Prassi - AAMS - Circolare 13 marzo 2017, n. 28890

Atto integrativo alla convezione di concessione per l’esercizio del gioco del Bingo

 

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, l’art. 4 dell’atto integrativo alla convenzione di concessione (obblighi di conduzione dell’affidatario della concessione), comma 1 lett. b prescrive la necessità della "consegna ad ADM, anche mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata ed eventualmente per il tramite di associazioni di categoria, entro e non oltre quindici giorni dalla loro approvazione, del bilancio d’esercizio e delle rendicontazioni contabili trimestrali, relative al concessionario e alle società dallo stesso controllate, necessariamente accompagnati da apposita relazione di certificazione redatta da una società di revisione contabile, iscritta nel registro di revisione contabile, iscritta nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia o nell’albo speciale tenuto da Consob, o comprovati da documentazione equipollente ed idonea nello Stato in cui vi è la sede legale"

In relazione a quanto sopra l’art. 11 (sanzioni per inadempienze del concessionario) comma 2 lett. a prescrive "per il mancato rispetto dei termini di consegna del bilancio di esercizio, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b): penale di euro 500 (cinquecento/00) fino al decimo giorno di ritardo compreso, di euro 1000 (mille/00) per un ritardo compreso tra l’undicesimo ed il ventesimo giorno, per un ritardo oltre il ventesimo giorno di euro 2000 (duemila/00); il protrarsi dell’inadempienza per oltre trenta giorni può comportare la decadenza della concessione".

Ulteriore sanzione è prevista dall’art. 11 comma 2 lett. b "per il mancato rispetto dei termini di consegna delle rendicontazioni contabili trimestrali di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b): penale di euro 200 (duecento/00) fino al decimo giorno di ritardo compreso, di euro 500 (cinquecento/00) per un ritardo compreso tra l’undicesimo ed il trentesimo giorno, di euro 1000 (mille/00); il protrarsi dell’inadempienza per oltre trenta giorni può comportare la decadenza dalla concessione".

Ancora, l’art. 9 (trasmissione dei dati ad ADM) comma 2 prevede che "il concessionario si impegna a trasmettere annualmente, anche in via telematica, ad ADM il quadro informativo minimo, riportante dati economici, finanziari, tecnici e gestionali della società, specificato con il citato decreto interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 1, comma 78, lettera b), punto 20, della Legge del 13 dicembre 2010, n. 220".

Di conseguenza l’art. 11 (sanzioni per inadempienze del concessionario) comma 2 lett. g prescrive che "in caso di mancata trasmissione ad ADM del quadro informativo minimo riportante dati economici, finanziari, tecnici e gestionali della società, di cui all’art. 9, comma 2: penale di euro 200 (duecento/00) fino al decimo giorno di ritardo compreso, di euro 500 (cinquecento/00) per un ritardo compreso tra l’undicesimo ed il trentesimo giorno".

Ciò stante, si richiama l’attenzione delle SS.LL. circa il rispetto dei termini e contenuti sopra evidenziati, la cui violazione comporterà l’adozione delle misure sanzionatorie previste.

 

Allegato

ATTO INTEGRATIVO DELLA CONVENZIONE DI CONCESSIONE PER L’ESERCIZIO DEL GIOCO DEL BINGO N. .../../../ DEL ....................

 

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ADM, con sede in Roma, via della Luce, 34/a bis nella persona di ___________________________, responsabile dell’Ufficio dei Monopoli per il _________

E

La società ______________________________________________, con sede in  __________________, nella persona di _________________________, in qualità di __________________________________________

 

CONCORDANO CHE

salva diversa esplicita indicazione, i termini in grassetto, contenuti nel presente atto, assumono il significato indicato nel nomenclatore delle definizioni, che forma parte integrante, sostanziale e vincolante del presente atto integrativo della convenzione n. .../../../R sottoscritta in data __ /__/____, prot n. _____;

 

PREMESSO CHE

− l’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220, al comma 79, stabiliva che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa i soggetti concessionari ai quali sono già consentiti l'esercizio e la raccolta non a distanza dei giochi pubblici sottoscrivessero l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti ai principi di cui al comma 78, lettera b), numeri 4), 5), 7), 8), 9), 13), 14), 17), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25) e 26) della citata legge;

− il numero 23) del cennato comma 78, lettera b) prevede, in particolare che l’atto integrativo disponga, tra l’altro, la definizione di sanzioni, a titolo di penali, a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione accessiva alla concessione imputabili al concessionario, anche a titolo di colpa, nonché la graduazione delle penali in funzione della gravità dell'inadempimento e nel rispetto dei principi di proporzionalità ed effettività della sanzione;

