. proc. civ. più volte richiamato, la difesa orale nel corso della discussione.

Che, sempre nel regime transitorio di cui ci si occupa, tale soluzione appare preferibile rispetto alla diversa opzione di avviare alla pubblica udienza giudizi che non abbiano ad oggetto questioni di diritto di particolare rilevanza al solo fine di consentire alla parte di presentare le sue difese oralmente.

Che in tal modo, infatti, si pregiudicherebbe il conseguimento della finalità propria della disciplina novellata: di assicurare una ragionevole durata del processo per conseguire una tutela giurisdizionale effettiva in attuazione del principio costituzionale del "giusto processo" di cui all'art. 111 della Costituzione oltre che dell'art. 6 della CEDU.

Che per le ragioni esposte la memoria depositata dal P. deve essere considerata ammissibile e va esaminata.

Che con il ricorso è denunciata:

1. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 1 e 2 d. Igs n. 368 del 2001, dell'art. 12 delle preleggi, degli artt. 1362 e ss. cod. civ. e 1325 e ss. cod. civ. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. per avere ritenuto generica la causale giustificativa dell'apposizione del termine al contratto senza considerare il riferimento in essa contenuto agli accordi sindacali sulla mobilità dai quali era evincibile, per relationem, la ragione della delimitazione temporale del rapporto;

2. l'omessa e insufficiente motivazione su un  fatto  controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ., consistito nella legittima compresenza nella causale di più ragioni giustificatrici dell'apposizione del termine. Inoltre la sentenza non spiegherebbe perché il riferimento agli accordi in seno al contratto non costituirebbe una idonea specificazione delle esigenze sottese all'assunzione;

3. l'omessa e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. La Corte avrebbe omesso di valutare e di motivare sull'ammissibilità e rilevanza della prova chiesta per dimostrare i processi di riorganizzazione che avevano investito la società facendo nascere l'esigenza di assunzioni temporanee senza neppure chiarire perché non erano stati esercitati i poteri d'ufficio;

Che è chiesta in via subordinata l'applicazione dell'art. 32 comma 5 e 6 della legge 4 novembre 2010 n. 183.

che i primi tre motivi di ricorso, infondati, devono essere rigettati mentre deve essere accolta la domanda di applicazione dello jus superveniens;

che, infatti, l'apposizione di un termine ai contratti di lavoro, consentita dall'art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, e che ben possono risultare anche per relationem, impone al datore di lavoro l'onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell'ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell'ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa.

Che spetta al giudice di merito accertare - con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità - la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificamente indicate con atto scritto ai fini dell'assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto.

Che contrariamente a quanto asserito dalla società ricorrente, la Corte di merito ha correttamente applicato il suddetto principio allorquando ha accertato, con motivazione adeguata ed immune da rilievi di ordine logico-giuridico, l'illegittimità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro, avendo affermato che nella fattispecie non risultava essere stato assolto l'obbligo motivazionale di cui all'art. 1 del d.lgs n. 368 del 2001, posto che la lettura del contratto di assunzione consentiva di rilevare che la causale in esso indicata riproduceva in modo ripetitivo la lettera della legge, nulla dicendo in ordine al nesso causale con le mansioni per il cui espletamento la lavoratrice era stata assunta.

Che inoltre gli accordi sindacali richiamati non erano di per sé idonei a giustificare la mancata specificazione dei motivi con inerenza alla singola assunzione e, in ogni caso, era mancata la prova sul punto di una specifica causale negoziale.(cfr. in termini recentemente Cass. 19/03/2016 n. 5451 e già Cass.27/4/2010 n. 10033 oltre a molte altre).

Che è fondata la richiesta, subordinata, di applicazione dello jus supeveniens atteso che da un canto è pacifico che la sopravvenuta disciplina di cui all'art. 32, commi 5, 6 e 7 della legge n. 183 del 2011, come interpretata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 303 del 2011, si applica anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 29/02/2012 n. 3056 e moltissime altre successive) e dall'altro le disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive sono applicabili al rapporto, atteso che non è richiesto necessariamente un errore nell'applicazione della legge posto che ad oggetto del giudizio di legittimità non è l'operato del giudice ma la conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico (cfr. Cass. s.u. 27/10/2016 n. 22691).

che pertanto rigettati i primi tre motivi di ricorso e accolta la richiesta di applicazione dello jus superveniens con riguardo alle conseguenze economiche dell'accertata illegittimità del termine apposto al contratto la sentenza deve essere sul punto cassata e rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà a liquidare l'indennità risarcitoria prevista dall'art. 32 comma 5 della legge n. 183 del 2010.

che la Corte in sede di rinvio provvederà a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie nei sensi di cui in motivazione il quarto motivo di ricorso, rigettati gli altri. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.