Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 ottobre 2016, n. 20335

Licenziamento illegittimo - Improcedibilità dell'appello - Procedura notificatoria da parte del ricorrente - Avvio tardivo - Lesione diritto alla difesa - Sussiste

 

Svolgimento del processo

 

1. Con sentenza n. 4990/2013 la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato l'improcedibilità dell'appello proposto dalla M. srl avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento intimato a M.L. il 31.7.2008 e l'aveva condannata alla reintegrazione di quest'ultimo nel posto di lavoro ed a pagargli le retribuzioni maturate dal licenziamento a quello della effettiva reintegrazione.

2. La Corte territoriale ha rilevato che, nonostante il decreto presidenziale di cui all'art. 435 c.p.c. fosse stato comunicato alla società a mezzo fax in data 28.3.2012, quest'ultima aveva avviato la procedura notificatoria solo in data 6.2.2013, a fronte di udienza fissata per il giorno 7.2.2013.

3. Ha ritenuto che, in base ai principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte nella decisione n. 20604 del 2008, la notifica del ricorso e del pedissequo decreto era inesistente in quanto inidonea a consentire alla parte appellata di svolgere le sue difese, per essere stata la notifica avviata solo il giorno precedente la prima udienza di trattazione (fissata per il giorno 7.2.2013).

4. Per la cassazione di tale sentenza la M. srl ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. M.L. è rimasto intimato.

 

Motivi della decisione

 

I motivi di ricorso

5. Con il primo motivo la ricorrente denuncia illegittimità della sentenza impugnata per lesione del diritto di difesa e violazione e falsa applicazione degli artt. 435, 136, 421 e 291 c.p.c., sostenendo:

6. a. che l'avvenuta comunicazione del decreto presidenziale di cui all'art. 435 c.p.c., effettuata a mezzo fax al difensore di essa società, in assenza del tentativo di consegna diretta del biglietto di cancelleria, ovvero di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, renderebbe inesistente la comunicazione, mai pervenuta alto studio del difensore.

7. b. che l'improcedibilità dell'appello può essere dichiarata nei soli casi di inesistenza della notifica e non nei casi, quale quello dedotto in giudizio, in cui la notifica sia stata effettuata, sia pure in violazione dei termini posti, dall'art. 435 c. 3 c.p.c., a tutela del diritto di difesa della parte convenuta.

8. Con il secondo ed il terzo motivo la ricorrente censura la sentenza di primo grado per violazione e mancata applicazione dell'art. 2119 c.c. e per mancato riconoscimento del giustificato motivo di licenziamento.

Esame dei motivi

9. In applicazione del principio della ragione più liquida, che, imponendo un nuovo approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 c.p.c., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata (in termini espressi, Cass. 23621/2011 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass. SSUU 20932/2011, 24883/2008, 29523/2008), il ricorso deve essere accolto sulla base dello scrutinio della questione posta nella lettera b, del primo motivo di ricorso, senza che sia necessario esaminare previamente l'altra censura formulata nello stesso motivo (a: validità della comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c. effettuata a mezzo fax).

10. Detta questione è già stata scrutinata da questa Corte in numerose decisioni, tra le quali: Cass. n. 116479 del 2015, 16154/2015, 7378/2014, 19818/2013, 8125/2013; Ord. 10775/2016; Cass. SSUU, 9331/1996 (il principio enunziato da detta decisione, da intendere con la correzione apportata dalla decisione delle Sezioni Unite n. 30.07.08 n. 20604, per la quale il termine può essere concesso ove la notifica sia nulla ma non quando sia inesistente).

11. Il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento giurisprudenziale espresso nelle decisioni sopra richiamate secondo cui:

12. nel rito del lavoro l'inosservanza, in sede di ricorso in appello, del termine dilatorio a comparire non è configurarle come vizio di forma e di contenuto dell'atto introduttivo, atteso che, a differenza di quanto avviene nel rito ordinario, essa si verifica quando l'impugnazione è stata già proposta mediante il deposito del ricorso in cancelleria, mentre nel procedimento ordinario di cognizione il giorno dell'udienza di comparizione è fissato dalla parte (art. 163 c.p.c., n. 7 e art. 342 c.p.c.), considerato altresì, che tale giorno è fissato, nel rito del lavoro, dal giudice col suo provvedimento. Pertanto, tale inosservanza non comporta la nullità dello stesso atto di appello, bensì quella delta sua notificazione, sanabile "ex tunc" per effetto di spontanea costituzione dell'appellato o di rinnovazione, disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c., costituendo questa norma espressione di un principio generale dell’ordinamento, riferibile ad ogni atto che introduce il rapporto processuale e lo ricostituisce in una nuova fase giudiziale, per cui sono sanabili "ex tunc", con effetto retroattivo a seguito della rinnovazione disposta dal giudice, non solo le nullità contemplate dall'art. 160 c.p.c., ma tutte le nullità in genere della notificazione, derivanti da vizi che non consentono all'atto di raggiungere lo scopo a cui è destinato (art. 156 c. 3 c.p.c., ossia la regolare costituzione del rapporto processuale, senza che rilevi che tali nullità trovino la loro origine in una causa imputabile all'ufficiale giudiziario o alla parte istante.

13. La sovrapponibilità della vicenda dedotta in giudizio alle fattispecie esaminate nelle richiamate decisioni di questa Corte, desunta dalle motivazioni che sorreggono il "decisum" della sentenza oggi impugnata e dai motivi del presente ricorso, esime il Collegio dalla ripetizione delle argomentazioni motivazionali spese nelle richiamate sentenze di questa Corte, per nulla contrastate dalia parte controricorrente, rimasta intimata e che non ha svolto alcuna attività difensiva, e consentono il rinvio "per relazionem" a dette argomentazioni.

14. Tanto nel rispetto degli obblighi di sintesi e concisione, imposti dagli artt. 132 n. 4 c.p.c.e 118 disp. att. c.p.c., nella lettura imposta dalla disposizione contenuta nell'art. 111 Cost. sulla durata ragionevole del processo, di cui la redazione della motivazione costituisce segmento processuale e temporale (Cass. SSUU 642/2015; Cass., 11985/2016 11508/2016, 13708/2015).

15. Il primo motivo del ricorso, quanto al profilo correlato all'art. 435, c. 3 c.p.c., va accolto, sulla scorta delle stesse ragioni esposte nelle sentenze richiamate nel punto n. 10 di questa sentenza.

16. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata, con rinvio al giudice individuato in dispositivo, che in applicazione dei principi indicati nel punto 12 di questa sentenza, dovrà assegnare un termine per la rinnovazione della notificazione dell'atto di appello e fissare una nuova udienza di discussione, che l'appellante dovrà notificare alla controparte, in una col ricorso, nel rispetto del termine di cui all’art. 435 c.p.c., c.3.

17. Al giudice designato competerà anche la statuizione sulle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo di ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Napoli che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.