− l’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni dispone nuove norme per la tracciabilità dei flussi finanziari in attuazione del Piano straordinario contro le mafie;

− l’articolo 2, comma 2 , del Decreto Legge del 25 marzo 2010, n. 40 convertito dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73 che tra l’altro dispone che le amministrazioni statali concedenti, attraverso adeguamenti convenzionali, ovvero l'adozione di carte dei servizi, ivi incluse quelle relative alle reti fisiche di raccolta del gioco, assicurano l'effettività di clausole idonee a garantire l'introduzione di sanzioni patrimoniali, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non automaticità, a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa, la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell'inadempimento, nonché riduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, oltre che di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio;

− l’articolo 2, comma 2-bis , del Decreto Legge del 25 marzo 2010, n. 40 convertito dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73 dispone che fermo restando quanto previsto dall’articolo 24, della legge 7 luglio 2009, n. 88, in tema di raccolta di gioco a distanza e fuori dai casi ivi disciplinati, il gioco con vincita in denaro può essere raccolto dai soggetti titolari di valida concessione, rilasciata dal Ministero dell’economia e delle finanze - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli esclusivamente nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede, modalità o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica;

− il Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, in Legge 26 aprile 2012, n. 44, all’articolo 10, comma 9-septies, ha sancito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la stabilizzazione delle aliquote del prelievo erariale (11%), del montepremi (almeno il 70%) e del compenso al controllore centralizzato del gioco (1%);

− l’articolo 1, comma 636, lettera c), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 934, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge stabilità 2016), dispone, tra l’altro, la sottoscrizione dell’atto integrativo previsto dall’articolo 1, comma 79, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220;

− l’articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 948 recita: "Il numero 26) della lettera b) del comma 78 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è abrogato".

 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

 

Articolo 1

Valenza dell’atto integrativo e dei suoi allegati

 

1.Le disposizioni del presente atto integrativocostituiscono parte integrante, vincolante e sostanziale della convenzione. Gli allegati sono parte integrante del presente atto integrativo.

 

Articolo 2

Oggetto

 

1. Il presente atto integrativo ha per oggetto l’inserimento di clausole modificative ed integrative della convenzione, al fine di adeguarne i contenuti alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 78, lettera b), numeri 4), 5), 7), 8), 9), 13), 14), 17), 19), 20), 21), 22), 23), 24) e 25) della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Articolo 3

Durata

 

1. L’atto integrativo ha efficacia fino alla data di sottoscrizione delle concessioni riattribuite con la gara di cui all’articolo 1, comma 636, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero fino alla scadenza naturale della convenzione.

 

Articolo 4

Obblighi di conduzione dell’affidatario della concessione

 

1. Il concessionario è tenuto espressamente:

a) al mantenimento, per l’intera durata della concessione, del rapporto di indebitamento entro un valore non superiore a quello stabilito dal decreto interdirigenziale n. 2011/1845/Strategie/UD del 28 giugno 2011 del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 1, comma 78, lettera a), numero 4 e lettera b), numero 4), della Legge 13 dicembre 2010, n.220;

b) alla consegna ad ADM, anche mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata ed eventualmente per il tramite di associazioni di categoria, entro e non oltre quindici giorni dalla loro approvazione, del bilancio d'esercizio e delle rendicontazioni contabili trimestrali, relative al concessionario e alle società dallo stesso controllate, necessariamente accompagnati da apposita relazione di certificazione redatta da una società di revisione contabile, iscritta nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia o nell’albo speciale tenuto da Consob, o comprovati da documentazione equipollente ed idonea nello Stato in cui vi è la sede legale.

2. Il concessionario può procedere alla distribuzione, anche straordinaria, di dividendi solo subordinatamente al fatto che risultino, da preventiva dichiarazione trasmessa ad ADM, pienamente adempiuti tutti gli obblighi di investimento, ove previsti dalla convenzione, specialmente quelli occorrenti al mantenimento dei livelli di servizio richiesti al concessionario.

 

Articolo 5

Mutamenti soggettivi del concessionario

 

1. Il concessionario sottopone all’autorizzazione preventiva di ADM, a pena di decadenza dalla concessione, le operazioni che implicano mutamenti soggettivi del concessionario stesso, intendendosi per mutamenti soggettivi riguardanti il concessionario ogni operazione, posta in essere dal concessionario, di fusione, scissione, trasferimento dell'azienda, mutamento di sede sociale o di oggetto sociale, scioglimento della società, escluse tuttavia quelle di vendita o di collocamento delle azioni del concessionario presso un mercato finanziario regolamentato.

