Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 febbraio 2017, n. 4966

Tributi - Disposizioni antielusive - Interposizione fittizia - Atto di donazione simulato - Plusvalenza immobiliare

 

Ritenuto in fatto

 

Nell'anno 1968 S.M. acquistava un terreno sito nel Comune di Modena.

In data 2.10.2001 donava il predetto terreno, risultante dal piano regolatore a prevalente destinazione residenziale, alla moglie D.L.M. ed alle figlie S.B. e M., dichiarandone il valore in lire 1.700.000.000, pari ad euro 877.976,73.

In data 12.12 2001 la società immobiliare S.L. srl presentava al Comune di Modena richiesta di permesso per la costruzione, sull'area oggetto di donazione, di due palazzine per complessive 14 unità abitative; in data 26.9.2002 la società immobiliare acquistava dalle donatarie il terreno in oggetto per il prezzo di euro 877.977, corrispondente al valore indicato nell'atto di donazione, con conseguente insussistenza di plusvalenza.

L'Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento con il quale, ritenuto che la donazione era stata posta in essere al solo scopo di azzerare la plusvalenza derivante dalla vendita del terreno alla società immobiliare, accertava a carico di S.M. un reddito da plusvalenza immobiliare corrispondente alla differenza tra il prezzo di vendita del terreno alla società immobiliare ed il costo storico di acquisto rivalutato. L'avviso di accertamento venivano notificato a D.L.M., S.B. e S. M. in qualità di eredi di S.M. nel frattempo deceduto.

Le contribuenti proponevano ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Modena che lo accoglieva con sentenza n. 186 del 2007.

L'Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza del 16.4.2010.

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso con unico motivo per insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, in relazione all'art. 360 comma primo n. 5 cod.proc.civ. nella parte in cui la motivazione ha trascurato completamente l'esame delle circostanze dedotte nei motivi di appello a sostegno della tesi secondo cui la donazione aveva avuto l'unica finalità di azzerare la plusvalenza derivante dalla vendita del terreno edificabile, già concordata in favore della società immobiliare D.L.M., S.B. e M. resistono con controricorso. Depositano memoria ai sensi dell'art. 378 cod.proc.civ.

 

Considerato in diritto

 

Il ricorso, ammissibile, è fondato.

Sussiste il vizio di motivazione insufficiente nella parte in cui la Commissione tributaria regionale, affermando che "la tempistica e le modalità di vendita appaiono del tutto lecite", non esaminato la seguente specifica circostanza di fatto, dedotta da parte appellante a sostegno della sussistenza di un preesistente accordo con la società immobiliare per la vendita del terreno oggetto di donazione: la società acquirente Immobiliare S.L., priva di proventi propri, aveva assunto gli oneri di progettazione relativi alla costruzione di due palazzine di 14 appartamenti, depositando in Comune la correlativa richiesta di permesso di costruire in data 12.12.2001, a ridosso dell'avvenuto atto di donazione (2 mesi e 19 giorni dopo) e quando ancora non appariva titolare di alcun diritto sul terreno destinato alla edificazione, del quale diveniva proprietaria soltanto dieci mesi dopo, in data 26.9.2002.

Nella valutazione delle predette circostanze fattuali, e nella conseguente formulazione del giudizio circa la sussistenza o meno dell'uso strumentale del negozio della donazione al fine di evitare il pagamento dell'imposta sulla plusvalenza maturata dal donante, la Commissione tributaria regionale dovrà applicare il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di accertamento rettificativo dei redditi, la disciplina antielusiva dell'interposizione, prevista dall'art. 37, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere il carico fiscale pur nella sostanziale presenza del presupposto impositivo; ne deriva che il fenomeno della simulazione relativa, nell'ambito della quale può ricomprendersi l'interposizione fittizia di persona, non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo dell'intera operazione negoziale posta in essere, attraverso la sequenza donazione-vendita (principio affermato in relazione a casi analoghi di donazione di terreni edificabili conclusa fra familiari, seguita a breve dalla vendita dei beni a terzi, Sez. 5, Sentenza n. 21794 del 15/10/2014, Rv. 632659; Sez. 5, Sentenza n. 21952 del 28/10/2015, Rv. 637004).

La sentenza deve pertanto essere cassata con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia- Romagna, in diversa composizione. Le spese del giudizio di legittimità saranno regolate all'esito del giudizio di rinvio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna in diversa composizione.