Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 maggio 2017, n. 10822

Fallimento - Concordato preventivo senza transazione fiscale - Falcidia del credito IVA - Legittimità

 

Fatti di causa

 

La H.S. srl impugna per cassazione il decreto della Corte d'appello di Cagliari che, in accoglimento del reclamo proposto dalla Agenzia delle Entrate, ha revocato l'omologazione del concordato preventivo proposto dalla società ricorrente.

Hanno ritenuto i giudici del merito che, benché non connessa a una transazione fiscale, fosse inammissibile la falcidia del credito IVA prevista dalla proposta di concordato omologata.

La ricorrente propone sei motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso la Agenzia delle Entrate, mentre non hanno spiegato difese gli altri intimati.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con i primi quattro motivi la ricorrente deduce che, contrariamente a quanto affermato dai giudici del merito, il vincolo di infalcidiabilità del credito IVA è previsto solo per i concordati con transazione fiscale.

Con il quinto e il sesto motivo la ricorrente lamenta che non sia stato accertato quale fosse l'effettivo ammontare del credito IVA.

2. Premesso che il ricorso è ammissibile in quanto proposto contro decisione assunta nel contraddittorio delle parti (Cass., sez. U, 28/12/2016, n. 27073), risultano fondati e assorbenti i primi quattro motivi, perché, secondo la più recente giurisprudenza di questa corte, «l'art. 182 ter, comma 1, l.fall., come modificato dall'art. 32 del d.l. n. 185 del 2008, conv. con I. n. 2 del 2009, laddove esclude la falcidia sul capitale dell'IVA, così sancendo l'intangibilità del relativo debito, costituisce un'eccezione alla regola generale, stabilita dall'art. 160, comma 2, l.fall., della falcidiabilità dei crediti privilegiati, compresi quelli relativi ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, e trova, quindi, applicazione solo nella speciale ipotesi di proposta di concordato accompagnata da una transazione fiscale» (Cass., sez. un., 27/12/2016, n. 26988).

Il decreto impugnato va dunque cassato.

La cassazione va disposta con rinvio, perché, come risulta dalla narrativa della decisione impugnata, il decreto di omologazione del concordato preventivo della H.S. srl era stato impugnato per altri motivi anche da altro creditore, la E.P., ma la Corte d'appello di Cagliari non si pronunciò su tale reclamo, ritenendolo implicitamente assorbito dall'accoglimento del reclamo proposto dalla Agenzia delle Entrate.

 

P.Q.M.

 

Accoglie i primi quattro motivi di ricorso; dichiara assorbiti il quinto e il sesto; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.