2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione ADM valuta l’impatto dei mutamenti soggettivi sull’assetto societario generale del concessionario, con riguardo tra l’altro al rispetto dei requisiti di solidità patrimoniale, del rapporto di indebitamento e di idonea patrimonializzazione come definiti con il citato decreto interdirigenziale del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 1, comma 78, lettera b) della Legge del 13 dicembre 2010 n. 220.

3. Restano, comunque, validi i divieti di cessione e le relative deroghe espressamente previsti dalla convenzione.

 

Articolo 6

Indice di solidità patrimoniale

 

1. Il concessionario, previa autorizzazione di ADM, può effettuare operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal concessionario stesso che possono comportare, nell'esercizio in cui si perfeziona l'operazione, una riduzione dell'indice di solidità patrimoniale così come determinato con il citato decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all’articolo 1, comma 78, lettera b), punto 9 della Legge del 13 dicembre 2010 n.220, fermo l’obbligo del concessionario di riequilibrare, a pena di decadenza dalla concessione, il predetto indice entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio.

2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione il concessionario allega all’istanza idonea documentazione illustrativa degli aumenti di capitale ovvero degli altri strumenti od operazioni volti al ripristino, a pena di decadenza dalla concessione, dell'indice medesimo entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio.

 

Articolo 7

Impegni del concessionario per la tutela del giocatore

 

1. Il concessionario, relativamente alla gestione dei giochi oggetto della concessione, è tenuto a:

a) porre in essere attività di informazione ai consumatori, riguardanti i regolamenti dei giochi, nonché le prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del gioco legale e responsabile e la prevenzione di possibili comportamenti ludopatici, adottando ovvero mettendo a disposizione strumenti e accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione istituzionale promosse da ADM;

b) rispettare le disposizioni stabilite da ADM circa l’utilizzo dei loghi istituzionali, nonché il corretto uso degli strumenti promozionali e pubblicitari;

c) garantire il rispetto del divieto di gioco per i minori di età.

d) promuovere comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonché di misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

2. Il concessionario si impegna a far sì che nell’esercizio dei giochi oggetto della concessione non siano presenti elementi contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume.

3. Il concessionario si impegna a porre in essere iniziative, concordate annualmente con ADM, finalizzate ad attuare interventi per la promozione del gioco responsabile e utili alla tutela dei minori rispetto all’accesso al gioco.

 

Articolo 8

Fondi di extraprofittabilità

 

1. Il concessionario, previa autorizzazione di ADM, può destinare a scopi diversi da investimenti legati alle attività oggetto di concessione la extraprofittabilità generata in virtù della prestazione di finanziamento o garanzia a favore di società controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, operanti nel settore delle infrastrutture di gioco, fermo rimanendo il mantenimento dei requisiti di solidità patrimoniale come determinati con il citato decreto interdirigenziale del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al punto 4, comma 78, lettera a), dell’articolo 1, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220.

2. Ai fini della richiesta di autorizzazione di cui al precedente comma 1, il concessionario ha l’obbligo di fornire ad ADM la documentazione attestante l’extraprofittabilità certificata da una società di revisione contabile, iscritta nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia o nell’albo speciale tenuto da Consob, o comprovata da documentazione equipollente ed idonea nello Stato in cui vi è la sede legale.

3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, ADM, verificato preliminarmente il rispetto degli obblighi di investimento previsti dalla convenzione, valuta l’impatto della destinazione della extraprofittabilità di cui al comma 1, a scopi diversi da investimenti legati alle attività oggetto di concessione, sull’assetto societario generale del concessionario, con particolare riguardo al rispetto dei requisiti di solidità patrimoniale come definiti con il citato decreto interdirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze di cui al punto 4, comma 78, lettera a), dell’articolo 1, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220.

 

Articolo 9

Trasmissione dei dati ad ADM

 

1. Il concessionario si impegna a trasmettere, in via telematica, al sistema centrale di ADM le informazioni, i dati e le contabilità relativi all’attività di gioco secondo le modalità stabilite con decreto direttoriale di AAMS n. 1861/Strategie/UD del 30 giugno 2011.

