Legislazione - MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 04 agosto 2016

Attuazione degli articoli 1, comma 5, 3, comma 1, lettera d), e 4, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA

 

Capo I

Attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo

 

Art. 1

Controlli a distanza

 

1. L'Agenzia delle entrate utilizza i dati delle fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, acquisiti anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all'art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per effettuare controlli incrociati con i dati contenuti in altre banche dati conservate dalla stessa Agenzia o da altre amministrazioni pubbliche, al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili ai sensi dei commi 634 e seguenti dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. In ossequio a quanto previsto dall'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Agenzia delle entrate provvede ad informare il contribuente, in via telematica, degli esiti dei controlli di cui al comma 1 ove rilevanti nei suoi confronti.

3. L'effettuazione dei controlli a distanza di cui al presente articolo non fa venir meno i poteri, in capo agli organi dell'Amministrazione finanziaria, di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e di cui agli articoli 11 e 15, comma 6, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.

 

Art. 2

Coordinamento dei controlli

 

1. Allo scopo di coordinare i controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria ed escludere la duplicazione dell'attività conoscitiva, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le informazioni trasmesse all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo sono messe a disposizione della Guardia di finanza.

 

Capo II

Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo

 

Art. 3

Modalità di effettuazione dei pagamenti

 

1. Per fruire della riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo, i soggetti passivi, che esercitano le opzioni di cui all'art. 1, comma 3, e all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo stesso, effettuano e ricevono tutti i loro pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità.

2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti passivi ivi citati possono effettuare e ricevere in contanti i pagamenti di ammontare non superiore all'importo determinato all'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 24 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 21 del 27 gennaio 2014.

3. La riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di cui all'art. 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, richiamati dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo, si applica soltanto in relazione ai redditi d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati dai soggetti passivi.

 

Art. 4

Comunicazione

 

1. I contribuenti comunicano, con riguardo a ciascun periodo d'imposta, l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi. La modalità di comunicazione è definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con cui sono approvati i modelli dichiarativi e le relative istruzioni. La mancata comunicazione comporta l'inefficacia della riduzione dei termini di accertamento.

2. La riduzione dei termini di decadenza non si applica, con riferimento a ciascun periodo d'imposta, ai contribuenti che hanno effettuato o ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli indicati nell'art. 3.

 

Capo III

Attuazione dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo

 

Art. 5

Soggetti ammessi al programma di assistenza

 

1. L'Agenzia delle entrate realizza il programma di assistenza di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo nei confronti delle seguenti categorie di soggetti passivi:

a) gli esercenti arti e professioni;

b) le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all'art. 18 del decreto n. 600 del 1973;

c) limitatamente all'anno di inizio dell'attività e ai due anni successivi, le imprese che superano i limiti di ricavi indicati al citato art. 18 del decreto n. 600 del 1973.

 

Art. 6

Efficacia

 

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2017.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 6 settembre 2016, n. 208.