2. Il concessionario si impegna a trasmettere annualmente, anche in via telematica, ad ADM il quadro informativo minimo, riportante dati economici, finanziari, tecnici e gestionali della società, specificato con il citato decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all’articolo 1, comma 78, lettera b), punto 20, della Legge del 13 dicembre 2010, n.220.

 

Articolo 10

Vigilanza, controlli ed ispezioni

 

1. ADM, durante il periodo di validità ed efficacia della concessione esercita i poteri di vigilanza, di controllo e di ispezione sul concessionario, con specifico riferimento all’esecuzione di tutte le attività e funzioni trasferite.

2. ADM, attraverso propri incaricati, può procedere unilateralmente ai controlli ed alle ispezioni, anche con accessi senza preavviso, presso le sedi del concessionario, comprese quelle ove è ubicato il sistema di elaborazione, e per quanto concerne le dotazioni tecnologiche utilizzate, anche presso le sedi degli eventuali fornitori terzi. Il concessionario si impegna espressamente ed incondizionatamente a mettere a disposizione, nei termini fissati, tutte le informazioni ed i documenti richiesti da ADM, nonché le apparecchiature e gli strumenti occorrenti per la rilevazione degli elementi necessari alla verifica dei livelli di servizio. In caso di ispezioni ed accessi, i collaboratori del concessionario sono tenuti a prestare incondizionata assistenza agli incaricati di ADM.

3. Il concessionario si impegna espressamente ed incondizionatamente a provvedere, a proprie spese, alla eliminazione dei malfunzionamenti che siano stati riscontrati da ADM, entro i termini indicati da ADM stessa all’atto della contestazione, fatto salvo quanto previsto dalla convenzione.

 

Articolo 11

Sanzioni per inadempienze del concessionario

 

1. Nei casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabili al concessionario, anche a titolo di colpa, ADM, salvo per i casi di grave inadempimento che comportano la decadenza o la revoca della concessione ai sensi dell’art. 3 del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29, può irrogare le seguenti sanzioni, a titolo di penali, graduate in funzione della gravità dell'inadempimento e nel rispetto dei principi di proporzionalità ed effettività della sanzione:

a. per il mancato rispetto delle prescrizioni di legge e delle autorizzazioni amministrative previste per l’esercizio del gioco del Bingo: penale non inferiore a euro 500 (cinquecento/00) e non superiore a euro 5.000 (cinquemila/00);

b. per il mancato rispetto degli obblighi concernenti le caratteristiche oggettive della sala-bingo: penale non inferiore a euro 500 (cinquecento/00) e non superiore a euro 5.000 (cinquemila/00);

c. per il mancato rispetto degli obblighi concernenti le dotazioni della sala-bingo, la realizzazione dei lavori e degli strumenti informatici e multimediali conformi alle specifiche tecniche definite da ADM, nonché ogni intervento per il miglioramento tecnico e gestionale per garantire lo sviluppo del gioco nell’interesse erariale: penale non inferiore a euro 250 (duecentocinquanta/00) e non superiore a euro 2.500 (duemilacinquecento/00);

d. a parziale modifica dell’articolo 11 della convenzione in caso di sospensione non autorizzata dell’attività fatta salva la facoltà di revoca della concessione, nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi concernenti il mantenimento dei livelli di servizio di cui all’articolo 3, comma 5, della convenzione e lo svolgimento del gioco in conformità alle disposizioni contenute nei regolamenti di gioco: penale non inferiore a euro 1.000 (mille/00) e non superiore ad euro 10.000 (diecimila/00);

e. per il mancato rispetto dell’obbligo di consentire l’accesso, da parte del personale di ADM, alla sala-bingo e alla relativa documentazione amministrativa per l’effettuazione di ispezioni, verifiche e controlli, anche al di fuori dell’orario di funzionamento della sala: penale non inferiore a euro 500 (cinquecento/00) e non superiore a euro 1.500 (millecinquecento/00);

f. per la mancata comunicazione della variazione di domicilio: penale non inferiore a euro 200 (duecento/00) e non superiore a euro 600 (seicento/00);

g. per ogni altra violazione delle clausole convenzionali imputabili al concessionario e non individuate nelle ipotesi suindicate: penale non inferiore a euro 100 (cento/00) e non superiore a euro 5.000 (cinquemila/00).

2. Nei casi di inadempimento delle clausole del presente atto integrativo imputabili al concessionario, anche a titolo di colpa, ADM può irrogare le seguenti sanzioni, a titolo di penali, graduate in funzione della gravità dell'inadempimento e nel rispetto dei principi di proporzionalità ed effettività della sanzione:

a. per il mancato rispetto dei termini di consegna del bilancio di esercizio, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b): penale di euro 500 (cinquecento/00) fino al decimo giorno di ritardo compreso, di euro 1000 (mille/00) per un ritardo compreso tra l’undicesimo ed il ventesimo giorno, per un ritardo oltre il ventesimo giorno di euro 2000 (duemila/00); il protrarsi dell’inadempienza per oltre trenta giorni può comportare la decadenza dalla concessione;

b. per il mancato rispetto dei termini di consegna delle rendicontazioni contabili trimestrali di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b): penale di euro 200 (duecento/00) fino al decimo giorno di ritardo compreso, di euro 500 (cinquecento/00) per un ritardo compreso tra l’undicesimo ed il trentesimo giorno, di euro 1000 (mille/00); il protrarsi dell’inadempienza per oltre trenta giorni può comportare la decadenza dalla concessione;

c. in caso di mancata trasmissione della dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 2: penale di euro 200 (duecento/00) fino al decimo giorno di ritardo compreso, di euro 500 (cinquecento/00) per un ritardo compreso tra l’undicesimo ed il ventesimo giorno, per un ritardo oltre il ventesimo giorno di euro 1000 (mille/00); il protrarsi dell’inadempienza per oltre trenta giorni può comportare la decadenza dalla concessione;

d. in caso in cui il concessionario effettui la distribuzione, anche straordinaria di dividendi, senza aver previamente adempiuto a tutti gli obblighi di investimento previsti dalla concessione: penale non inferiore a euro 1000 (mille/00) e non superiore a euro 5000 (cinquemila/00);

e. in caso in cui il concessionario ponga in essere, in assenza della preventiva autorizzazione di ADM, operazioni, di cui all’articolo 6, comma 1, di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal concessionario stesso: penale non inferiore a euro 1000 (mille/00) e non superiore a euro 5000 (cinquemila/00);

f. in caso di ritardo o incompleta trasmissione al sistema centrale di ADM delle informazioni, dei dati e delle contabilità di cui all’articolo 9, comma 1: penale non inferiore a euro 500 (cinquecento/00) e non superiore a euro 5.000 (cinquemila/00); il protrarsi dell’inadempienza per oltre trenta giorni può comportare la decadenza dalla concessione;

g. in caso di mancata trasmissione ad ADM del quadro informativo minimo, riportante dati economici, finanziari, tecnici e gestionali della società, di cui all’articolo 9, comma 2: penale di euro 200 (duecento/00) fino al decimo giorno di ritardo compreso, di euro 500 (cinquecento/00) per un ritardo compreso tra l’undicesimo ed il trentesimo giorno;

h. per la mancata consegna della documentazione richiesta da ADM nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza, controllo ed ispezione, di cui all’articolo 10, comma 2: penale non inferiore a euro 500 (cinquecento/00) e non superiore a euro 5.000 (cinquemila/00);

i. per il ritardo nella soluzione dei malfunzionamenti, di cui all’articolo 10, comma 3: penale non inferiore a euro 500 (cinquecento/00) e non superiore a euro 5.000 (cinquemila/00) in base alla gravità del malfunzionamento e del ritardo nell’adozione del relativo intervento risolutorio.

 

Articolo 12

Decadenza

 

1. Lo svolgimento del procedimento di decadenza dalla concessione è svolto da ADM in ossequio alla normativa in materia di procedimento amministrativo recata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riguardo agli articoli 2, 2 bis, 3, 3 bis, 7, 8, 9 e 10 della citata legge.

2. Al fine della tutela degli interessi erariali e dei consumatori e fermo restando quanto previsto al riguardo nella convenzione, ADM avvia il procedimento di decadenza dalla concessione, salvo il diritto al risarcimento del danno patito e patendo ed alla refusione delle spese, anche nelle fattispecie, indicate nel presente atto integrativo, in cui:

a. il concessionario non mantiene il rapporto di indebitamento entro il valore di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a);

b. il concessionario non sottopone all’autorizzazione preventiva di ADM le operazioni che implicano mutamenti soggettivi di cui al precedente articolo 5, comma 1;

c. il concessionario non provvede a riequilibrare il proprio indice di solidità patrimoniale di cui all’articolo 6 ove lo stesso abbia subito una riduzione in seguito ad operazioni di trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal concessionario stesso entro sei mesi dall’approvazione del bilancio;

d. il concessionario, in assenza dell’autorizzazione di ADM, destina le extraprofittabilità, di cui all’articolo 8, comma 1, a scopi diversi da investimenti legati alle attività di concessione.

 

Articolo 13

Ordinaria amministrazione alla scadenza della concessione

 

1. Ferme restando le valutazioni di carattere generale da parte di ADM relative allo svolgimento delle gare per l’assegnazione di nuove concessioni, alla scadenza del periodo di durata della concessione, il concessionario uscente prosegue nell'ordinaria amministrazione delle attività di gestione ed esercizio delle attività di raccolta del gioco oggetto di concessione fino al trasferimento della gestione e dell'esercizio al nuovo concessionario.

2. A tal fine, il concessionario si impegna sin d’ora ad estendere la validità delle garanzie già prestate.

 

Articolo 14

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

 

1. Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. Si impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti da terzi a qualsiasi titolo interessati all’esercizio dei giochi oggetto della convenzione, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume parimenti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suindicata legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il concessionario si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione ad ADM ed alla Prefettura - Ufficio del Governo competente per territorio della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce causa di decadenza dalla concessione.

 

Articolo 15

Esecuzione

 

1. L’atto integrativo ha effetto ed impegna il concessionario dalla data di sottoscrizione.

 

Articolo 16

Oneri fiscali

 

1. Sono a carico del concessionario le spese di scritturazione, copia e bollo dell’atto integrativo, nonché gli oneri di registrazione in caso d’uso.

 

Ai sensi dell'articolo 1341 e seguenti del codice civile, il concessionario specificamente approva i seguenti articoli:

- Articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16

 

Per il concessionario _________________

 

Allegato A

Nomenclatore delle definizioni

 

I termini in grassetto contenuti nel presente documento, che sono riportati, a seconda dei casi, solo al singolare o solo al plurale, assumono il significato indicato a fianco di ciascuno di essi.

1. ADM, indica l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

2. atto convenzionale o atto di convenzione o convenzione, indica l’atto, sottoscritto dal concessionario e da ADM, nonché degli eventuali atti aggiuntivi, con il quale sono disciplinati i diritti ed i doveri relativi al rapporto di concessione;

3. atto integrativo o atto di integrazione, indica il documento di integrazione della convenzione che i soggetti già titolari di concessione per l’esercizio e la raccolta non a distanza di uno o più dei giochi pubblici devono sottoscrivere per adeguare i contenuti della propria concessione alle disposizioni di cui al comma 78, lettera b), numeri 4), 5), 7), 8), 9), 13), 14), 17), 19), 20), 21), 22), 23), 24) e 25 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;

4. bingo, indica il gioco di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 gennaio 2000, n. 29;

5. concessionario, indica il soggetto assegnatario della concessione;

6. concessione, indica il titolo attraverso il quale ADM conferisce a soggetti autorizzati le attività e funzioni pubbliche per l’esercizio e la raccolta effettuata tramite rete distributiva fisica dei giochi pubblici;

7. Consob, indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, istituita con la legge n. 216 del 7 giugno 1974, quale autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia con la legge 281 del 1985, per la tutela degli investitori e l'efficienza, trasparenza e sviluppo del mercato mobiliare italiano;

8. giochi pubblici, indica i giochi attualmente raccolti, tramite rete distributiva fisica, a fronte di specifica concessione rilasciata da ADM: apparecchi da intrattenimento, giochi numerici a totalizzatore nazionale, lotterie ad estrazione istantanea, bingo, giochi di ippica nazionale, scommesse ippiche, scommesse sportive ovvero non ippiche a quota fissa, scommesse sportive a totalizzatore, concorsi a pronostici sportivi ed ippici;

9. punto/i di vendita fisico/i, indica il singolo esercizio pubblico, con ubicazione univoca, abilitato alla commercializzazione dei giochi pubblici;

10. rapporto di indebitamento, indica il rapporto tra posizione finanziaria netta e patrimonio netto;

11. sistema centrale/centralizzato, indica il sistema di controllo di ADM per la registrazione ed il controllo dei dati di gioco trasmessi dal sistema di elaborazione del concessionario;

12. sistema di elaborazione, indica il sistema attivato dal concessionario, collegato al sistema centrale di ADM;

13. solidità patrimoniale, è valutata sulla base dei requisiti elencati e definiti dal decreto interdirigenziale n. 2011/1845/Strategie/UD del 28 giugno 2011: a) indice di elasticità dell’attivo; b) indice di elasticità del passivo; c) indice di copertura delle immobilizzazioni; d) indice di autonomia finanziaria; e) rapporto di indebitamento; f) idonea patrimonializzazione del soggetto controllante.